AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.65
Data decisione, Autorità: 05.06.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.65/ROC/MAM 5189/003
Bellinzona 5 giugno 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il Segretario assessore, Michele Maggi, per statuire sul ricorso 12 febbraio 2003 presentato da
_________ _________ _________, _________, difesa da: Avv. _________, _________,
contro
la decisione _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ è insorta con tempestivo ricorso 12.02.2003 postulando l’annullamento della stessa, ammettendo senz’altro la fattispecie per ciò che ne è del suo aspetto oggettivo (superamento della durata del parcheggio) rilevando però in particolare, quo alla fattispecie soggettiva, l’assenza di qualsivoglia intenzionalità, diretta o eventuale, nella commissione dell’infrazione e negando pure una sua ipotetica negligenza, adducendo a motivo di giustificazione il fatto di avere perso le chiavi della vettura e di avere di conseguenza dovuto ritornare sui propri passi per ritrovarle, ciò che avrebbe pedissequamente comportato un notevole dispendio di tempo causando cosi, senza imprevidenza colpevole alcuna, il superamento della durata del parcheggio e la relativa infrazione ai precitati disposti di Legge.
3.La Sezione della circolazione, con suo scritto 24.02.2003, ed in applicazione dell’art. 10 LPContr, si è formalmente astenuta dal formulare osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.
4.La competenza del Giudice della Pretura penale, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile.
5.La ricorrente postula l’assunzione di prove nuove. Ora, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al Giudice la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare nondimeno ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie le nuove prove offerte non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini di giudizio, gli atti di causa essendo completi. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
6.Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio (art. 48cpv. 8 OSS) fatte salve circostanze particolari, non previste però nella fattispecie che qui ci occupa. Chiunque contravviene alle predette norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS).
7.Concretamente viene rimproverato alla ricorrente di avere superato il previsto limite di tempo relativo all’autorizzazione a parcheggiare in una cosiddetta ‘zona blu’, sita nelle vicinanze della piscina comunale di _________. Quest’ultima, come visto, ha manifestamente ammesso l’intervenuto superamento della durata di parcheggio, motivandolo però con la perdita delle chiavi della vettura. La ricorrente ha altresì chiaramente ed esaustivamente esposto tali giustificazioni sia in sede di osservazioni ex art. 3 cpv. 1 LPContr sia in sede di ricorso ex art. 4 LPContr, addivenendo dunque sempre tempestivamente alle proprie incombenze procedurali e non dovendo ella, come erroneamente sostenuto dall’agente incaricato nelle precitate contro-osservazioni 13.12.2002, informare i competenti Servizi il giorno medesimo dell’asserita infrazione, non essendovi alcuna disposizione legale in tal senso.
8.Nodo gordiano della fattispecie è dunque, in buona sostanza, la questione a sapere se le predette giustificazioni addotte dalla ricorrente possano o meno sufficientemente sottomurare la propria innocenza o, detto in altre parole, possano o meno essere considerate atte a scagionarla quo alla determinazione della fattispecie soggettiva dell’infrazione (art. 100 LCS);
Il principio "in dubio pro reo" è deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Esso si applica sia nella valutazione delle prove sia in quello della ripartizione del relativo onere. Riferito alla valutazione delle prove il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).
Il principio "in dubio pro reo" comporta inoltre che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 41 cons. 2a).
Ora, gli atti propongono, in buona sostanza e in punto alla fattispecie soggettiva dell’infrazione che qui ci occupa, la sola versione della ricorrente. Null’altro. Nulla più. Nessuna differente e/o divergente prova viene in soccorso a chi deve pronunciare il giudizio. In particolare il solo fatto che la ricorrente non abbia informato il giorno stesso dell’accaduto gli Organi di Polizia, non può, solo, pena l’incorrere nell’arbitrio, rappresentare quell’indizio sufficiente a suffragare la versione dipartimentale qui impugnata, e la conseguente colpevolezza e punibilità della ricorrente, anche da un punto di vista soggettivo, in punto al superamento della durata del parcheggio. Troppo poco, onestamente, per potere, in applicazione dei precitati principi, accogliere la tesi dipartimentale e respingere su questo punto il presente gravame.
Certo, il fatto che la ricorrente non abbia subitaneamente avvisato la polizia comunale, rappresenta a non averne dubbio un minus, ma non costituisce di per sé, quo alla eventuale intenzionalità o negligenza di quest’ultima nella commissione dell’infrazione, la prova materiale inconfutabile né un indizio sufficientemente preciso e tale da consentirne una deduzione logica e rigorosa in tal senso.
In conclusione, l’assenza nell’incarto processuale di un minimo appoggio ad una eventuale versione contraria rispetto a quella fornita da _________ _________ (e per la quale lo scrivente Giudice, anche nell’ambito del precitato principio dell’apprezzamento anticipato delle prove concretamente notificate dalla ricorrente, non ha motivo di non fare sua) comporta che quest’ultima debba, in virtù del principio “in dubio pro reo” essere ritenuta preponderante a fronte di ogni e qualsivoglia differente tesi, che, concretamente, neppure sussiste. In simili circostanze lo scrivente Giudice non può pervenire dunque al convicimento che la ricorrente abbia effettivamente infranto, anche da un punto di vista soggettivo, il disposto di Legge di cui all’art. 48 cpv. 8 OSS. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere accolto con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia in virtù del principio generale della soccombenza.
per questi motivi visti l’art. 90 cifra 1 LCS e artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la decisione 31.01.2003 della Sezione della circolazione è annullata.
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione a:
Il giudice: il Segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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