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Numero d'incarto:
30.2003.223
Data decisione, Autorità:
02.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.223/AMM
Bellinzona
2
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 23 giugno 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
_________ 2003, ha inflitto ad _________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti
fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
_________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI _________, di un
fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);
che l'insorgente fa valere
quanto segue:
"Mi sembra un po'
eccessivo denunciare qualcuno per aver posteggiato per un'ora e mezzo in un
posteggio 'privato' alquanto vuoto per quell'ora e visto che con la denunciante
ho anche parlato al telefono non mi sembra il caso che per altri artigiani ed
operai maleducati (come a sua volta mi ha detto) che uno viene denunciato.
Capisco l'inconveniente che le hanno portato e trovo sbagliato che per persone
maleducate ci devono andare di mezzo tutti.
Visto che la situazione mi
pare sia andata a risolversi da sola e per l'equivoco che il mio autista
si sia fermato ed è incappato resto ancora con il pensiero della mia prima
lettera di spiegazione del 18 aprile";
che le motivazioni addotte
dall'insorgente a sostegno dell'infrazione non consentono – di per sé – di
scostarsi dalla decisione impugnata;
che, nondimeno, dal ricorso –
come pure dalle osservazioni del 18 aprile 2003, rimaste su questo punto
incontestate – si evince come il reato non sia stato commesso dal ricorrente,
ma da un operaio della sua impresa di pittura;
che, ciò posto, l'insorgente
non può essere multato – quale titolare dell'impresa o detentore del veicolo –
per un'infrazione perpetrata da terzi;
che in simili evenienze si
giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere
al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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