AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.275
Data decisione, Autorità:
20.02.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.275 ROC/MAM
03
155/503
Bellinzona
20
febbraio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 5 agosto 2003
presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione
25.07.2003 della Sezione dei Permessi e dell'Immigrazione,
_________,
viste le osservazioni 27 agosto 2003 presentate
dalla Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio giuridico, _________;
letti ed
esaminati gli atti:
ritenuto in fatto
A.Con decisione 25 luglio 2003 (emanata in virtù di un rapporto
di contravvenzione del 29.10.2002, ritualmente intimato al denunciato in data
16.06.2003, avverso il quale questi ha negato sostanzialmente ogni addebito),
la Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio giuridico, _________,
ha inflitto a _________ _________, _________, una multa
ammontante a Fr. 2'000.- (duemila), oltre alla tassa di giustizia di Fr. 200.-
(duecento) e spese per complessivi Fr. 60.- (sessanta), per avere egli, quale
proprietario dello stabile “Ristorante _________, Vira _________ ”
(part. no. _________ RFD _________), scisso, a fare tempo
dall’anno 1993, il suddetto ritrovo in due esercizi pubblici ben distinti
(ristorante, il primo, e affittacamere, il secondo), malgrado non disponesse
della necessaria autorizzazione scritta del competente Dipartimento. La
risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 4, 10 lett.a, 66 LESPubb,
come pure dell’art. 2 RLESPubb.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________
_________ è insorto con tempestivo ricorso 5 agosto 2003, postulando egli
l’annullamento della decisione impugnata.
C.Con sue osservazioni 29 giugno 2003, il competente
Dipartimento ha proposto, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa
conferma della risoluzione no. () _________ /
del _________ 2003 della Sezione dei Permessi e del’Immigrazione, _________.
considerato in
diritto
1.La competenza di questo Giudice, la legittimazione attiva
dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4
LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 4 LESPubb, la patente è una decisione
amministrativa, con la quale un immobile o una parte ben definita di essa, è
ritenuto idoneo all’apertura e alla gestione del tipo di esercizio pubblico
indicato. Essa ha durata illimitata. Sono segnatamente, e fra l’altro, soggetti
all’obbligo della patente, i ristoranti (art. 5 lett.c LESPubb), come pure le
camere, appartamenti, case o altre unità abitative locate o sublocate a più di
due persone maggiorenni senza rapporti di parentela, se il soggiorno è
inferiore ai tre mesi (art. 5 lett.n LESPubb). La domanda per ottenere la
patente deve essere presentata, secondo le modalità di cui all’art. 2 RLESPubb,
al Dipartimento che la esamina sentito il preavviso del Municipio (art. 10 cpv.
1 LESPubb). La modifica di una delle condizioni poste dall’autorità o della
situazione presentata alla medesima soggiace a nuova decisione di patente (art.
10 lett.a LESPubb).
3.Concretamente, la natura e struttura dell’esercizio pubblico
in questione (denominato ‘Ristorante _________, _________, di
proprietà del ricorrente; part. no. _________ RFD _________)
risulta essere un ristorante con alloggio, segnatamente composto da due locali
d’esercizio (uno a due vani), servizio all’aperto (marciapiede e giardino) e
cinque camere, per, complessivamente, 44 posti interni, 40 posti esterni e 14
posti-letto (cfr. patente d’esercizio pubblico no. _________ di data
01.04.1993).
4.In entrambi i contratti di locazione dell’esercizio pubblico,
sottoscritti in data 10.03.1993 e 12.03.1998 da _________ , in
qualità di proprietario/locatore, ed i signori _________ e _________
_________ -________, in qualità di locatari (___ ________ rivestendo
allora il ruolo di gestore e, in seguito, pure di gerente del ritrovo), era
stata prevista tra le parti una clausola (di cui ai pti. 23, rispettivamente 24
dei predetti contratti) del seguente tenore : ”L’ente locato è composto dai
locali al pian terreno, dal cantinato (…) ad esclusione delle superfici
occupate dalle camere, in quanto questa gestione sarà condotta dal locatore”.
