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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.401
Data decisione, Autorità:
12.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.401/KRM
33296/004
Bellinzona
12
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 10 dicembre 2003 presentato
da
_________, domiciliato
a _________, Via _________,
contro
la decisione
_________ 2003 n. _________ /_________ emessa dalla
Sezione della circolazione, _________,
rilevato che il ricorso non è stato
intimato per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con risoluzione 28
novembre 2003 la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa
di fr. 430.- addebitandogli fr. 100.- di tassa di giustizia e fr. 30.- di spese
per il seguente motivo:
"Alla guida del
veicolo _________ ha circolato nell'abitato di _________ di _________
a velocità superante i 50 Km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 75 Km/h.
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 70 Km/h.";
che la risoluzione è stata
presa in applicazione degli art. 3, 27 cpv.1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS; 4a
cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS;
che il ricorrente non contesta
l'infrazione, ma chiede una riduzione della multa in considerazione della sua
situazione finanziaria e personale;
che _________ _________,
domiciliato a _________, è operaio a _________ ed è padre di 4 figli minorenni;
che la sua situazione
economica non è difficile, ma gli impegni famigliari, nonché la distanza del
posto di lavoro, fanno sì che egli non disponga di particolari eccedenze, come
si può evincere anche dalla notifica di tassazione da lui prodotta;
che nelle suddescritte
circostanze, pur rilevando che l'infrazione commessa è idonea a creare un serio
pericolo, può eccezionalmente essere presa in considerazione una lieve
riduzione della multa, che può essere fissata in fr. 300.-;
per questi motivi visti gli art. art. 90 cifra 1 LCS, 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 10 dicembre 2003 di
_________ _________, _________, è parzialmente accolto.
La multa inflitta con
risoluzione n. _________ /_________ dalla Sezione della circolazione è ridotta
a fr. 300.-, la tassa di giustizia a fr. 60.- e le spese a fr. 20.-.
-
Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese per questa decisione.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, _________,
_________ _________, _________,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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