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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.255
Data decisione, Autorità:
03.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.255/KRM
21289/207
Bellinzona
3
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria _________ per statuire sul ricorso 30 agosto 2004 presentato da
_______________,
contro
la decisione
27 agosto 2004 n 21289/207 emessa d _CRTE1
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
- Con decisione 27 agosto
2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr.
430.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.- per
il seguente motivo:
"alla guida
dell'autovettura (recte motoveicolo) __ ha circolato nell'abitato di Vezia a
velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 77 km/h.
Velocità punibile dedotta
la toleranza: 72 km/h.".
I fatti sono stati accertati
il 13 luglio 2004 a Vezia.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
- Contro la predetta
pronuncia dipartimentale ________ si aggrava ora davanti a questo giudice,
scusandosi per l'infrazione commessa e chiedendo una riduzione della multa in
considerazione della sua situazione economica. Egli assevera di essere studente
liceale all'ultimo anno e di non disporre quindi di entrate sufficienti per far
fronte all'importo di complessivi fr. 560.-.
Chiede altresì che gli sia
concessa la possibilità di pagare a rate.
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato in base agli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
-
Il ricorrente
giustamente non contesta l'infrazione, pur cercando di giustificarla con la
scarsa conoscenza del motoveicolo in suo possesso da poco tempo.
Egli postula una riduzione
dell'importo della multa tenuto conto del fatto che come studente liceale non è
in grado di far fronte al pagamento. Ipotizza invero la possibilità di svolgere
un lavoro nel tempo libero, ma sostiene che ciò nuocerebbe al rendimento
scolastico e non gli permetterebbe di preparare adeguatamente il lavoro di maturità
da consegnare entro il prossimo dicembre.
-
La multa è una sanzione
pecuniaria che colpisce il patrimonio del condannato. Di principio essa
dev'essere proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa ed adeguata al
grado di colpa del trasgressore. Giusta l'art. 48 cifra 2 CP la multa deve
essere fissata in modo che costituisca una pena corrispondente alla
"colpevolezza" del condannato, tenendo inoltre conto della sua
"condizione", poiché il pagamento di questa o quella multa gli farà
subire una perdita più o meno gravida di conseguenze a dipendenza delle risorse
di cui dispone. Una multa insignificante per un condannato può essere
insostenibile per un altro che non ha gli stessi mezzi per pagarla. In
particolare il giudice, per apprezzare la condizione del multato, deve tener
conto del reddito e del patrimonio, dello stato civile e degli oneri di
famiglia, della professione e del guadagno, dell'età e della salute (cfr. M.
Killias, Précis de droit pénal général, Berna 1998, n. 1507 e segg.).
-
Per quanto concerne la
gravità del reato e la colpevolezza si rileva che il superamento nell'abitato
di 22 km/h della velocità consentita non è più un'infrazione lieve, ma
costituisce per costante giurisprudenza del Tribunale federale un'infrazione di
media gravità. Si ricorda che il superamento di 25 km/h è un reato grave
perseguito in applicazione dell'art. 90 cifra 2 LCStr, per il quale non è più
competente l'autorità amministrativa, ma il Ministero pubblico.
-
Nel caso di specie il
ricorrente, nato il 24 maggio 1986, risulta frequentare il quarto anno del
liceo. Appare pertanto alquanto verosimile che egli, come asserito, non
consegua entrate proprie, ma debba far capo al sostegno finanziario dei
genitori, su cui ricadrebbe, dunque, anche l'onere in rassegna. La situazione
economica dell'interessato non preclude quindi una rivalutazione della sanzione
irrogata.
In virtù di tali circostanze,
pur tenendo conto che l'infrazione commessa è di media gravità e che
l'ammontare della multa deve comunque permettere di mantenere la funzione
educativa e preventiva di una contravvenzione, questo giudice ritiene pertanto
meglio commisurato alla fattispecie procedere ad una riduzione della sanzione
pecuniaria.
La decisione impugnata è
dunque modificata nel senso che all'insorgente è inflitta una multa di fr.
250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso va accolto.
Visto l'esito non si
prelevano, in questa sede, tassa di giustizia e spese.
- Per quanto concerne la
richiesta di rateizzazione si osserva che la stessa esula dalla competenza di
questo giudice.
La domanda va indirizzata alla
Sezione esazione e condoni, incaricata della riscossione della multa.
per questi motivi visti gli art. 48 CP; 3, 27 cpv. 1,
32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la
decisione 27 agosto 2004 n. 21289/207 della Sezione della circolazione è
modificata come segue:
"Ad ______ è
inflitta una multa di fr. 250.- oltre la tassa di giustizia di fr. 60.- e le
spese di fr. 20.-".
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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