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Numero d'incarto:
30.2007.66
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, TCA
Titolo:
Attività indipendnete non può essere riconosciuta a carrozziere senza strutture che lavora su chiamata presso carrozzerie di terzi
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.66
ir/td
Lugano
17 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5
settembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 nato nel 1975 e formatosi in Italia quale verniciatore carrozziere, entrato
in Svizzera nel febbraio 2004 e già attivo in garage e carrozzerie ticinesi
nell’ambito della sua attività professionale, ha postulato – il 4 maggio 2007 –
la sua affiliazione alla Cassa CO 1 quale indipendente nell’ambito
dell’attività di carrozziere verniciatore di vetture con la denominazione __________
e con recapito presso il proprio domicilio. Nella sua domanda l’assicurato ha
indicato l’intenzione di eseguire “lavori su richiesta presso terzi” con un guadagno
presumibile di CHF 35'000.-- annui. Richiesta di prendere posizione in merito
la __________ ha inoltrato un questionario al signor CO 1 cui lo stesso ha dato
seguito e dal quale emerge che RI 1 non ha accordi scritti con i committenti,
non dispone di strutture (officina, ufficio …) non acquista materiale e non
impiega personale mentre svolge la sua attività presso i locali del committente
(doc. 7). A seguito della richiesta 4 luglio 2007 della Cassa CO 1 RI 1 ha
prodotto le fatture allestite sino a quel momento da cui emerge che tra maggio
e luglio 2007 egli ha svolto attività per la __________ di __________, la Carrozzeria
__________ di __________ e la Garage __________ di . Per quest’ultima
l’introito complessivo fatturato è ammontato a CHF 2'000.--, per la prima ()
gli importi fatturati assommano a CHF 4'600.-- e per la Carrozzeria __________
a CHF 3'000.--.
La
Cassa CO 1 ha respinto la domanda di affiliazione con decisione formale del 7
agosto 2007 considerando l’assicurato alla stregua di un salariato delle ditte
presso le quali egli esegue il suo lavoro. Il provvedimento è stato confermato
con la decisione su opposizione del 5 settembre 2007 dopo che l’amministrazione
ha invitato l’assicurato a completare la sua opposizione e lo ha interpellato
personalmente il 31 agosto 2007. Per la Cassa il signor RI 1 non sopporta un
vero e proprio rischio economico, non fattura al cliente finale ma a ditte del
ramo, non ha eseguito investimenti importanti e non dispone di attrezzatura propria,
è subordinato al committente e non possiede una struttura aziendale.
B. Con
il patrocinio dell’avv. RA 1 RI 1 ha impugnato il provvedimento mediante
ricorso dell’8 ottobre 2007 con cui evidenzia l’istoriato che lo ha condotto ad
avviare un’attività indipendente, la stampa di materiale propagandistico
(biglietti) e la redazione di una lettera di presentazione inoltrata a
“numerosi Garages-Carrozzerie del Canton Ticino” nonché la sottoscrizione di contratti
assicurativi atti a garantire l’attività (rischi professionali). Il ricorrente
ha pure contattato l’Ufficio IVA che ha indicato la necessità di una
determinata cifra di fatturato per ottenere un numero IVA, elemento non dato in
concreto.
Alla
luce di questi elementi, del lavoro svolto presso i garage citati in
precedenza, l’assunzione di un vero e proprio rischio aziendale (non avendo
certezza del pagamento della prestazione da parte dei garagisti interessati e
non avendo la possibilità di trattenere il veicolo a garanzia siccome non
“affidato l’incarico direttamente a lui”) il ricorrente ritiene che la sua
attività sia da qualificare quale autonoma. Per il ricorrente il suo ufficio
sarebbe a casa sua ed egli concorderebbe liberamente i tempi di consegna del
lavoro. La sua attività si svolgerebbe senza l’interferenza del cliente e senza
direttive. In conclusione RI 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata
e la sua affiliazione quale indipendente.
Dal
canto suo l’amministrazione, con osservazioni del 12 ottobre 2007 che saranno
riprese dove occorra, postula la reiezione dell’impugnativa.
C. Il
Giudice delegato ha offerto alla parte ricorrente di ulteriormente esprimersi,
ed ha acquisito una lista di clienti privati del ricorrente, prodotta dallo
stesso, clienti potenziali comunque poiché egli non ha sin qui svolto attività
per loro conto. Su domanda della patrocinatrice di RI 1 il Giudice delegato ha
proceduta alla citazione dei signori __________ e __________. All’audizione del
primo la parte ricorrente ha successivamente sostanzialmente rinunciato (cfr.
lettera 15 novembre 2007). Il 4 dicembre 2007 il Giudice delegato ha proceduto
alla discussione di causa ed all’audizione del teste. Del contenuto delle
stesse sarà cenno in corso di motivazione dove necessario. I titolari delle carrozzerie
per le quali RI 1 ha lavorato sono stati interpellati con scritto 6 dicembre
2007.
in
diritto
in
ordine
-
Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione su opposizione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le
conclusioni appaiono chiaramente desumibili.
-
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
-
In
materia di affiliazione ad una Cassa AVS il Tribunale
Federale, in una sentenza 3 maggio 2006 (DTF 132 V 257), ha modificato la sua
giurisprudenza. Secondo la prassi precedente questo giudizio le decisioni di
rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di lavoratore indipendente
consistevano in una semplice comunicazione all'assicurato cui non era
riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione formale impugnabile. Il
rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva quindi essere contestato solo
in occasione della prima decisione di tassazione con una serie di difficoltà
che la sentenza 3 maggio 2006 citata pone in evidenza. Con la nuova prassi instaurata
dal Tribunale Federale delle Assicurazioni la decisione d'iscrizione è ritenuta,
salvo eccezioni, di natura formatrice. La competente cassa di compensazione
deve emanare un provvedimento contro cui l’assicurato possa aggravarsi sia mediante
opposizione che, se del caso, mediante ricorso all’autorità giudiziaria. In particolare l’Alta Corte federale ha ritenuto (cons. 1, 2.4. e
2.5):
" Gemäss Art. 49 ATSG hat der
Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich
sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich
Verfügungen zu erlassen (Abs. 1). Dem Begehren um Erlass einer
Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die Gesuchstellende Person ein
schützenswertes Interesse glaubhaft macht (Abs. 2). Erforderlich ist ein
rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, dem
keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, und
welches nicht durch eine Rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann …
Bei Verfügungen über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichtspraxis
ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der
Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann
zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige
Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht
der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für
die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im
dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten
und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer
Verhältnisse neuartig ist …
Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG
Gültigkeit …
Eine Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig erkannt
und die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder den
veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen besser
Rechnung trägt …
Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichskasse
ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als Selbstständigerwerbender
angeschlossene natürliche oder juristische Person verbindlich festlegt,
allenfalls durch eine Verfügung über paritätische Beiträge auf den bezogenen
Entgelten. Daran ändert nichts, dass ein solcher Verwaltungsakt grundsätzlich
auch dem oder den davon betroffenen Arbeitnehmern zu eröffnen ist und diese ein
selbstständiges Einsprache- und Beschwerderecht haben Entscheidend ist, dass
Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch beitragszahlungspflichtig sind und somit
in keinem oder zumindest nicht in einem direkten Rechtsverhältnis zur
Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen. Dies spricht umgekehrt für ein
schützenswertes Interesse an einer einsprachefähigen Verfügung und allenfalls
an einem beschwerdefähigen Einspracheentscheid, wenn die zuständige
Ausgleichskasse das Gesuch einer versicherten Person um Anschluss als
Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register gänzlich oder in Bezug auf
eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten ablehnen will. Ebenfalls kann in der
Regel nur so dem berechtigten Interesse des Gesuchstellers an der
rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut innert nützlicher Frist
genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten Anliegen widerspricht,
warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr oder noch länger
dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber entschieden wird.
