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Numero d'incarto:
30.2002.70
Data decisione, Autorità:
12.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.70/AMM
Bellinzona
12
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 novembre 2002 presentato
da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ dell'_________ _________ 2002
emessa dalla Sezione forestale, _________,
viste le osservazioni dell'11 dicembre
2002 presentate dalla Sezione forestale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato che la sezione forestale, con
decisione dell'_________ _________ 2002, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre tasse e spese di
complessivi fr. 100.–, per "aver posato una casetta da giardino e per aver
eretto una recinzione in bosco al mappale n. _________ nel Comune di _________
" in violazione degli art. 16 cpv. 1 LFo e 14 cpv. 1 LCFo;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 novembre 2002 in cui postula
in sostanza l'annullamento della multa, adducendo – fra l'altro – di avere
ripristinato la situazione in ossequio alle indicazioni telefoniche ricevute
dalla Sezione forestale il _________ _________ 2002;
che, in effetti, la sezione
forestale dà atto all'insorgente di aver "dichiarato, durante un colloquio
telefonico, di voler annullare la contravvenzione qualora le costruzioni
abusive fossero state smantellate" (osservazioni dell'11 dicembre 2002,
pag. 3 in alto);
che, sempre stando
all'autorità di prima istanza, "è anche vero che la casetta in legno e la
recinzione sono state smantellate" (osservazioni citate, loc. cit.);
che in simili circostanze si
giustifica, tutto ben ponderato, di esentare il ricorrente da ogni pena, come
pure di soprassedere al prelievo degli oneri di primo e di secondo grado;
per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv.
1 e 38 LCFo, 1 segg. LPContr;
pronuncia: I. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è così riformata:
-
_________ _________ è
mandato esente da pena, per avere provveduto a ripristinare la situazione
secondo le indicazioni della Sezione forestale.
-
Non si prelevano tasse o
spese, né si assegnano ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o
spese per l'odierno giudizio, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione forestale, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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