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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.265
Data decisione, Autorità:
08.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.265/pg
16469/206
Bellinzona
8
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere
__________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25 agosto, ma
inoltrato in data 1 settembre 2004, presentato da
RI1 I
contro
la decisione 16 luglio 2004 emessa
d _CRTE1
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Con
scritto 25 agosto 2004, ma inoltrato il 1° settembre 2004, __________ ha
inoltrato ricorso contro la decisione 16 luglio 2004 con cui _CRTE1 gli ha inflitto una multa di fr.
260.-, oltra la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per aver
circolato con il veicolo __________ superando da 21 a 25 km/h, su
un'autostrada, il limite massimo di velocità di 80 km/h, dopo deduzione del
margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 103
km/h.
B. Si
rileva che la menzionata decisione è stata intimatata al ricorrente il 16
luglio 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la
presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è
scaduto infruttuosamente prima del 1° settembre 2004, data in cui l'insorgente
ha inoltrato il proprio gravame.
Pertanto
il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 25 agosto 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
-
Intimazione
a:
I
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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