… Es kann offen bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein
schützenswertes Interesse an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG
zu begründen vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um
Anschluss und Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen
Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein
Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf
die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich
verpflichtet und berechtigt ist.
Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid
Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und
nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die
oder eine zuständige Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder
teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person
als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als
unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über
paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des
anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b).
Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen
Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige
Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese
Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des
Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.
In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten
Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und
Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei
Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als
Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige Verfügung
und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu erlassen (Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 2
und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit bekannt,
grundsätzlich auch dem oder den allenfalls abrechnungs- und beitragszahlungspflichtigen
Arbeitgebern zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103 [Beiladung zum
verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren])."
Come
indicato dal TFA le decisioni relative all’affiliazione di un
assicurato devono di principio pure essere notificate, nella misura in cui sono
noti, anche al datore di lavoro o eventualmente a chi è tenuto a occuparsi
della contabilità o del pagamento dei contributi (DTF 132 V 262 consid. 2.4.1,
2.4.2 e 2.5).
Nel
caso in specie il rifiuto di affiliazione come indipendente é stato emesso in
data 7 agosto 2007 (doc. 6) – successivamente alla nuova giurisprudenza
federale - con decisione formale soggetta ad opposizione, conformemente alla
nuova prassi. Il gravame appare quindi ricevibile. Copia della sentenza sarà trasmessa
anche alle aziende che hanno sin qui collaborato con il ricorrente.
nel
merito
Oggetto del contendere è la qualifica dell’attività che RI 1 intende svolgere
in favore di diversi carrozzieri garagisti del Ticino prestando la sua opera di
verniciatore di autovetture.
A norma dell'art. 4 LAVS i contributi degli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da
qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. L’art. 5 cpv. 2 prima
frase LAVS prevede che il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione
del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato o indeterminato.
Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un’attività lucrativa
indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a
dipendenza d’altri. Per l’art. 10 LPGA è considerato salariato chi per un
lavoro dipendente riceve un salario determinante secondo la pertinente legge.
E’ considerato datore di lavoro chi impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art.
12 LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un
reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente
può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un
lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività
esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo
del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro
non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una
persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o indipendente (STFA
dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS,
quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne
l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H
322/03, STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro indizio può essere dato da
un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non
sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la
sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano
comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica
infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario
lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici
il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad
attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla
priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio
sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA
del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16
dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162 consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a,
pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la
giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli
elementi predominanti nel caso concreto (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
- Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993 pag. 226 consid. 3b più ambigua la sentenza 30 gennaio 2007 H 82/05 in re
F.). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente
dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di un’attività dipendente
quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire
quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è
economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta,
è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può praticamente esercitare
un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a
edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306
citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono indizi in
questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un
rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo
del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo
caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale
(RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in caso di
attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo
rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un
salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3b). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha inoltre precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il
Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno 2000 nella causa A.G.;
Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, Commentaire des
articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza pubblicata in
Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:
" (…) Il est vrai que, selon la jurisprudence, la
qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un indice, d'une certaine
importance certes, qui doit être apprécié en fonction de l'ensemble des
conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid. 5d et les
références citées). Une harmonisation de l'application du droit commande
toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans nécessité
de l'appreciation fiscale. (…)."
- Il
TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o indipendente
non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta
d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato in una o nell'altra
categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente confermata
dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica definitivamente, in
quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di assicurare la persona
che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale
definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V
127).
