AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 31.2000.3
Data decisione, Autorità: 01.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 31.2000.00003
ZA/sc
Lugano 1 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 7 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS della
Cassa cant. di compensazione Servizio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
contro
__________,
rappr. da: St.leg. __________,
In relazione alla fallita __________
ritenuto, in fatto
1.1. La società __________, con sede a __________, è stata costituita in data __________ 1994 e iscritta a Registro di Commercio il __________ 1994 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Lo scopo sociale consisteva nel commercio di prodotti alimentari come pure la rappresentanza e la gestione di negozi.
è stato socio gerente con diritto di firma individuale dalla costituzione della società fino al 19 giugno 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________), mentre la radiazione è stata pubblicata il 1° luglio 1998.
La società __________è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa cantonale di compensazione a decorrere dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1998.
Essendo la società entrata in mora con il pagamento dei contributi, la Cassa l'ha diffidata dal mese di marzo 1998 ed ha iniziato le procedure esecutive dal mese di luglio 1998 (cfr. doc. _, Inc. __________).
Con decreto __________ 1998 della Pretura del Distretto di __________, è stata dichiarata l'apertura del fallimento della società ai sensi dell'art. 232 LEF (FUSC del 4 dicembre 1998).
La Cassa ha insinuato all’Ufficio fallimenti del Distretto di __________ (UF) il proprio credito di fr. 37'509.95 per i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non soluti dal 1997 al 1998, di cui fr. 2'303.95 per contributi su salari rivendicati, dopo regolare controllo del datore di lavoro (doc. _, Inc. __________).
La Cassa ha ottenuto in data 21 dicembre 1999 un attestato di carenza beni a seguito di fallimento per l'intero credito insinuato dalla Cassa (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.2. Costatato di aver subito un danno, il 3 novembre 1999 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione ex art. 52 LAVS di fr. 35'206.-- relativa ai contributi paritetici scoperti dal 1997 al 1998, per quest'ultimo anno fino al mese di maggio (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.3. Con tempestiva opposizione del 26 novembre 1999 __________ o, per il tramite dello Studio Legale __________, ha contestato che gli si possa attribuire una qualsivoglia violazione intenzionale o grave negligenza per il danno subito dalla Cassa. Egli ha contestato inoltre l'ammontare del danno in quanto da un lato la somma determinante per il calcolo dei contributi sarebbe in realtà nettamente inferiore rispetto a quanto emerge dagli estratti della Cassa e dall'altro lato si sarebbe omesso di dedurre dal totale dei contributi e delle spese per l'anno 1998 gli assegni famigliari anticipati (cfr. doc. _, Inc. __________).
1.4. Con petizione 7 gennaio 2000 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al risarcimento di fr. 35'206.-- per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla società __________. Premettendo che la responsabilità di un socio gerente di una società a garanzia limitata (Sagl) è da paragonare a quella di un amministratore di una società anonima, l'attrice ritiene che le argomentazioni fatte valere nell'opposizione non possono assurgere a motivi di discolpa. In particolare l'attrice rileva che:
" (…)
Nella fattispecie, il convenuto, respingendo l'addebito di violazione intenzionale o per grave negligenza, si è limitato ad una generica contestazione, senza tuttavia provare motivi di giustificazione o discolpa.
Prove: C.S.
4.1
Riguardo agli obblighi di diligenza di un organo di una Sagl, si rimanda al punto 3.1 della presente.
Inoltre, proprio in ragione della sua formazione di fiduciario, al convenuto non potevano essergli sconosciute sia le conseguenze di un mancato pagamento dei contributi paritetici sia gli strumenti legali per evitare una sua responsabilità personale.
Si rammenta inoltre che la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
È pertanto lapalissiano che il convenuto non ha ottemperato ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei propri affari, ragione per cui egli deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi AVS.
Prove: C.S.
4.2
Anche la contestazione di controparte sull'ammontare del danno deve essere respinta.
Il convenuto __________ è stato socio gerente dalla costituzione della società ‑16 dicembre 1994 ‑ sino al 19 giugno 1998 (Doc. _), allorquando le sue dimissioni divennero definitive.
