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Numero d'incarto:
30.2002.8
Data decisione, Autorità:
03.02.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.8/STD
13265/908
Bellinzona
3
febbraio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 18 giugno 2002 presentato da
________ ________, nato il ..1962, domiciliato a ________,
in Via ________ ____
contro
la decisione ________ 2002 emessa dalla
Sezione della circolazione, ________,
viste le osservazioni del 1 luglio
2002, presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in fatto ed in diritto
A. In data 14 aprile 2002
un gendarme della polizia cantonale di ________
ha constatato che il veicolo ________
________ ________ targato TI _________,
immatricolato a nome della ditta ________ Sagl,
________, presentava una fascia
parasole non sufficientemente trasparente, di colore rosso bordeaux, applicata
esternamente su tutta la lunghezza del parabrezza.
Al momento del rilievo la
vettura in questione si trovava parcheggiata in via ________, in territorio di ________
(strada principale - abitato).
B. Chiamato a formulare
le proprie osservazioni, il signor ________
________ ha, con scritto del 19 aprile 2002, posto l'accento sul
fatto che la fascia in questione era stata applicata 3 anni e mezzo prima, in
accordo con il suo garagista. Egli ha inoltre precisato di essere sempre stato
in buona fede, non avendo saputo che vi fossero disposizioni che regolano la
fattispecie. Infine ha dichiarato di aver già provveduto a conformare la banda
alle disposizioni legali.
Fondandosi sugli elementi
riscontrati il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto al ricorrente una
multa di fr. 50.-- oltre a fr. 20.-- di tassa di giustizia e fr. 10.-- di
spese. Nella commisurazione della pena l'autorità ha tenuto conto delle
osservazioni del conducente.
C. Il
signor ________ ________ è insorto
contro la decisione in questione con ricorso del 18 giugno 2002, con il quale ha
postulato l'annullamento del querelato giudizio, motivandolo con le
giustificazioni proposte con il suo precedente scritto, aggiungendo di essersi
informato presso l'Ufficio della circolazione di ________ prima di apporre la fascia parasole in questione e
di avere da questi ricevuto assicurazioni circa il fatto che non vi sarebbero
stati problemi in merito. Il ricorrente ha inoltre ricordato di essere stato
fermato più volte dalla polizia per controlli al veicolo nei 3 anni e mezzo
durante i quali è circolato con la banda sul parabrezza, senza che nessuno
degli agenti gli facesse notare l'irregolarità al veicolo o lo multasse.
Nelle sue
osservazioni del 1° luglio 2002 la Sezione della circolazione ha dichiarato di
astenersi dal formulare osservazioni, lasciando al Giudice la più ampia facoltà
di giudizio.
Considerando in diritto:
-
La
competenza del giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4
LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile e può essere giudicato sulla base
degli atti.
-
L'art. 93 cpv. 2 LCS
prescrive che chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere,
prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme
alle prescrizioni, è punito con l'arresto o con la multa. La stessa pena è
comminata al detentore.
Giusta
l'art. 29 LCS un automezzo deve essere messo in circolazione solo se si trova
in perfetto stato ed è conforme alle prescrizioni di legge. In modo particolare
esso deve essere atto a consentire il rispetto delle norme di circolazione,
garantendo l'incolumità dei passeggeri e degli altri utenti della strada,
nonché la preservazione del suolo stradale.
Le
prescrizioni relative all'equipaggiamento ed allo stato di un veicolo sono
contenute nell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali (OETV). L'art. 4 cpv. 4 di detta normativa prevede che i vetri
necessari alla visuale del conducente debbano essere perfettamente trasparenti.
- L'art.
100 cpv. 1 LCS precisa che anche in caso di negligenza l'infrazione deve essere
punita. Nei casi particolarmente lievi è però possibile esentare il prevenuto
da qualsiasi pena.
Nella fattispecie l'illecito è
stato commesso apponendo sul parabrezza una banda parasole non sufficientemente
trasparente. Dagli atti non risulta in alcun modo che essa impediva in maniera
degna di nota la visibilità al conducente del veicolo. La gran parte del vetro
è rimasta libera.
Non va
poi dimenticato che lo scopo della fascia parasole è proprio quello di
permettere al guidatore di poter vedere anche controluce, per cui è
comprensibile che si possa in buona fede pensare che meno essa è traslucida,
più è adatta alla sua funzione. Da questo punto di vista sussiste una specie di
conflitto di interessi, la cui soluzione non sempre è scontata.
Nonostante
la violazione delle norme della circolazione precedentemente citate non sia mai
stata messa in discussione nemmeno dal ricorrente, appare di conseguenza equo
applicare qui l'art. 100 cpv. 1 LCS e mandarlo pertanto esente da ogni pena.
Di
transenna va comunque ricordato al signor ________
che la mancata conoscenza delle disposizioni legali non rappresenta
comunque una valida giustificazione. Avrebbe potuto per contro fornire maggior
spessore alla decisione qui presa, la dimostrazione (non avvenuta, in quanto il
ricorrente si è limitato ad effettuare affermazioni senza suffragarle con prove
o per lo meno indizi) che il veicolo in questione è stato fermato più volte
dalla polizia per i controlli di rito, senza che nessuno degli agenti abbia mai
obiettato alcunché in relazione alla trasparenza della fascia parasole.
Per questi motivi, visti gli artt. 29, 93 cifra 2 cpv.
1, 100 cpv. 1 LCS, 71 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 18 giugno 2002 di ________ ________, ________, è accolto.
§ Pertanto la decisione
impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o
spese, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ________,
________ ________,
________,
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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