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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.138
Data decisione, Autorità:
23.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.138/pg
6417/203
Bellinzona
23
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 16 aprile 2004 presentato da
contro
la decisione 12 marzo 2004 emessa
da ___________
letti
ed esaminati gli atti;
considerato, in
fatto ed in diritto
A. Il
16 aprile 2004 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione
12 marzo 2004 con cui ___________ gli
ha inflitto una multa di fr. 200.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e
le spese di fr. 20.-, per aver circolato con il veicolo __________
__________avente 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.
B. Si
rileva che la menzionata decisione, intimata regolarmente, non è stata ritirata
dal ricorrente ed è rimasta in giacenza presso l'ufficio postale di __________
fino al 29 marzo 2004. Per il computo del termine di ricorso fa stato l'ultimo
giorno di giacenza della raccomandata; ne consegue che il termine perentorio di
15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7
cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Il
fatto asserito dal ricorrente secondo cui egli era assente per vacanze nulla
muta al riguardo.
Pertanto
il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 16 aprile 2004 inoltrato da __________ è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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