Questa clausola è stata pure ulteriormente precisata e dettagliata nel
contratto (separato) di gestione, concluso in data 30.03.1993 tra i signori _________
, da una parte, e _________ e _________ _________ -,
dall’altra, nel quale, in particolare, veniva riconfermata la circostanza
secondo cui ai signori _________ veniva concesso in uso il ritrovo
pubblico ‘Ristorante _________, perché ne assicurassero la conduzione ad
esclusione delle parti adibite ad alloggio. Secondo il ricorrente, tale
clausola circa le modalità di gestione dell’esercizio pubblico, era stata
inserita per il fatto che il gestore, la sua dimora trovandosi distante dal
ritrovo, non avrebbe potuto garantire un servizio idoneo per l’affitto delle
camere (cfr. sue osservazioni 29.06.2003) .
5.Nel proprio verbale di interrogatorio 6 novembre 2002, _________
_________ ha confermato quanto sopra, nel senso che a fare tempo dal 1993,
il reparto ‘alloggio’ del predetto esercizio pubblico è sempre stato gestito da
lui personalmente, il collegamento esistente tra reparto alloggio e reparto
ristorazione non essendo stato da allora più utilizzato.
6.Orbene, sotto il mero aspetto civilistico, i contratti così
come descritti non appaiono in nulla e per nulla contrari all’Ordine
costituito, esplicando gli stessi tutti gli effetti a norma degli artt. 1 e
segg. CO. Vi è però da chiedersi se questi rapporti interni tra il proprietario
dell’esercizio pubblico ed il relativo gestore/gerente debbano essere riconsiderati
alla luce del diritto amministrativo e segnatamente della Legislazione
cantonale in materia di esercizi pubblici. La risposta, sulla scorta dei
considerandi qui appresso, è, chiaramente, affermativa.
7.Intanto, e preliminarmente, quo alla diatriba circa
l’effettiva esistenza o meno nell’incarto a suo tempo in mano alla competente
Autorità dei predetti contratti di locazione e gestione nelle loro forma
integrale, il ricorrente ha comunque dichiarato nel proprio verbale di
interrogatorio 6.11.2002 quanto segue: ”Confermo che il reparto alloggio dal
1993 è gestito dalla mia persona (vedi contratto di locazione allegato). Da
allora, il collegamento tra il ristorante e il reparto alloggio non è più stato
utilizzato. Pensavo, essendo la patente intestata alla mia persona, che la
situazione era regolare. Inoltre nel contratto di locazione stilato in data 10
marzo 1993 con il signor _________, era prevista l’esclusione del
reparto alloggio. A questo proposito il signor _________ mi
informa che al contratto di locazione in vostro possesso non era allegato la
pagina indicante la succitata condizione. Al riguardo dichiaro che,
probabilmente, è stata una svista da parte mia “. Quanto precede a
sottomurare la tesi secondo la quale l’Autorità non fosse mai stata a
conoscenza, e questo sino al 29 ottobre 2002 (giorno degli avvenuti
accertamenti effettuati dall’ispettore _________), che l’oggetto della
locazione - vale a dire l’intero esercizio pubblico in quanto tale, così come
descritto dalle decisioni amministrative del 01.04.1993 (patente d’esercizio
pubblico no. _________ rilasciata all’allora gestore _________
_________), come pure del 08.05.2001 (patente d’esercizio pubblico no.
_________, nuovamente rilasciata a seguito dell’adeguamento previsto dalla
LESPubb modificata del 1994 ed entrata in vigore il 01.01.1996, e intestata a
nome di _________ _________, in qualità di proprietario dello stabile) -
escludesse le superfici occupate dalle camere, e che il ricorrente medesimo si
fosse personalmente sobbarcato l’onere della gestione e conduzione delle
stesse. Bene hanno fatto, dunque, i competenti funzionari dipartimentali, ad
intervenire, sanando una situazione di accertata illegalità, non appena venuti
a conoscenza della stessa.
