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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.205
Data decisione, Autorità:
13.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.205/AMM
13640/202
Bellinzona
13
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 28 giugno 2004
presentato da
contro
la decisione n.
13640/202 dell'11 giugno 2004 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 15 luglio
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione dell'11 giugno 2004, ha inflitto a _______ una
multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e
le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 30 aprile 2004 in
territorio di Airolo:
"alla guida della
vettura ________ effettuava una manovra di sorpasso su una semiautostrada spostandosi
a sinistra della doppia linea di sicurezza";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 35 cpv. 2, 90 n. 1
LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS;
che ________ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 28 giugno 2004 nel quale chiede in sostanza,
previa assunzione di nuove prove, l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 15
luglio 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di esperire
i complementi istruttori auspicati dall'interessato, il ricorso dovendo essere
accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza – singole o
doppie – i veicoli devono sempre circolare alla loro destra (art. 34 cpv. 2
LCS), senza oltrepassarle o passarvi sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che l'art. 35 cpv. 2 prima
frase LCS permette altresì il sorpasso solo se la visuale è libera, il tratto
di strada necessario è sgombro e la manovra non è d'impedimento per i veicoli
che giungono in senso inverso;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione rimprovera all'insorgente di avere effettuato "una manovra
di sorpasso su una semiautostrada spostandosi a sinistra della doppia linea di
sicurezza";
che il ricorrente nega ogni
responsabilità nell'accaduto e così descrive i fatti: "Io con la mia
macchina stavo regolarmente transitando per immettermi nella carreggiata unica
che porta alla galleria, sulla mia destra come lei sa, i camion sono fermi in colonna
e ne parte uno a tempo. Ora mentre io sopraggiungevo e lei sappia che le
automobili hanno il semaforo sempre verde, un camion partiva e si spostava
tutto d'un colpo verso sinistra. Le scelte erano due o me lo facevo venire
addosso o, come ho fatto, sono stato obbligato ad uscire dalla riga doppia. Il
camion non si è minimamente accorto di quello che succedeva ed ha proseguito
normalmente. Io invece che ero fuorimano sono stato fermato dall'addetto ai
semafori. […]";
che in concreto la polizia
cantonale, sulla scorta di un piano di situazione della tratta in rassegna,
rileva fra l'altro come "I veicoli pesanti in transito verso nord
vengono deviati, quindi separati da quelli leggeri che proseguono normalmente,
sulla corsia d'emergenza al km 107.950. Al km 108.200 vengono lasciati
proseguire, dosandoli uno ogni 30 secondi (dosaggio contagocce), verso la
galleria del San Gottardo. In questo frangente i mezzi pesanti, dopo un
breve 'slancio' sulla corsia d'emergenza, lasciano la stessa immettendosi sull'unica
corsia di marcia che porta al sopraccitato manufatto. Come già chiarito nel
precedente rapporto di controsservazione datato 12 luglio 2004, la partenza dei
mezzi pesanti avviene per ovvi motivi di fardello, molto lentamente.
[…]" (rapporto del 12 agosto 2004, pag. 1 in basso);
che ciò posto, dal fascicolo
processuale non emergono elementi sufficienti a escludere oltre ogni
ragionevole dubbio che l'imputato sia stato costretto a compiere la manovra
rimproveratagli a causa di un indebito e repentino spostamento del mezzo
pesante affiancato dalla corsia d'emergenza all'unica corsia di marcia
esistente dopo il km 108.200, senz'altro possibile a prescindere dalla lentezza
degli autocarri in fase di accelerazione dopo l'arresto al semaforo posto al medesimo
km;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver esaminato gli atti istruttori, non può giungere al
convincimento che al ricorrente sia imputabile il reato contemplato nella
decisione impugnata;
che del resto anche la Sezione
della circolazione – preso atto delle doglianze ricorsuali e delle contro
osservazioni di polizia del 12 luglio 2004 – si è rimessa al giudizio di
quest'autorità;
che s'impone pertanto di
accogliere il ricorso, annullare il querelato giudizio e soprassedere al prelievo
di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 35 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
–_______________ ,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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