Secondo la giurisprudenza federale, l'organo formale di una persona giuridica è responsabile per i contributi scaduti e pagabili fino al momento della sua uscita dalla società (RCC 1983, pag. 473, consid. 6).
Al riguardo una precisazione si impone.
l datori di lavoro devono pagare i contributi ogni mese o, se essi occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre. Tuttavia, la Cassa può consentire al datore di lavoro di versare, anziché l'importo esatto dei contributi dovuti, una somma approssimativamente corrispondente e alla fine dell'anno civile viene allestito il conguaglio (art. 34 OAVS).
La fallita società, ma in generale come ogni datore di lavoro, aveva optato per il pagamento di acconti mensili. La proposta di acconto mensile per l'anno 1998 era stata inviata alla controparte in data 18 dicembre 1997, la quale l'ha accettata (Doc. _).
Di conseguenza, al convenuto deve essere imputato l'importo di fr. 22'534.‑ (Doc. _), corrispondente agli acconti da gennaio a maggio 1998. Quest'ultimo, che doveva essere pagato entro il 10 giugno 1998, è stato considerato, poiché la controparte ha dimissionato in data 19 giugno 1998.
Tuttavia, al convenuto è stato richiesto il pagamento del conguaglio per l'anno 1998 (Doc. _, in quanto inferiore alla somma degli acconti considerati.
Pertanto la pretesa di fr. 35'206.‑, posta a carico del signor __________, è stata correttamente calcolata dalla Cassa. (…)" (Doc. _)
1.5. Con decreti 14 gennaio 2000 il Giudice delegato ha congiunto la causa con quella intentata dalla Cassa a __________ (cfr. doc. _, Inc. __________). Con decisione 20 marzo 2000, questo TCA ha sentenziato che la petizione 7 gennaio 2000 nei confronti __________ non è ricevibile, in quanto l'opposizione del convenuto è risultata tardiva e che la decisione di risarcimento del 3 novembre 1999 nei suoi confronti è cresciuta in giudicato (cfr. STCA del 20 marzo 2000 nella causa __________, Inc. __________)
1.6. Con tempestiva risposta 7 febbraio 2000, __________, per il tramite dello Studio Legale __________, ha precisato che possedeva una quota sociale di nominali fr. 1'000.-- a nome e per conto di __________, detentrice della rimanente quota di fr. 19'000.-- (cfr. doc. _, Inc. __________) e gerente di fatto della società:
" (…)
Alla luce della giurisprudenza precedentemente esposta al punto ad 2, si contesta nel modo più assoluto che si possa procedere ai sensi dell'art. 52 LAVS contro il qui convenuto, il quale non avendo mai partecipato in modo determinante alla formazione della volontà sociale non soddisfa quei requisiti necessari affinché una persona in qualità di organo di una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile quale datore di lavoro per il danno subito dalla Cassa a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici.
Se è vero che formalmente il signor __________ ha ricoperto la carica di socio gerente della società __________ sino al 19 giugno 1998, è altrettanto vero che la sua attività si è di fatto sempre limitata allo svolgimento dei compiti attribuitigli dalla signora __________, detentrice della quota sociale di maggioranza, unica investitrice finanziaria nonché beneficiaria economica della società. Quest'ultima è sempre stata la sola persona che ha gestito l'esercizio dell'intero commercio legato alla società consistente nell'attività di tre negozi d'alimentari a __________, __________ e __________. Era infatti lei che sceglieva dove aprire nuovi negozi, era lei che sceglieva il personale da assumere, era lei che determinava l'ammontare dei salari, e così via. Su incarico della Signora __________, il convenuto ha sempre eseguito i lavori correnti di tipo esclusivamente amministrativo, quali il pagamento delle fatture, il pagamento dei salari, la conduzione dei libri contabili della società e l'allestimento delle dichiarazioni fiscali, prestazioni peraltro remunerate (v. Doc. _). Il Tribunale Federale ha d'altronde già avuto modo di precisare che i cosiddetti lavori d'ufficio quali la fatturazione ai clienti, l'effettuazione dei pagamenti, la compilazione dei fogli paga comprese le deduzioni sociali, ecc. non sono da ritenersi quali attività caratteristiche di un organo, proprio perché non contribuiscono in modo determinante alla formazione della volontà sociale come richiesto da dottrina e giurisprudenza (STF 114 V 218‑219: "Die blosse Besorgung von Büroarbeiten vermag die Annahme einer Organstellung in keiner Weise zu rechtfertigen, weil sie sich in Handlungen erschöft, welche die Willensbildung der Gesellschaft nicht im Sinne von Lehre und Rechtsprechung massgebend beeinflussen. "). Le mansioni tipiche dell'esecutivo di una società a garanzia limitata sono ben altre: la direzione della società, il potere di dare istruzioni, la definizione dell'organizzazione, il controllo, la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza (cfr. l'art. 716a CO relativo alle attribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione della SA che sono analoghe a quelle dei soci gerenti di una Sagl; Meier‑Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, §18 n. 72):
Prove: documenti, testi, ispezione RC, risultanze generali di causa
Ad 4.1 Contestato
Nella denegata ipotesi che codesto lodevole Tribunale dovesse ritenere che nel caso concreto il convenuto sia da considerare quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS, si contesta che gli si possa attribuire una "violazione intenzionale o grave negligenza" ai sensi della citata norma per il danno subìto dalla Cassa.
