AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.77
Data decisione, Autorità:
02.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.77/AMM
26097/908
Bellinzona
2
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 15 novembre 2002
presentato da
_________, _________ (CO)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
_________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________ _________ 2002, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il
26 settembre 2002 in territorio di _________:
"alla guida della
vettura (I) _________, eseguiva una manovra di svolta a sinistra
in luogo vietato, siccome in loco esiste una superficie vietata alla circolazione
e collideva con un motoveicolo sopraggiungente in sorpasso da tergo in modo
irregolare";
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 78 OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 novembre 2002 nel quale
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 27
novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni, lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la richiesta di nuove
prove formulata dal ricorrente può rimanere indecisa, il gravame dovendo essere
accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; le superfici vietate al traffico non devono essere percorse dai
veicoli (art. 78 OSS);
che giusta l'art. 34 cpv. 3
LCS – non menzionato nella decisione impugnata – il conducente intenzionato a
cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere circolato su una
superficie vietata e avere colliso con un motoveicolo "sopraggiungente in
sorpasso da tergo in modo irregolare";
che il ricorrente nega ogni
addebito, adducendo quanto segue (ricorso, pag. 2 nel mezzo):
"come si può evincere
dalla produzione fotografica dei luoghi allegata al presente ricorso (doc. 5),
la segnaletica orizzontale consente la svolta a sinistra per immettersi nella
strada laterale che volevo imboccare.
In quel tratto, infatti, la
segnaletica orizzontale delimitante la superficie vietata alla circolazione si
interrompe, e la presenza di un tratto di segnaletica tratteggiato autorizza la
svolta e permette di oltrepassare la carreggiata proprio in corrispondenza
dell'imbocco della via laterale";
che, riguardo alla collisione
con il motoveicolo, l'insorgente ravvisa una responsabilità esclusiva del
conducente del centauro, per avere "effettuato una irregolare manovra di
sorpasso, invadendo altresì la corsia di marcia opposta" (ricorso, pag. 3
nel mezzo);
che, in concreto, dal fascicolo
processuale non risultano elementi probatori che consentano di confutare la
versione dei fatti fornita dall'interessato riguardo alla circolazione su una
superficie vietata, né di addebitargli un'eventuale colpa nella collisione con
il motoveicolo;
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a
formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo
grado;
che in simili evenienze, non
potendosi dimostrare la commissione dei reati ascritti all'insorgente, si
giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di
oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
3 e 90 n. 1 LCS; 78 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
_________ _________, _________ (CO),
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster