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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.402
Data decisione, Autorità:
21.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.402/pg
33330/007
Bellinzona
21
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 4 dicembre 2003 presentato da
contro
la decisione 28 novembre 2003
emessa __________ __________
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
A. Il
4 dicembre 2003 __________ __________, per il tramite di una terza persona, ha
inoltrato ricorso contro la decisione 28 novembre 2003 con cui _CRTE1 le ha inflitto una multa di fr. 400.-,
oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per essersi
inoltrata in un'intersezione collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da
destra.
B. Giusta
l'art. 4 cpv. 2 lett. c LPContr il ricorso deve contenere una breve
motivazione. Secondo il principio di cui all'art. 6 LPContr, i ricorsi che non
adempiono i requisiti di legge vanno rinviati all'interessato con l'invito a
rifarli entro un termine perentorio.
Con
lettera raccomandata 12 dicembre 2003 questa Autorità fissava alla ricorrente
un termine perentorio di 10 giorni per motivare il gravame conformemente alle
disposizioni di legge vigenti, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso
tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile.
C. Inoltre,
entro lo stesso termine, la ricorrente - pena l'irricevibilità del gravame -
doveva trasmettere il ricorso da lei firmato o la procura mediante la quale
autorizzava una terza persona a firmare il documento.
D. Il
termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuoso; di conseguenza il
ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
E. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 4 dicembre 2003 inoltrato da è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50 .- sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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