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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.147
Data decisione, Autorità: 04.08.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.147/AMM 12350/090
Bellinzona 4 agosto 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 aprile 2003 presentato da
___________ ___________, ___________
contro
la decisione n. ___________ /___________ dell' ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 29 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ ___________ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 13 dicembre 2002 in territorio di ___________ -_____:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace. […]";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che ___________ ___________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 16 aprile 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 29 aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con rinvio alla denuncia presentata dal proprietario del fondo in rassegna);
che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, lamentando che alla data e ora indicate nella denuncia – il 13 dicembre 2002, alle ore 17.40 – l'automobile predetta "era posteggiata in via ___________ a ___________ No. __posteggio privato del salone ___________ dove mi trovavo" (osservazioni del 2 gennaio 2003, cui il ricorso rinvia);
che tale circostanza è stata confermata dalla deposizione scritta resa dallo stesso ___________ ___________ il 28 gennaio 2003, secondo cui la ricorrente "il giorno 13 dicembre 2002 alle 17.40 era nel mio salone da parrucchiere a ___________ e la sua autovettura ___________ ___________ era posteggiata sul posteggio privato in via ___________ No. __" (dichiarazione allegata alle osservazioni del 28 gennaio 2003);
che raffrontando le dichiarazioni del denunciante con la versione fornita dalla ricorrente, suffragata dalla testimonianza scritta appena evocata, questo giudice non riesce a pervenire al convincimento che l'insorgente sia effettivamente incorsa nel reato indicato nella decisione impugnata;
che del resto anche la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che, persistendo dubbi e incertezze, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall'addebito;
che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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