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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.370
Data decisione, Autorità:
04.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.370 ROC/MAM
30758/006
Bellinzona
4
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 4 novembre 2003
presentato da
_________ _________ _________,
contro
la decisione
31.10.2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni 13 novembre 2003
presentate dalla Sezione della Circolazione, _________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 31 ottobre 2003 (emanata in forza di un rapporto
di constatazione della Polizia cantonale, posto di _________, del
13.08.2003) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________,
ha inflitto a _________ _________, _________, una multa
ammontante a Fr. 500.- (cinquecento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 100.-
(cento) e spese per complessivi Fr. 80.- (ottanta) per essersi ella, in data 15
luglio 2003, in territorio di _________ (zona Via _________ / Via
_________), alla guida della vettura _________, dopo essersi
arrestata ad un “dare precedenza”, inoltrata in un’intersezione collidendo con
un motoveicolo sopraggiungente da sinistra. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, nonché dell’art.
14 cpv. 1 ONC, come pure degli artt. 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ è
insorta con tempestivo ricorso 4 novembre 2003, postulandone l’annullamento,
adducendo in particolare, a titolo di principale motivo giustificativo, la
(paventata) mancata intimazione nei suoi confronti della contravvenzione ad
opera delle competenti Autorità.
C.Con sue osservazioni 13.11.2003, il competente Dipartimento,
constatate le motivazioni addotte dalla ricorrente, propone l’annullamento
della citata decisione (risoluzione no. _________), riservandosi di
riprendere ex novo la procedura contravvenzionale nei confronti della
ricorrente .
considerato in
diritto
-
La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai
sensi dell'art. 12 LPContr.
-
La
ricorrente, come visto, denuncia, in particolare, la mancata intimazione nei
suoi confronti, e da parte delle forze inquirenti, della contravvenzione (ciò
che le avrebbe ritualmente impedito di formulare proprie osservazioni al
riguardo), dolendosi così, in sostanza, di una violazione del suo diritto di
essere sentita.
-
La
portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle
norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità
cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost
(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, l’art. 3 LPContr
prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del rapporto di
contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le
osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il
complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr).
-
Orbene,
come giustamente rilevato nelle osservazioni 13.11.2003 del competente
Dipartimento, non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta
(necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello
stesso all’indirizzo della ricorrente essendo avvenuta per lettera semplice e
non per mezzo di lettera raccomandata. Così stando le cose, e presunta l’impossibilità
oggettiva da parte della denunciata di avvalersi dei propri predetti diritti
fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso
nel senso che la risoluzione no. _________ del 31.10.2003 della Sezione
della Circolazione, _________, deve essere annullata per vizio
procedurale, dovendosi pertanto procedere alla trasmissione alla stessa di
tutti gli atti, perché questa abbia eventualmente a riprendere la procedura contravvenzionale
ab initio.
per questi motivi richiamati gli artt. 1 e segg. LPContr.;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 2003 di _________ _________, _________, è
accolto come ai considerandi.
§ Di conseguenza la
risoluzione dipartimentale no. _________ del _________ 2003 della
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, è annullata
come ai considerandi.
§§ L’incarto viene trasmesso alla
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, per quanto di
sua competenza.
-
Non si prelevano né tasse
né spese di giustizia.
-
Intimazione:
Sezione della circolazione,
_________,
_________ _________, _________,
Il Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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