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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.267
Data decisione, Autorità:
27.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.267/pg
22633/005
Bellinzona
27 gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con per
statuire sul ricorso 31 luglio 2003 presentato da
_________, _________,
(rappr. da:
_________ _________ _________, _________)
contro
la decisione
25 luglio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, ___________,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 25 luglio 2003 ha inflitto a _________ _________ una
multa di fr. 1000.-, oltre la tassa di giustizia di fr.100.- e le spese di fr.
40.-, per aver circolato con il veicolo articolato _________ _________ /
_________ avente il cronotachigrafo manomesso e conseguentemente non conforme
alle prescrizioni.
Fatti accertati il 18 giugno
2003 in territorio di _________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr e 100, 101, 102, 219 cpv.1 e 2
OETV.
L'importo è già stato versato
all'Ufficio cantonale di esazione a titolo cauzionale.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________ si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce che nell'evenienza
concreta non si sia trattato di una manomissione, ma di un semplice malfunzionamento
dell'apparecchio.
C. La sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Si rileva
preliminarmente che dagli atti non emerge alcuna indicazione circa una
manomissione avvenuta ad opera del conducente dell'autoarticolato; tale
considerazione è peraltro suffragata da ulteriori indizi, quali il rapporto di
verifica effettuato - il giorno successivo al controllo - dall'officina
specializzata _________ _________ &_____. di _________, secondo la quale i
sigilli _________ / _________ erano in regola con la conseguenza che non c'è
stata manomissione alcuna, e la relativa fattura della riparazione.
-
Inoltre si evince
dalla documentazione prodotta che il cronotachigrafo era stato revisionato in
data 8 maggio 2003 e cioé il mese precedente i fatti qui in oggetto; di
conseguenza non può essere rimproverato al ricorrente di non aver sottoposto l'
apparecchiatura alla periodica revisione prevista dalla legge e in particolare
dall'ordinanza concernente le esigenze tecniche per veicoli stradali.
-
Nell'evenienza concreta
abbondanzialmente si rileva che l'insorgente, dopo la scoperta del malfunzionamento
da parte della polizia, ha provveduto a corrispondere la TTPCP tenendo conto
dei chilometri effettivi percorsi in territorio elvetico.
-
Alla luce di tutte le
considerazioni espresse il ricorso deve essere accolto, mentre va rifuso
l'importo versato a titolo cauzionale dal ricorrente.
per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr e
100, 101, 102, 219 cpv.1 e 2 OETV, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 31 luglio 2003 di
_________ _________, _________, __, è accolto.
Di conseguenza:
1.1 È annullata la decisione
n° _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, ___________.
1.2 La cauzione di fr. 1'140.-
è restituita.
-
Non si prelevano né
tasse, né spese.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, ___________,
_________ _________ , _________ (), per
sé e per _________ _________
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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