- Giusta
l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È
riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
L’art. 11 LPGA
considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS
qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato
o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op.
cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
-
Nel
caso in specie, a causa dell'evoluzione giurisprudenziale descritta in ordine,
secondo cui anche in materia di affiliazione la Cassa deve emettere una
decisione formale contro cui l'assicurato può inoltrare opposizione e poi
eventualmente ricorso, il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve valutare
la condizione lavorativa del ricorrente quando questa si trova ancora in uno
stadio iniziale. In effetti il ricorrente ha postulato la sua iscrizione quale
indipendente subito dopo averla iniziata e la stessa è durata sino a tutto il
mese di agosto 2007 quando RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio di
prestazioni LADI. Il ricorso a questo Tribunale è dell’8 ottobre 2007 e quindi
gli elementi a disposizione del giudice cantonale sono ridotti.
-
Nel
caso di specie la qualifica dell’attività che RI 1 intende svolgere in favore
di un certo numero di garagisti e carrozzieri è quella di verniciatore,
attività tipicamente esercitata quale dipendente per carrozzerie aventi a
disposizione le necessarie strutture. Il mettersi a disposizione di carrozzerie
per l’esecuzione di simili lavori non costituisce, contrariamente a quanto
ritiene il ricorrente, un lavoro da “padroncino” ma un lavoro dipendente eseguito
su chiamata che impone al datore di lavoro il versamento degli oneri sociali.
In concreto RI 1 non dispone assolutamente del
materiale necessario per l’esecuzione del lavoro che quindi, per definizione,
non può essere eseguito in maniera indipendente. Il ricorrente non dispone di
pistole per spruzzare la vernice, non dispone di una propria officina, non
dispone di un forno per essiccare la vernice, non dispone sostanzialmente di
alcuna struttura amministrativa.
Il
fatto di avere fatto stampare delle lettere e dei biglietti da visita non è
ancora elemento sufficiente e non significa che nell’esercizio dell’attività
l’assicurato vada ritenuto indipendente. Non solo non vi sono strutture e
macchinari ma il lavoro comprovato dalle fatture raccolte agli atti dimostra
chiaramente l’assenza di un rischio d’impresa da parte del ricorrente e ciò
contrariamente a quanto indicato dal gravame. RI 1 ha sin qui operato per tre
garages, incaricato dai proprietari degli stessi, ha eseguito lavori su
automobili di clienti dei garagisti che lo hanno incaricato senza conoscere i
clienti destinatari finali del suo lavoro. Quindi egli è stato chiamato a
colmare le lacune di personale dipendente dei garage a fronte di periodi di
importante aumento del lavoro. RI 1 ha eseguito il lavoro alla stregua degli
altri dipendenti delle carrozzerie che lo hanno interpellato, lo ha fatto
secondo le istruzioni dei titolari, secondo le modalità richieste e nei tempi
imposti o comunque concordati. L’esistenza di una lista di clienti privati disposti
ad ottenere prestazioni da parte del ricorrente una volta avviata un’attività
indipendente non è significativa. Alla luce delle strutture a disposizione di RI
1 egli non era comunque in grado di offrire la sua opera al cliente senza doverlo
"portare" presso un garage attrezzato. In altri termini senza ricorrere
a strutture di terzi non avrebbe potuto eseguire gli incarichi per clienti privati.
Va comunque ribadito che il ricorrente non ha svolto lavori su incarico di
clienti propri.
L'assenza
di struttura appare solo l’elemento più eclatante, ma non è il solo. Come
indicato i datori di lavoro comprovati sin qui sono solo garagisti, titolari di
strutture adeguate che hanno messo a disposizione le stesse ed incaricato RI 1
del lavoro da svolgere. RI 1 non ha collaboratori ed i lavori eseguiti non sono
stati, come indicato, direttamente remunerati dai clienti destinatari finali.
Si
può quindi ritenere che per tutto il periodo in esame il ricorrente ha fornito
le proprie prestazioni a garagisti per i clienti delle carrozzerie, a lui
sconosciuti, e non ha fornito alcuna prestazione diretta a clienti personali
(STFA del 17 febbraio 2005 nella causa C. AG, H 12/04; STFA del 16 dicembre
2002 nella causa D. SA, H 279/00; GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 5
LAVS, pag. 181 n. 110). La dipendenza economica dell’assicurato in quel periodo
dai titolari delle carrozzerie appare manifesta.
