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Numero d'incarto:
30.2003.153
Data decisione, Autorità:
06.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.153/AMM
11995/009
11998/005
Bellinzona
6
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 aprile 2003
presentato da
__________, ___________
contro
le decisioni n.
___________ /___________ e ___________ /___________ del ___________ 2003
emesse dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 20 maggio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione n.
11995/009 dell'11 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa
di fr. 140.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le
spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 12 ottobre 2002 in
territorio di ___________:
"alla guida del
veicolo ___________ [una ___________ ___________] non osservava il
segnale 'divieto generale di circolazione nelle due direzioni' e posteggiava su
un marciapiede";
che la medesima autorità, con decisione n. ___________
/___________ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessato la medesima
sanzione e i medesimi oneri processuali per i seguenti fatti accertati il 17
ottobre 2002 in territorio di ___________:
"alla guida del
veicolo ___________ non osservava il segnale 'zona pedonale' e
posteggiava in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio";
che le risoluzioni sono state
emesse in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 41
cpv. 1bis ONC; 2a cpv. 1bis, 18 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSS;
che ___________ ___________ è
insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del 23 aprile 2003 in cui
postula l'annullamento dei querelati giudizi;
che nelle sue osservazioni del
20 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per le infrazioni oggetto dell'attuale procedimento, l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari ( ___________) prevede sanzioni
pecuniarie di fr. 100.– (inosservanza del segnale di divieto generale di
circolazione nelle due direzioni), fr. 40.– (parcheggio su un marciapiede), fr.
100.– (inosservanza di un segnale di zona pedonale) e fr. 40.– (parcheggio in
luogo vietato);
che l'insorgente non nega di
avere contravvenuto alle predette disposizioni, ma fa valere quanto segue:
– "con la presente vi
spiego cosa è successo in data 02.10.2002 [episodio sfociato in una multa
poi commutata in ammonimento dalla polizia comunale] e 12.10.2002. Quando
sono arrivato in via ___________ il mio parcheggio dell'ex Hotel ___________
era occupato, quindi dato che avevo la spesa per il ristorante Il ___________
ho parcheggiato proprio di fronte, sono andato a scaricare la merce e sono
tornato indietro. Mi scuso per queste due infrazioni con la promessa che non succederanno
mai più" (osservazioni del 23 ottobre 2002, cui il ricorso rinvia);
– "in riferimento alla
procedura di multa disciplinare del 17 ottobre 2002 le spiego il motivo della
mia infrazione: ho appena aperto il ristorante al ___________ e
purtroppo l'organizzazione non è ancora impeccabile. Quel giorno a pranzo
abbiamo finito il pane, sono dovuto andare di corsa a comperarlo e dato che
diluviava sono andato fino al ristorante con la macchina, sono salito e quando
sono sceso c'era già la multa. Con la promessa che un caso del genere non si
ripeterà più la saluto cordialmente" (osservazioni del 24 novembre
2002, cui il ricorso rinvia);
che le ragioni addotte dal
ricorrente a sostegno del proprio agire, tuttavia, non configurano lontanamente
cause di forza maggiore, né giustificano altrimenti le violazioni dei segnali
di divieto generale di circolazione nelle due direzioni, di parcheggio su un
marciapiede, di circolazione in zona pedonale e di divieto di parcheggio
commesse dall'interessato;
che a ragione la Sezione della
circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 140.– per le
infrazioni perpetrate il 12 ottobre 2002 (inosservanza del segnale di divieto
generale di circolazione e parcheggio su un marciapiede), così come una
sanzione di pari importo per quelle risalenti al 17 ottobre 2002 (inosservanza
dei segnali di zona pedonale e di divieto di parcheggio);
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto e le decisioni impugnate confermate;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al
prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1,
43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 2a cpv. 1bis, 18 cpv.
1 e 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le
decisioni impugnate sono confermate.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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