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Numero d'incarto:
30.2003.386
Data decisione, Autorità:
26.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.386/AMM
03225/504
Bellinzona
26
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 17 novembre 2003
presentato da
__________ __________ __________, __________
contro
la decisione n.
(________)/ del __________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
viste le osservazioni del 12 dicembre
2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, con decisione
del 7 novembre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
1500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese
di fr. 60.–, per i seguenti motivi (decisione impugnata, con rinvio al rapporto
di contravvenzione dell'8 settembre 2003):
"quale
rappresentante della __________ Sagl, __________,
dal 30.04.2002, ha scisso la locanda __________, __________,
in due esercizi pubblici distinti (garni e ristorante) malgrado non disponesse
la necessaria autorizzazione scritta dell'Ufficio permessi.
Inoltre,
non ha provveduto ad esporre un'insegna che indicasse la natura esatta
dell'esercizio, conformemente al tenore della patente";
che la decisione è stata
emessa in applicazione degli art. 4, 10a, 13 e 66 LEsPub; 2 e 44
RLEsPub;
che __________ __________ è
insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 17 novembre 2003, in cui
postula una riduzione della multa;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2003, propone di
"stralciare l'importo di fr. 100.– relativo alla [seconda] infrazione"
e di confermare per il resto la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato per avere "scisso la locanda
__________, __________, in due esercizi pubblici
distinti (garni e ristorante) malgrado non disponesse la necessaria autorizzazione
scritta" e per non aver "provveduto ad esporre un'insegna che
indicasse la natura esatta dell'esercizio, conformemente al tenore della
patente" (risoluzione impugnata, con rinvio al rapporto di
contravvenzione dell'8 settembre 2003);
che l'insorgente riconosce dal
canto suo "di aver commesso un errore nell'aver voluto scindere la __________
in 2 esercizi pubblici ma questo in tutta buona fede tanto è vero che
ero stato io stesso con lettera del 12.01.2003 a informare la Sezione dei
permessi di __________ del cambiamento che avevo apportato";
che riguardo alla seconda
infrazione, egli respinge invece "ogni accusa in quanto non avevo tolto
né aggiunto alcun'insegna dall'aprile del 2000, giorno in cui avevo firmato il
contratto di affitto dello stabile";
che ne conclude – il
ricorrente – per una riduzione della multa, a suo dire spropositata "per
un errore fatto in tutta buona fede e subito rimediato non appena venutone a
conoscenza";
che sull'insegna, la Sezione
dei permessi e dell'immigrazione riconosce come essa fosse "già presente
al momento dell'assunzione della gerenza/gestione del succitato esercizio
pubblico" e propone quindi di "stralciare l'importo di fr.
100.– relativo alla suddetta infrazione" (osservazioni del 12 dicembre
2003, pag. 2, punto 2);
che, sotto questo profilo, non
v'è motivo per discostarsi dalla proposta dell'autorità di primo grado, ragion
per cui la decisione impugnata dev'essere modificata di conseguenza;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione non può essere seguita invece laddove sostiene che "il
qui ricorrente, per sua stessa ammissione, dal 30 aprile 2002 ha scisso la __________
in due esercizi pubblici distinti" e che "pertanto, la decisione
di contravvenzione non presta il fianco a qualsivoglia censura"
(osservazioni citate, pag. 2, punto 1);
che il ricorrente ha
riconosciuto per vero l'infrazione, ma ha precisato che la scissione ha avuto
luogo solo "il 12.01.2003, (poco prima della mia partenza per le
vacanze di chiusura invernale) dandovene immediata conoscenza. Al mio rientro,
trovando la vostra lettera del 10 marzo e scoprendo di aver fatto un errore, ho
ripristinato la situazione iniziale e ripreso la gestione delle due entità"
(osservazioni del 20 settembre 2003, cui il ricorso rinvia);
che dal fascicolo processuale
non risultano elementi sufficienti a sovvertire le allegazioni del ricorrente,
non bastando in particolare l'apodittica dichiarazione contenuta nel rapporto d'ispezione
del 29 gennaio 2003 – in assenza del multato – secondo cui "dal
controllo è risultato che in data 30 aprile 2002 è stato stilato un contratto
di sublocazione tra la __________ Sagl e il signor __________
Ivano per la parte ristorante" (rapporto citato, pag. 1 in
basso);
che questo giudice, ponderando
tutte le circostanze del caso concreto e segnatamente la buona fede
dell'interessato, l'immediata segnalazione della modifica, il tempestivo
ripristino della situazione previgente, l'esistenza di un'assicurazione di
massima per la scissione rilasciata il 10 aprile 2001 (rapporto d'ispezione
citato, pag. 2 in alto) e la decadenza di un capo d'imputazione, ritiene tutto
sommato giustificato ridurre la multa da fr. 1500.– a fr. 750.–, adeguare le
tasse e spese di primo grado e soprassedere al prelievo di oneri processuali
dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 4, 10a, 13 e
66 LEsPub; 2 e 44 RLEsPub; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ __________
è inflitta una multa di fr. 750.–, oltre a una tassa di giustizia di fr.
100.– e alle spese di fr. 30.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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