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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.268
Data decisione, Autorità:
02.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.268/pg
20572/001
Bellinzona
2
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 31 luglio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________,
__________ __________,
rappr. da: __________ __________
__________, __________
contro
la decisione 4 luglio 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Il
2 agosto 2003 __________ __________ ha inoltrato il ricorso 31 luglio 2003
contro la decisione 4 luglio 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.-,
oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-, per aver
effettuato, alla guida del veicolo articolato __________ / __________, un
trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e
della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 7 luglio
2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione
del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto
infruttuosamente.
Pertanto
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 31 luglio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, __________,
__________, __________,
__________ __________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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