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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.39
Data decisione, Autorità:
25.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.39/pg
259/801
Bellinzona
25
marzo 2003
Decreto
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 30 gennaio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________,
Via __________ __________,
contro
la decisione 22 novembre 2002
emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
Letti
ed esaminati gli atti
Ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. il
30 gennaio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione
22 novembre 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha
inflitto una multa di fr. 400.- oltre che fr. 80 di tassa di giustizia e fr. 30
di spese per aver permesso l'entrata nel locale notturno da lui gestito a due
avventori minorenni e aver consentito che venissero loro servite bevande
alcoliche.
B. Dagli
atti si rileva che la menzionata decisione è stata intimata al ricorrente il 13
gennaio 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 LPContr, è scaduto
infruttuosamente.
Pertanto
il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 cpv. 2 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr,
decreta: 1. Il
ricorso 30 gennaio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, __________,
__________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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