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Numero d'incarto:
31.2000.19
Data decisione, Autorità:
04.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00019
BS
Lugano
4 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla domanda di revisione della
STCA 28 febbraio 2000 statuente sulla petizione 19 febbraio 1998 della
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione
alla fallita
Ritenuto che:
-
con
sentenza del 28 febbraio 2000 (intimata il 16 marzo 2000) il TCA ha accolto la
petizione 19 febbraio 1998 della Cassa di compensazione, condannando quindi
__________ a risarcirle il danno subito di fr. 501'614,30 a seguito del mancato
pagamento degli oneri sociali da parte della __________;
-
con
istanza di revisione 30 marzo 2000 __________, patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto la reiezione della petizione. Quale nuovo mezzo di prova
il convenuto produce un'intervista di __________ apparso sul settimanale
__________del __________ 2000.
-
a mente
di __________ tale intervista dimostrerebbe come il "Gruppo __________
", di cui la __________ faceva parte, avesse avuto i mezzi necessari per
solvere i contributi arretrati e che solo a causa del contenzioso con il fisco
__________ decise di lasciare la Svizzera portando con se svariati milioni di
franchi.
Pertanto il convenuto conclude che:
"
cadono così tutti gli addebiti mossi a
__________ da questo Tribunale nella sentenza in oggetto della presente domanda
di revisione. Questo perché vi è ora la prova apodittica che la situazione non
solo "appariva rassicurante" anche per __________, così come
appariva "per i dipendenti", ma che era anche tale"
( cfr. istanza pag. 4);
-
l'art. 85
cpv. 2 lett. g LAVS prescrive che i Cantoni devono garantire la revisione
contro le decisioni se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione;
-
ai sensi
dell'art. 14 lett a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA
(LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente,
sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
-
la
revisione processuale, a cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un
rimedio di diritto straordinario contro decisioni cresciute in
giudicato del tribunale (cfr. Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag.
223; cfr anche DTF 119 V consid. 3a pag. 184);
-
nella
fattispecie in esame la sentenza in oggetto, essendo stata intimata il 17 marzo
u.s., non è ancora divenuta definitiva;
-
l'istanza
può essere considerata come ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni (art. 128 OG). Poiché la presente vertenza non
verte sul'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il TFA si
limita ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se
l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto incompleto o avvenuto
violando norme essenziali di procedure (art. 132 OG in relazione con gli art.
104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG);
-
il
riferimento fatto dall'istante alla sentenza del Tribunale federale pubblicata
in Rep 1984 pag. 78 non entra in linea di conto poiché, diversamente dal
ricorso di diritto pubblico, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile
quando sono stati esauriti i mezzi di diritto ordinari del diritto
cantonale (cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2.a edizione, Zurigo 1998, pag. 302, N. 847), ciò che qui è il
caso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di revisione è irricevibile.
2.-
Gli atti sono rinviati per competenza di giudizio al TFA.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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