8.Ma se anche così non fosse, e si volesse pedissequamente
intravedere una possibile svista della competente Autorità, la quale, dimentica
dell’integrale versione dei predetti contratti a lei noti, avrebbe così omesso
di segnalare l’irregolarità della situazione (causata dalla vera e propria
suddivisione di responsabilità all’interno del ristorante con alloggio in
questione, tra il proprietario dello stesso ed i relativi gestori/gerenti
susseguitisi nel tempo, la quale, di per sé, avrebbe dovuto conseguentemente
comportare il rilascio di più, e ben distinte, patenti ed autorizzazioni alla
gestione dell’esercizio pubblico, quanto precede in applicazione del disposto
di cui all’art. 10 lett.a LESPUbb che prevede sempre, con l’avverarsi di
qualsivoglia modifica, una nuova decisione di patente), andrebbe però allora
ricordata la nota massima del diritto amministrativo, secondo la quale, di
regola, il principio della legalità prevale rispetto a quello dell’affidamento
del singolo cittadino alle disposizioni, emanate nei suoi confronti dalla competente
Autorità (il cosiddetto ‘Vertrauensschutz’), salvo nel caso in cui la stessa
Autorità, per il tramite di sue concrete e dirette informazioni e/o
disposizioni, abbia, con il suo agire, esplicitamente garantito al
cittadino amministrato una ben determinata situazione di fatto, seppur
contraria alla vigente Legislazione e che, fatti salvi preminenti ragioni di
interesse ed ordine pubblico, deve di conseguenza essere mantenuta a beneficio
di questi, se egli pretende avvalersene in buona fede (cfr. HÄFELIN/MÜLLER,
Verwaltungsrecht, 2a ed., Zurigo 1993, nn. 525 e segg.). Concretamente, il
ricorrente è proprietario del ritrovo in esame ed in passato è stato pure
gestore di esercizi pubblici (cfr. osservazioni 27.08.2003 del competente
Dipartimento), ben potendo dunque esigersi dallo stesso l’approfondita e seria
conoscenza di tutta la relativa Legislazione in materia come pure dei
relazionati obblighi in punto alle concessioni di patenti ed autorizzazioni
alla gestione di esercizi pubblici. _________ _________, il quale, come
visto, si riteneva (e risultava effettivamente esserne) responsabile della
gestione delle predette camere (art. 5 lett. n LESPubb), doveva, essendo la
stessa sostanzialmente in tutto e per tutto indipendente e separata
dalla gestione della sezione ‘ristorante’, fare richiesta alla competente
Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione per il rilascio delle relative
autorizzazioni a’sensi degli artt. 1 e segg. LESPubb e relativo Regolamento
(segnatamente il rilascio, a suo nome, dell’autorizzazione a gestire
l’esercizio di cui all’art. 5 lett.n LESPubb), ciò che egli, manifestamente, e
pur ammettendo la sua (accertata) buona fede, non ha comunque fatto. In
particolare, il denunciato non poteva semplicemente ritenere di dover
soprassedere ai suoi obblighi, giustificandosi con la sola (paventata)
passività dipartimentale. Quanto precede, e a maggior ragione, anche
considerato il principio secondo il quale la (provvisoria) passività (recte:
tolleranza) dipartimentale quo al verificarsi di una situazione contraria alla
legalità, non impedisce alle medesime Autorità la (seppur tardiva) rimozione
della stessa (HÄFELIN/ MÜLLER, op. cit. n. 549 e seg.), e ciò, a maggior
ragione, quando il cittadino toccato da tale provvedimento, era ed è, come
visto, cognito delle norme legislative ed esecutive in materia. La sezione dei
Permessi, inoltre, non ha comunque mai - e sia detto per inciso- esplicitamente
garantito al ricorrente, la bontà del suo agire.