Va
ancora ribadito poi che la qualifica dell'assicurato come dipendente o indipendente
non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio
o su sua richiesta in una o nell'altra categoria, in quanto lo scopo principale
dell'affiliazione è quello di assicurare la persona che esercita un'attività
lucrativa e non di qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo
la natura di tale attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di
lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Pertanto a nulla varrebbe
l'iscrizione a registro di commercio come impresa individuale se poi emergesse
che l'attività realmente svolta non si scosta da quella svolta classicamente e
svolta in precedenza dall’assicurato stesso presso terzi come salariato,
ancorché vi fosse effettivamente libertà nella gestione dell'orario lavorativo
(ritenuto comunque l'obbligo di svolgere il lavoro affidato).
Il
tema del rischio economico per un carrozziere-verniciatore consiste, da un lato,
nel dovere d’esecuzione lege artis del lavoro conferitogli (STFA del
21.03.2005, H31/04) e, soprattutto, nel rischio di non essere remunerato per la
sua attività.
Il
dovere di eseguire correttamente secondo le regole dell’arte il proprio compito
è dovere che incombe certamente anche ai dipendenti e non costituisce certo una
caratteristica del lavoro indipendente. In concreto se RI 1 avesse commesso un
errore professionale a rispondere dello stesso sarebbe stato – verso il cliente
finale – il garage che ha ricevuto la vettura ed incaricato il ricorrente. RI 1
personalmente non avendo un rapporto contrattuale diretto con il cliente non
sarebbe stato responsabile nei confronti dello stesso.
D’altro
canto il rischio di non incassare la remunerazione per la prestazione eseguita
sarebbe stato a carico del garagista titolare dell’azienda e non certo di RI 1
che avrebbe richiesto la sua prestazione all’incaricante. La differenza è
sostanziale.
Questo fa sì che nell'eseguire la propria attività
l'insorgente non ha corso – contrariamente a quanto da lui asserito - alcun
rischio particolare legato al suo lavoro e nemmeno ha dovuto accollarsi un
rischio economico nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare
quanto fatturato (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI,
op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS).
L'insorgente, non agendo a proprio nome e per proprio
conto nei confronti dei numerosi clienti finali, si è trovato nelle stesse condizioni
di un collaboratore dipendente. Il rischio di non essere pagato dalla società è
qui paragonabile a quello di un collaboratore che rischia di non vedersi
versare lo stipendio, si tratta di un rischio diverso da quello che sopporta un
indipendente che deve confrontarsi con un ben maggiore numero di clienti ed
interlocutori. D’altro canto il ricorrente non risulta avere collaboratori, non
risulta avere subdelegato la sua attività a terzi, non risulta sopportare spese
importanti per materiale o locazione.
Come
indicato va evidenziato che l'eventualità che le carrozzerie avrebbero potuto
non versare al collaboratore gli importi fatturati, avrebbe posto quest'ultimo
nella medesima posizione di un lavoratore dipendente che non riceve quanto
pattuito con il proprio datore di lavoro. In concreto le Sagl interessate hanno
invece dovuto occuparsi della fatturazione ai diversi clienti finali, ed hanno
sopportato il rischio del mancato incasso da parte degli stessi degli importi
dovuti. Da ciò discende, lo si ribadisce, che il rischio economico che
l'interessato ha sopportato é praticamente nullo e di conseguenza non analogo a
quello di un imprenditore indipendente (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.;
GREBER, DUC, SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Non si può
quindi sostenere che egli si sia assunto una perdita di guadagno tipica di un
lavoratore indipendente.