Ritenuto che __________ era l'unica finanziatrice della società e la sola a decidere relativamente all'investimento dei capitali da lei stessa forniti, il signor __________ non è mai stato in grado di influire in qualche modo su una situazione finanziaria totalmente gestita dalla socia di maggioranza. Di conseguenza, nel momento in cui la signora __________ non ha più investito il proprio patrimonio nella società, il signor __________ si è trovato a far fronte a delle spese e a dei costi a cui la società non aveva più i mezzi per sopperire. I primi problemi di liquidità verificatisi a fine 1997 hanno costretto la società a protrarre il versamento dei contributi paritetici alfine di salvare i salari dei dipendenti, nella speranza di poter sanare la situazione in un periodo di tempo ragionevole. Nel tentativo di aiutare la società a superare la crisi finanziaria, in attesa che la signora __________ riuscisse a risolvere i problemi di liquidità, il convenuto ha rinunciato ad incassare le fatture per le prestazioni fornite dal proprio studio fiduciario per un importo superiore a fr. 20'000.‑‑, come emerge dagli estratti contabili della società relativi all'anno d'esercizio 1997 sotto la voce "sospesi passivi" (cfr. allegato A a Doc. _ e Doc. _). Il convenuto ha altresì rinunciato all'onorario di socio gerente per l'anno 1997 di fr. 2000.‑‑, importo che tuttavia è stato erroneamente conteggiato nella massa salariale determinante per il calcolo dei contributi AVS/AI/IPG (v. Doc. _).
Di transenna va rilevato che l'inizio delle difficoltà di liquidità della società __________ è coinciso con il sopraggiungere di un grave problema di salute che ha toccato il signor __________ nei primi mesi del 1998 e che lo ha costretto a lunghi periodi di assenza dal posto di lavoro (v. Doc. _). Ciò che ha relegato ancora più in secondo piano la sua mansione, peraltro come detto puramente amministrativa, in seno alla società. (…)"
(Doc. _, pag. 3-5)
In merito alla contestazione del danno, il convenuto ha precisato quanto segue:
" (…)
A prescindere da quanto esposto finora, come già anticipato in sede di opposizione, l'ammontare del danno come calcolato dall'attrice non corrisponde all'importo rimasto realmente scoperto nel periodo in cui il qui convenuto era socio gerente della società. Riguardo al conteggio effettuato dalla Cassa per il periodo oggetto di richiesta di risarcimento, vale a dire gli anni 1997‑1998, si osserva quanto segue.
a) Per ciò che attiene il 1997, come già evidenziato precedentemente al punto ad 4.1., l'onorario di socio gerente per l'ammontare di fr. 2'000.‑‑ è stato conteggiato nella massa salariale determinante per il calcolo dei contributi paritetici malgrado tale importo non sia mai stato effettivamente percepito dal signor __________ (v. Doc. _, Doc. _). Occorre pertanto detrarre il citato montante dal totale dei salari versati nel 1997, operazione che diminuisce l'importo dovuto alla Cassa da fr. 13'053.65 a fr. 12'748.65. Non voler prendere in considerazione questa seppur minima correzione significherebbe giungere all'assurdo di obbligare il convenuto a pagare di tasca propria i contributi paritetici sul suo proprio onorario di fr. 2'000.‑‑ che non ha tuttavia mai potuto incassare (verrebbe fatto di dire "oltre al danno la beffa")! D'altra parte, evidentemente, il convenuto non si oppone a che dal suo conteggio personale AVS venga effettuata la relativa deduzione.
