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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.201
Data decisione, Autorità:
21.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.201/pg
15349/001
Bellinzona
21
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 5 giugno 2003 presentato da
__________ __________, __________ __________,
contro
la decisione 16 maggio 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
5 giugno 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16
maggio 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di
fr. 250.-, oltre che fr. 60.- di tassa di giustizia e fr. 20.- di spese, per
non aver osservato un segnale luminoso alla guida del veicolo targato
__________.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 19
maggio 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto infruttuosamente.
Pertanto
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli art. 4,7,15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 giugno 2003 inoltrato da __________, __________ __________, è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, __________,
__________,
__________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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