AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2010.231
Data decisione, Autorità: 14.01.2013, PRPEN
Titolo: Non osservavare una segnalazione semaforica indicante "fermata" e, dopo aver attraversato uno spartitraffico e la corsia riservata al traffico in senso inverso transitando su un passaggio pedonale
SEGNALE O DEMARCAZIONE art. 27 cpv. 1 LCSTRart. 43 cpv. 2 LCSTRart. 90 cf. 1 LCSTRart. 7 cpv. 3 ONCSart. 68 cpv. 1 OSSTR
Incarto n. 30.2010.231 27651/790
Bellinzona 14 gennaio 2013
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 ottobre 2010 presentato da
RI 1
contro
la decisione 24 settembre 2010 n. 27651/790 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 7 ottobre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 24 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del motoveicolo TI __________ non osservava una segnalazione semaforica indicante “fermata” (luce rossa) e, dopo aver attraversato uno spartitraffico e la corsia riservata al traffico in senso inverso transitando su un passaggio pedonale, circolava su un marciapiede."
Fatti accertati il 7 luglio 2010, in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 3 ONC; 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa di fr. 250.- in considerazione del fatto che non è transitato davanti al semaforo commutato su luce rossa, avendo svoltato prima.
C. La Sezione della circolazione, dopo riesame del fascicolo processuale, sottolinea che la descrizione dei fatti indicata nella risoluzione è imprecisa nella misura in cui non indica che il ricorrente non ha oltrepassato l’impianto semaforico. Per quanto concerne l’esito del gravame essa non si è però espressa, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
L’art. 68 OSStr stabilisce che, i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni (cpv. 1). In particolare, la luce rossa significa «Fermata» (cpv. 1bis prima frase).
Secondo l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. L’art. 7 cpv. 3 ONC prescrive inoltre che il conducente deve circolare a destra delle isole spartitraffico e degli ostacoli nel mezzo della carreggiata; se volta a sinistra, egli può, tuttavia, passare a sinistra delle isole poste nel centro delle intersezioni.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 4 agosto 2010 steso da un agente della Polizia cantonale che, dopo aver constatato l’infrazione, riporta la seguente descrizione dei fatti: “Circolazione sul marciapiede e sulle strisce pedonali al fine di evitare l’attesa all’impianto semaforico che in quel frangente era commutato sul rosso. Durante questa manovra non ha creato un eccessivo pericolo per gli altri utenti della strada.”
(cfr. ricorso 2 ottobre 2010, pag. 1).
In concreto, dalla documentazione fotografica agli atti risulta chiaramente che con la sua manovra l’insorgente ha oltrepassato la linea di arresto (che precede il passaggio pedonale e l’intersezione disciplinata dalla segnalazione semaforica) e questo indipendentemente dal fatto che egli non abbia oltrepassato il semaforo in quanto tale. Scopo della segnaletica luminosa è infatti la protezione, oltre che dell’intersezione, del passaggio pedonale antistante all’impianto. Poco importa se in quel mentre lo stesso fosse libero.
L’inosservanza della segnalazione semaforica è quindi data e peraltro inizialmente ammessa dal ricorrente (“alla vostra corretta esposizione dei fatti”; cfr. osservazioni 23 settembre 2010, punto 2). A non averne dubbio le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie o anche solo suscettibili di sminuire la sua responsabilità.
In definitiva, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 v LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 7 cpv. 3 ONC; 68 cpv. 1, cpv. 2 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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