b) Per quanto concerne il 1998 si impone preliminarmente la seguente premessa circa il sistema adottato dalla Cassa per incassare i contributi paritetici.
Il pagamento dei contributi avviene tramite i cosiddetti acconti calcolati sulla base della massa salariale dell'anno precedente e alla fine dell'anno viene poi fatto il conguaglio sulla scorta della dichiarazione annuale dei salari. Si tratta in altre parole della procedura di pagamento prevista dall'art. 34 cpv. 3 OAVS, secondo cui la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
Nel caso concreto l'attrice sostiene da un lato che al convenuto deve essere imputato l'importo di fr. 22'534.‑‑ (Doc. _), pari agli acconti da gennaio a maggio 1998, specificando espressamente che l'acconto di maggio viene considerato poiché il signor __________ ha dimissionato in giugno. Dall'altro lato, la Cassa chiede che il convenuto paghi il conguaglio per tutto l'anno 1998, in quanto inferiore alla somma degli acconti considerati. Ciò non può essere accettato già solo a fronte della palese contraddizione delle allegazioni attoree che ammettono che l'obbligo risarcitorio del convenuto deve essere limitato al periodo gennaio‑maggio 1998. Il convenuto non può pertanto essere tenuto a pagare il conguaglio per l'intero anno 1998 come vorrebbe l'attrice. Di conseguenza il signor __________ può essere al massimo ritenuto responsabile per i contributi effettivamente dovuti alla Cassa nel periodo gennaio‑maggio 1998.
Per ciò che riguarda l'ammontare della massa salariale determinante per il conteggio di tali contributi si producono gli estratti contabili che certificano che gli stipendi realmente versati sino a fine maggio 1998 si limitano a fr. 109'358.65.‑‑ (Doc. _). Dedotti gli assegni familiari anticipati per un totale di fr. 3'660.‑‑ (Doc. _, v. anche Doc. _), i contributi per il relativo periodo ammontano a fr. 13'018.85.
Pertanto, nella denegata ipotesi che questo lodevole Tribunale dovesse ritenere responsabile il convenuto per il danno subito dalla cassa, egli dovrà essere tenuto a pagare al massimo l'importo di fr. 25'767.50, pari alla somma di fr. 12'748.65 per il 1997 e di fr. 13'018.85 per il 1998." (Doc. _, pag. 6-7)
1.7. In data 13 marzo 2000, la Cassa osserva quanto segue:
" con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare all'ordinanza 9 febbraio 2000, vi comunichiamo di non avere altri mezzi di prova da produrre.
L'attrice contesta l'argomentazione sollevata dal convenuto __________ per sostenere la tempestività dell'opposizione. La decisione è entrata nella sua sfera di conoscenza dal momento che la moglie l'ha ritirata.
Non essendo state sollevate argomentazioni atte ad escludere o limitare la responsabilità del convenuto __________, l'attrice ribadisce quanto espresso in petizione.
In allegato, vi notifichiamo la pagina nove della petizione, poiché incompleta. Per errore, non figura la prima parte della frase che si conclude a pagina dieci della petizione." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici, da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti).
Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.3. Si ha un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag. 1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
2.4. __________ ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS.
Egli ritiene che per il 1997 la Cassa ha erroneamente conteggiato nella massa salariale l'onorario di socio gerente di fr. 2'000.-- del convenuto, malgrado che tale importo non fosse mai stato effettivamente percepito dal convenuto (cfr. doc. _, pag 6, Inc. __________).