Come
rammentato in precedenza l'Alta Corte ha ritenuto in una recente sentenza (STFA
del 21 marzo 2005, H31/04) che il rischio aziendale di un libero professionista
consiste principalmente nel fatto che questi é tenuto a rispondere dell'esecuzione
lege artis del mandato conferitogli e in caso di errore é chiamato a rifondere
i danni. Si ribadisce qui comunque che anche in virtù del contratto di lavoro
il lavoratore può essere chiamato a rispondere del danno cagionato al datore di
lavoro intenzionalmente o per negligenza (la misura della diligenza dovuta dal
lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto
riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni
tecniche che il lavoro richiede, nonché alle capacità e attitudini del
lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere). La
stipulazione da parte di RI 1 di un'assicurazione di copertura dei rischi per
la difettosa esecuzione di incarichi appare qui di nessun rilievo e non è significativa
nella determinazione dell’attività svolta.
- Non va inoltre dimenticato che, secondo la giurisprudenza, incombe
all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante,
l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi fattuali tali per far ritenere la
sua attività indipendente. L'autorità amministrativa e il giudice devono
considerare un fatto come provato unicamente quando sono convinti della sua
esistenza (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto
1992 nella causa M.). Nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice si
basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti
che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più
verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante. Non è quindi sufficiente che un fatto possa essere considerato
quale un'ipotesi possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice
deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (STFA del 26 settembre
2001 nella causa G., K 207/00, consid. 3c; STFA del 18 settembre 2001 nella
causa B., K 202/00, consid. 3b; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b con riferimenti; DTF 117 V 264 consid. 3b). Nel diritto
delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio,
secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati
d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato
da regole formali. Tuttavia questo principio non è assoluto, ma trova il suo
correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del 26 settembre
2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195
consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungs- recht, Referat XII, pag. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati;
in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il
principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le
libera dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte
che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid.
3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla
controparte (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18
settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 n. U 349, pag.
418 consid. 3). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “(…) besondere
Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung
der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”. Va rammentato
che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo
cui l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore
dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del
18 settembre 2001, consid. 3b; STFA del 15
gennaio 2001 nella causa C. P.‑B., C 49/00; DTF 115 V 142 consid.
8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 n. U 349, pag. 478
consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c).
Nel
caso concreto RI 1 non ha provato la sua indipendenza ed il suo semplice desiderio
di ritirare una struttura adeguata rispettivamente i suoi contatti per ritirare
una carrozzeria non assurgono a prova decisiva. Sulla scorta degli elementi
fattuali acquisiti il ricorrente non può vedere riconosciuta la sua attività
quale quella di un indipendente. Le caratteristiche dell’attività svolta per __________,
per la carrozzeria __________ e per la __________ appaiono decisamente di
natura dipendente. Il teste interpellato ha indicato di avere fatto capo al
ricorrente non avendo potuto trovare personale avventizio, la cui attività è
chiaramente dipendente, presso aziende specializzate ed ha quindi fatto capo a RI
1 che offriva i suoi servizi e che ha dimostrato buone capacità professionali.
Il ricorso va conseguentemente respinto senza carico di tasse e spese.
La
patrocinatrice di RI 1 ha chiesto l'audizione di numerosi testi. Alla
deposizione __________ ha successivamente rinunciato. La testimonianza di __________
appare inutile da un lato per gli elementi significativi raccolti agli atti e
per le ammissioni stesse del ricorrente. Le deposizioni __________ e __________
appaiono prive di rilievo a fronte dell'assenza di un diretto e concreto
contatto professionale, da un lato, e per la comprovata assenza di mezzi,
strutture, materiale e rischio aziendale del ricorrente. L'acquisizione di
ulteriori prove appare quindi inutile ai fini del giudizio.
- In
virtù dell’art. 82 lett. a della legge federale sul Tribunale federale (LTF),
in vigore dal 1.1.2007, la presente sentenza è impugnabile al Tribunale
federale tramite ricorso in materia di diritto pubblico entro 30 giorni dalla
notifica (art. 100 cpv. 1 LTF), facendo valere i motivi di ricorso previsti
agli art. 95 e seguenti LTF. Va qui rammentato che a norma dell’art. 97 cpv. 1
LTF il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato
svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi
dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito
del procedimento.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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