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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.337
Data decisione, Autorità:
20.08.2007, PRPEN
Titolo:
Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato
Incarto
n.
30.2006.337
28983/690
Bellinzona
20
agosto 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 dicembre 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
24 novembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 13 dicembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 24
novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre a tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha illecitamente fatto
uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato
debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di
pace”.
Fatti accertati il 25 ottobre
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione con osservazioni 13 dicembre 2006 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
-
Secondo l’art. 375bis
CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia
indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei
veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova
l’immobile (cpv. 1), il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte
procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in
loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a
scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr.
20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).
In caso di violazione del
divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il
termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere
per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375
ter cpv. 2 CPC).
- La Sezione della
circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle norme appena
citate – di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo
TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso
autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 25 ottobre 2006
alle ore 10.30.
La decisione impugnata si basa
sul rapporto di denuncia datato 26 ottobre 2006 presentato dalla __________ AG,
proprietaria del fondo in questione, rappresentata dal signor __________, e
corredato dalla documentazione fotografica attestante la presenza del veicolo
della multata sull’area riservata ai clienti del centro commerciale,
caratterizzata dalla tipica pavimentazione in sagomati.
-
La ricorrente non
contesta di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a
giustificare il proprio agire, asserendo, in particolare, che durante le pause
lavorative, rispettivamente fuori dai turni di lavoro, approfitta della
presenza di negozi per i propri acquisti personali, per cui necessita della
vettura nelle vicinanze al fine di depositarvi la merce. In sostanza fa valere che,
oltre a essere dipendente del centro commerciale, è anche cliente del medesimo
e si ritiene quindi autorizzata a usufruire dei posteggi riservati alla clientela.
-
Nelle osservazioni 10
novembre 2006 il denunciante fa riferimento a “delle disposizioni che sono
valide per tutto il personale del centro e che vanno dunque rispettate”.
Malgrado non sia dato sapere con esattezza quali siano queste disposizioni, si
può desumere dalle osservazioni dell’insorgente al rapporto di denuncia che i
dipendenti del centro commerciale non sono autorizzati a far uso dei posteggi
riservati alla clientela. La medesima ammette infatti che “siamo fortunati
anche perché ci sono stati messi a disposizione dei parcheggi (su un terreno
sterrato soprannominato “palude”) più o meno a sufficienza per tutti” (cfr.
osservazioni 7 novembre 2006, pag. 2).
Appare quindi chiara la
volontà dei proprietari di interdire l’utilizzo ai dipendenti dei posteggi a
beneficio dei clienti del centro commerciale. A tal proposito è necessario
sottolineare come l’argomentazione secondo cui l’insorgente, utilizzando il
tempo libero per effettuare i propri acquisti personali (trattasi, tra l’altro,
principalmente di prodotti alimentari o altri articoli non pesanti), deve
essere considerata quale cliente del centro commerciale, sia infondata. Si
tratta infatti di un’attività accessoria – e come ammesso dalla stessa, svolta
in loco per comodità e convenienza – rispetto a quella per cui la ricorrente si
reca presso il centro commerciale, con la conseguenza che non le permette di
rientrare nella cerchia di persone autorizzate a far uso dei posteggi oggetto
della fattispecie. Si noti dipoi che nel gravame essa si lamenta di dover
pagare una multa semplicemente “per essere andata a lavorare”, senza accennare
al fatto di aver effettuato acquisti. Ma anche qualora fosse stato il caso, la
facoltà di usufruire dei parcheggi riservati alla clientela è valida unicamente
per il lasso di tempo in cui l’insorgente effettua i propri acquisti. Lasciando
il proprio veicolo in tali spazi anche durante l’attività lavorativa, la
ricorrente - come, del resto, le altre colleghe multate per lo stesso motivo -
va oltre quanto consentito, commettendo l’infrazione ascrittale dall’autorità
di prime cure.
Per il resto, l’insorgente non
evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi
dalla decisione impugnata.
- La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375 ter CPC;
1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
-
La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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