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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2010.232
Data decisione, Autorità: 11.02.2013, PRPEN
Titolo: Circolare con il veicolo producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni
MOLESTIE art. 33 LCSTRart. 90 cf. 1 LCSTRart. 33 ONCS
Incarto n. 30.2010.232 27953/790
Bellinzona 11 febbraio 2013
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alissa Vallenari in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 settembre 2010 presentato da
RI 1
contro
la decisione 24 settembre 2010 n. 27953/790 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 8 ottobre 2010 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 24 settembre 2010 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il veicolo AG __________ producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni."
Fatti accertati il 5 agosto 2010 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dell’art. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 vLPContr.
Giusta l’art. 42 cpv. 1 LCStr il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali. L’art. 33 prima frase ONC specifica al riguardo che i conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
La decisione trae origine dal rapporto di contravvenzione 5 agosto 2010, della Polizia cantonale di , dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti: “Per aver, alla guida della vettura Suzuki __________ targato AG, affrontato un tornante a forte velocità e così facendo le ruote del veicolo stridevano.
Durante la manovra non ha messo in pericolo la circolazione stradale.”
Soggiunge di non aver inoltrato osservazioni entro il termine impartitogli, poiché, non avendo ricevuto alcuna bolletta, non si è premurato di far tradurre il rapporto di contravvenzione; si noti che tale omissione – interamente ascrivibile a una negligenza dell’insorgente – non comporta alcuna conseguenza negativa per lui, dal momento che la procedura ordinaria che regge questo tipo di infrazione, prevede per legge l’accollo di tasse e spese in caso di condanna.
Ad avvalorare la fondatezza dell’addebito vi è poi il fatto che con il suo comportamento egli ha attirato l’attenzione degli agenti: se non avesse commesso alcuna irregolarità, mal si comprenderebbe per quale motivo gli stessi avrebbero dovuto raggiungerlo e fermarlo immediatamente per intimargli la contravvenzione, inventandosi tutto di sana pianta. Del resto, gli agenti, a differenza del denunciato, hanno l’obbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fede facente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione imputatagli.
Di conseguenza, il ricorso va respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 vLPContr).
per questi motivi, visti gli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 33 ONC; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
Il presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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