9.Constatata dunque l’infrazione, commessa in buona fede - e a
tal punto che fu proprio il ricorrente medesimo ad avere esplicitamente
richiesto alla Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione un intervento
chiarificatore (avuto riguardo ad una serie di presunte manchevolezze da parte
del gestore dell’esercizio pubblico, _________ _________, internamente
responsabile, come visto, della sezione ‘ristorazione’) a seguito del quale si
è potuto poi definitivamente accertare la concreta scissione del citato ritrovo
in due esercizi pubblici ben distinti (‘ristorante’, da un lato, e
‘affittacamere’, dall’altro) - non resta a questo punto alla scrivente Giudice
che chinarsi sulla determinazione delle conseguenze giuridiche di tale
infrazione (recte: omissione della notifica alle Autorità della comunicazione
relativa alla predetta scissione, volta al rilascio di nuova patente e nuova
autorizzazione alla gestione dell’esercizio pubblico; art. 10 lett.a LESPubb),
avuto particolare riguardo alle particolarità della presente fattispecie ed al
principio costituzionale della proporzionalità.
Giusta l’art. 66 LESPubb, le infrazioni alla Legge e al regolamento
di applicazione, sono punite con una multa da un minimo di Fr. 50.- ad un
massimo di Fr. 10'000.- giusta le norme della Legge di procedura per le
contravvenzioni, laddove risultano essere punibili il gestore e/o il gerente
e/o il titolare della patente o i loro rappresentanti.
Stante tutto quanto precede - visto l’ammontare delle tasse
mediamente percepite per il rilascio di patenti giusta la LESPubb, considerata
la buona fede dimostrata dal ricorrente durante tutto l’iter procedurale, e
ritenute l’assenza di una vera e propria prova apodittica in punto alla mancata
produzione da parte di _________ _________ dell’integrale versione di
cui ai predetti contratti di locazione, nonché le particolari modalità con le
quali è stata accertata l’infrazione, come pure la condotta extra-giudiziaria
tenuta dal ricorrente il quale non risulta avere mai creato particolari
problemi di sorta al competente Dipartimento né in qualità di proprietario dello
stabile di cui alla part. no. _________ RFD , né in
qualsiasi altra veste, relazionata alla legislazione sugli esercizi pubblici,
e, last but not least, le modifiche legislative apportate alla LESPubb
ed entrate in vigore in data 01.01.1996 le quali hanno certamente creato
(almeno provvisoriamente) una qual certa (giustificata) confusione nel
denunciato (cfr., a questo riguardo, le sue osservazioni 29.06.2003) - la multa
inflitta dalla Sezione dei permessi e dell’Immigrazione non appare rettamente
commisurata al grado di colpa, né confacentemente proporzionata alla gravità
dell’infrazione commessa. A mente dello scrivente Giudice l’importo della multa
di fr. 2'000..- di cui alla risoluzione no. ()___/,
deve essere pertanto prudentemente ridotto, in applicazione del noto principio
della proporzionalità, a fr. 600.-. Il ricorso deve pertanto essere
parzialmente accolto, nel senso della così modificata commisurazione della
pena, con contestuale accollo al ricorrente di tasse e spese giudiziarie
(ridotte) ex art. 15 LPContr.
per questi motivi richiamati gli artt. 4, 10 lett.a, 66
LESPubb, art. 2 RLESPubb, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 agosto 2003 di _________ , _________ (), è parzialmente
accolto come ai considerandi.
§ Di
conseguenza la risoluzione no. (__)/ del 25 luglio
2003 della Sezione dei Permessi e dell’Immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona, é modificata nel senso che la multa viene ridotta
a Fr. 600.- (seicento) e la relativa tassa di giustizia a Fr. 100.- (cento),
mentre le spese di quella sede, ammontanti a complessivi Fr. 60.- (sessanta)
sono confermate.
-
La tassa di giustizia in
Fr. 50.- come pure le spese di fr. 50.00 di questa sede sono a carico
del ricorrente.
-
Intimazione:
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Ufficio giuridico, _________
_________ _________, _________
Il giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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