AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2006.229
Data decisione, Autorità: 07.08.2007, PRPEN
Titolo: Posteggiare su un area vietata al traffico
PARCHEGGIO art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto n. 30.2006.229 17744/609
Bellinzona 7 agosto 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 agosto 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 28 luglio 2006 n. 17744/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 21 settembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, per il seguente motivo:
“Ha posteggiato il veicolo TI __________ su una superficie vietata al traffico”.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
C. Nelle osservazioni 21 settembre 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
Quanto alla tempestività dell’impugnativa è necessario osservare quanto segue. La decisione è stata intimata la prima volta alla ricorrente in data 28 luglio 2006 ed è stata rispedita al mittente il giorno seguente, 29 luglio 2006, in quanto il destinatario risultava sconosciuto. Dopo le necessarie verifiche, la medesima decisione è stata inoltrata con invio raccomandato 11 agosto 2006 al corretto recapito della multata. Ne consegue che il ricorso datato 18 agosto 2006 è tempestivo. Lo stesso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
A seguito del ritorno della lettera raccomandata da parte dell’Ufficio postale di __________, l’autorità di prime cure ha proceduto alla verifica del domicilio della multata, potendo così stabilire che l’attuale domicilio della medesima è __________. Ancorché l’omissione della ricorrente di notificare il cambiamento di domicilio, circostanza che esige la modificazione della licenza, costituisca una contravvenzione alla LCStr (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC) ed è la causa della mancata ricezione del rapporto di denuncia da parte sua, l’autorità era tenuta, una volta appurato l’esatto indirizzo, ad assegnarle un nuovo termine quindicinale per prendere posizione sugli addebiti a lei ascritti, ritenuto che il primo non è stato efficace poiché, come detto, il rapporto di denuncia non è mai entrato nella sua sfera privata. Con invio raccomandato 11 agosto 2006 la Sezione della circolazione ha invece nuovamente notificato la decisione alla multata, omettendo di assegnare previamente l’ulteriore termine per presentare eventuali osservazioni.
Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
Non si prelevano né tasse, né spese di giudizio
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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