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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.73
Data decisione, Autorità: 23.05.2003, PRPEN
Incarto n. 30.2003.73/ROC/MAM 6781/002
Bellinzona 23 maggio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il Segretario assessore, Michele Maggi, per statuire sul ricorso 19 febbraio 2003 presentato da
_________, _________
contro
la decisione 14 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni presentatedalla Sezione della circolazione, ___________,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto e in diritto
2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 19 febbraio 2003, ammettendo sostanzialmente la dinamica dei fatti così come esposti dalla Sezione, e la conseguente infrazione alle norme della circolazione, postulando però in via principale una riduzione della pena e, subordinatamente, la rateizzazione della stessa.
3.La Sezione della circolazione, con suo scritto 20.03.2003, ed in applicazione dell’art. 10 LPContr, si è formalmente astenuta dal formulare osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.
4.Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCS , l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. In presenza di linee di sicurezza (continue, di color bianco, demarcazione 6.01) tracciate sulle strade, i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art. 34 cpv. 2 LCS). Tali linee demarcano segnatamente la metà della carreggiata o delimitano le corsie (art. 73 cpv. 1 prima frase OSS) e conseguentemente i veicoli non possono oltrepassarle (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS).
5.Orbene, il ricorrente ha manifestamente ammesso di avere sorpassato una vettura nel predetto tratto di strada, tracciata con una linea continua di sicurezza, oltrepassandola. L’infrazione ai predetti disposti di Legge appare pertanto manifesta e neppure contestata.
6.Chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS). Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. In concreto, considerato il poco traffico presente all’ora dei fatti (circostanza, questa, notoria, non essendo stato inoltre accertato dall’istruttoria né reso verosimile il contrario), e costatato che l’infrazione è avvenuta in una zona fuori abitato (cfr. rapporto di contravvenzione 25.10.2002), con conseguente oggettiva riduzione dei rischi, e vista, soprattutto, la manifesta ammissione di colpevolezza del ricorrente, resosi senz’altro conto della portata del suo gesto, la cui pericolosità, seppur solo astratta ma ugualmente punibile (cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a. ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS) non può né deve comunque passare inosservata, ben si confà di accogliere il gravame e di ridurre pedissequamente la multa ad un importo pari a Fr. 200.- (anziché Fr. 300.-), con conseguente rinuncia, in virtù del principio generale della soccombenza, all’accollo di tasse e spese di giudizio di questa sede. L’importo della multa così come or ora commisurato, appare peraltro confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge.
per questi motivi visti gli artt. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cfr. 1 LCS, art. 73 cpv. 6 lett. a OSS, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso é accolto.
§ Di conseguenza la multa inflitta a _________ _________ con decisione 14.02.2003 della Sezione della circolazione, ___________, viene ridotta a Fr. 200.-.
Non si prelevano tasse né spese.
Intimazione:
Il giudice: il Segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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