Parking ban on public road not enforceable against driver

30.2006.274Altro tribunale16 ago 2007Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Pretura penale admitted the driver's appeal against a CHF 50 parking fine issued by the Sezione della circolazione. Although a private no-parking sign had been authorized for a nearby parcel, the court found that the parking spaces used by the appellant were located on public road, not on the private land covered by the sign. The private prohibition therefore could not validly bar parking there, even if the sign had been properly authorized. The challenged decision was annulled and no appellate fees or costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 375bis–375ter CPC; scope of a privately authorized parking prohibition and enforceability against parking on public land. A sign authorizing the owner or entitled possessor to prohibit parking on a private parcel binds only use of that parcel; it cannot be extended to parking spaces located on public domain, even if adjacent to the protected property and demarcated in white. Where the evidence shows that the parked vehicle stood outside the private mappale, the contravention is not made out and the sanction must be annulled (consid. 5–6). Costs in the appeal fall away when the appeal succeeds (Art. 15 LPContr).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.274

Data decisione, Autorità: 16.08.2007, PRPEN

Titolo: Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato.

Incarto n. 30.2006.274 22832/602

Bellinzona 16 agosto 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 settembre 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 15 settembre 2006 n. 22832/602 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 13 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione della circolazione con decisione 15 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.

Fatti accertati il 28 giugno 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della circolazione con comunicazione 13 novembre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

  2. Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC).

  1. La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ZH __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 28 giugno 2006 alle ore 8.00.

La decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 17 settembre 2006 presentato dai signori __________ e __________, __________.

  1. Il ricorrente, dal canto suo, non nega di aver parcheggiato il suo veicolo sui posteggi esistenti in prossimità del segnale in questione, ma contesta recisamente l’infrazione ascrittagli. Egli sostiene che “indagini fatte al Comune di __________ confermano che [esso] è in possesso di una legittimazione cantonale (proprietaria della strada) che le dà il diritto legittimo di mettere a disposizione parcheggi per uso pubblico nella zona indicata, marcandoli in colore bianco. Fino a prova [del] contrario e come usanza nazionale, i parcheggi bianchi sono a disposizione pubblica e non riservati ai privati. In conseguenza, ho solo fatto uso dei miei diritti legittimi” (cfr. osservazioni 17 agosto 2006).

  2. Preliminarmente si osserva che da accertamenti eseguiti da questo giudice sul sistema pubblico di informazione fondiaria, risulta che il signor __________ non è più proprietario del mappale n. __________ dall’8 settembre 2003. Ci si potrebbe invero chiedere se egli, unitamente alla signora __________ (che allo stesso modo non ha diritti di proprietà sul fondo in esame), benefici ancora della qualità di “avente diritto” nel senso degli art. 375bis e 375ter CPC.

Considerato che dette disposizioni proteggono il possesso sull’immobile (cfr. sistematica legale) e che il potere di fatto dei denuncianti, i quali agiscono in ogni caso in rappresentanza della suocera e attuale proprietaria del fondo __________ (cfr. osservazioni 10 dicembre 2006) non è contestato, la questione deve essere risolta con l’affermativa.

  1. Ciò posto, con decisione 5 luglio 1993 il Giudice di Pace del Circolo di __________ ha autorizzato i signor __________ ad affiggere sul mappale n. __________ del Comune di __________ un segnale che enuncia il divieto per i non aventi diritto di posteggiare veicoli sul fondo in oggetto, con la comminatoria ai contravventori che in caso di mancato rispetto sarà inflitta una multa da fr. 20.- a fr. 500.-.

Nonostante la presenza di tale segnale a lato dei parcheggi sia indiscutibile, dalla documentazione agli atti, e più precisamente dalla planimetria del luogo, emerge chiaramente che i parcheggi di cui ha fatto uso il ricorrente non si trovano sul fondo n. __________ - descritto come bosco di 39 mq -, ma sono demarcati all’esterno del medesimo, sulla strada pubblica, per di più su una strada principale di grande transito (cfr. allegato 2 all’Ordinanza del 18 dicembre 1991 concernente le strade di grande transito, n. C.560). Ne consegue che, contrariamente a quanto preteso nelle osservazioni 10 dicembre 2006 al punto 5 dai denuncianti, la decisione del Giudice di Pace non poteva validamente attribuire loro, né a chicchessia, il diritto di disporre della superficie su suolo pubblico per creare dei posteggi ed inibirne l’uso a terzi, al fine di garantirsi l’accesso al bosco soprastante di loro proprietà. Tale soluzione, qualora corrispondesse al vero, configurerebbe una forma di uso accresciuto del demanio pubblico, che non può essere opposta al ricorrente, il quale poteva legittimamente posteggiare in uno dei predetti parcheggi, anche confortato dal colore della loro demarcazione (bianco anziché giallo).

In definitiva, la segnaletica in questione, benché sia stata posata previa autorizzazione dell’autorità competente, non poteva manifestamente inibire l’uso dei parcheggi antistanti il fondo n. __________ per cui non dev’essere ritenuta vincolante.

In siffatte evenienze, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata. Visto l’esito del gravame non si prelevano tasse e spese di giustizia per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi visti gli art. 375 bis, 375 ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

parkingpublic roadprivate propertytraffic finesignagepossessioncosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant violated a privately authorized parking prohibition by parking on the marked spaces.

Decisione estratta

No. The marked spaces were shown to be on public road, outside the private parcel covered by the sign, so the prohibition could not validly bind their use.

Motivazione estratta

The map in the file showed the parking spaces were not on the private plot but on public land, even on a main road. A private sign authorized for the parcel could not extend to public domain and bar lawful parking there.

Questione giuridica chiave

Whether the appealed fine, fees, and costs should be maintained.

Decisione estratta

No. Because the appeal succeeded, the lower decision was annulled and no judicial fees or costs were charged.

Motivazione estratta

The annulment of the fine entailed that the appellant should not bear the costs of the appellate proceeding.

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