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Numero d'incarto:
30.2003.387
Data decisione, Autorità:
18.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.387/pg
03
1030/190
Bellinzona
18
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 7 novembre 2003 presentato da
__________ __________, __________,
contro
una decisione 31 ottobre 2003
emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
-
Il
7 novembre 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro una decisione
31 ottobre 2003 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di fr. 100.-,
oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-.
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In
data 3 dicembre 2003 questa Autorità ha assegnato al ricorrente un termine di 5
giorni per produrre la decisione impugnata, con la comminatoria che trascorso
infruttuosamente tale termine il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
-
Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10
cpv. 1 LPContr).
-
Il
termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di
conseguenza essere dichiarato irricevibile.
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Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 7 novembre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, __________,
, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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