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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.133
Data decisione, Autorità:
24.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.133/AMM
11469/003
Bellinzona
24
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 9 aprile 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 29 aprile
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 4
aprile 2003, ha inflitto ad __________ __________ una multa di fr.
100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 16 gennaio 2003 in territorio di __________:
"ha circolato con il
veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono
senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3
cpv. 1";
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 aprile 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 29
aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo
"mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con un
autoveicolo impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo
"mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione
steso il 24 marzo 2003 da un agente della polizia comunale);
che il ricorrente fa valere la
sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo di essere "certo di non
aver fatto uso di un telefono senza il dispositivo mani libere" (ricorso,
pag. 1 lett. b) e di non sapere "che cosa e chi abbia visto l'app. __________
__________ della polizia comunale di __________ alle 13.33 del 16
gennaio 2003" (ricorso, pag. 2 in alto);
che a sostegno della sua tesi
l'insorgente produce – fra l'altro – una dichiarazione 5 febbraio 2003 del
proprio gestore di telefonia mobile secondo cui per il numero indicato
dall'interessato non è stata riscontrata "nessuna chiamata in entrata e in
uscita" (allegato 5 al ricorso);
che l'agente denunciante,
invitato dall'autorità di primo grado a precisare le circostanze
dell'infrazione, ha dichiarato di avere stilato il rapporto di contravvenzione
dopo aver atteso invano dal ricorrente l'invio del "resoconto dei tabulati
onde procedere all'abbandono o al mantenimento della contravvenzione"
(osservazioni del 28 aprile 2003);
che dal fascicolo processuale
non emergono per il resto elementi probatori atti a convincere questo giudice
che il ricorrente sia effettivamente incorso nel reato rimproveratogli con la
decisione impugnata;
che del resto anche la Sezione
della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e del rapporto
dell'agente denunciante, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al
giudizio dell'autorità di secondo grado;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che si giustifica pertanto di
annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri
processuali;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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