Per il 1998 il convenuto contesta l'importo di fr. 22'152.35 (conguaglio 1998), in quanto i contributi effettivi che erano da versare fino a maggio 1998 sarebbero stati di fr. 13'018.85:
" (…) Nel caso concreto l'attrice sostiene da un lato che al convenuto deve essere imputato l'importo di fr. 22'534.‑‑ (Doc. _), pari agli acconti da gennaio a maggio 1998, specificando espressamente che l'acconto di maggio viene considerato poiché il signor __________ ha dimissionato in giugno. Dall'altro lato, la Cassa chiede che il convenuto paghi il conguaglio per tutto l'anno 1998, in quanto inferiore alla somma degli acconti considerati. Ciò non può essere accettato già solo a fronte della palese contraddizione delle allegazioni attoree che ammettono che l'obbligo risarcitorio del convenuto deve essere limitato al periodo gennaio‑maggio 1998. Il convenuto non può pertanto essere tenuto a pagare il conguaglio per l'intero anno 1998 come vorrebbe l'attrice. Di conseguenza il signor __________ può essere al massimo ritenuto responsabile per i contributi effettivamente dovuti alla Cassa nel periodo gennaio‑maggio 1998.
Per ciò che riguarda l'ammontare della massa salariale determinante per il conteggio di tali contributi si producono gli estratti contabili che certificano che gli stipendi realmente versati sino a fine maggio 1998 si limitano a fr. 109'358.65.‑‑ (Doc. _). Dedotti gli assegni familiari anticipati per un totale di fr. 3'660.‑‑ (Doc. _, v. anche Doc. _), i contributi per il relativo periodo ammontano a fr. 13'018.85.
Per quel che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato, l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti, la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava acconti mensili secondo il sistema forfetario. Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
Questa procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).
Nel caso di specie la società aveva optato per il pagamento di acconti mensili.
Gli argomenti invocati per il 1997 non possono essere accolti per i motivi che seguono.
La dichiarazione dei salari e degli assegni familiari del 1997 attesta in modo inequivocabile che l'onorario di fr. 2'000 è stato versato al convenuto; del resto egli stesso ha firmato tale dichiarazione (cfr. doc. _, Inc. __________).
Per ciò che attiene al 1998 va precisato quanto segue. La proposta di acconto mensile per l'anno 1998 era stata inviata alla società in data 18 dicembre 1997 (cfr. doc. _, Inc. __________) ed accettata dalla stessa.
Al convenuto è stato imputato di conseguenza l'importo di fr. 22'534.-- (cfr. doc. _, Inc. __________), corrispondente agli acconti da gennaio a maggio 1998.
Il mese di maggio, che doveva essere pagato entro il 10 giugno 1998, è stato pure computato in quanto __________ ha dimissionato il 19 giugno 1998 (cfr. art. 34 cpv. 4 OAVS).
Il problema che si pone nella fattispecie è di sapere se il convenuto deve rispondere di tutto il saldo del 1998 (fr. 22'152.35), che in casu è inferiore alla somma degli acconti per i cinque mesi (gennaio-maggio) in cui é rimasto ancora in carica nel 1998 (fr. 22'534.--), o se invece, come sostiene il suo legale, gli si debba imputare la somma effettiva dei contributi che dovevano essere pagati per questi cinque mesi.
Innanzitutto giova ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr.24; DTF 112 V consid. 3c e 3b, cfr. anche Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n. 54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98).
Tenuto presente che __________ si è dimesso dalla funzione di socio gerente della Sagl il 19 giugno 1998, bisogna ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, il membro dimissionario di un C.d.A. non impegna la sua responsabilità per contributi scaduti al momento della sua uscita dal Consiglio di amministrazione, ma pagabili dopo questa data (RCC 1983, pag. 473, consid. 6).
Concretamente, dunque, __________, può essere chiamato a rispondere soltanto per quei contributi rimasti insoluti e che non solo erano già scaduti, ma pure pagabili prima della sua uscita dal C.d.A.. Prescrive l'articolo 34 cpv. 1 OAVS alla lett. a che i datori di lavoro devono pagare i contributi ogni mese o, se essi occupano soltanto pochi lavoratori ogni trimestre.
risponde dunque soltanto di quella parte di acconti mensili pagabili entro il 10 giugno 1998. Del resto il TFA in una sentenza non pubblicata del 7 maggio 1997 nella causa M.V. pag. 9 ha sentenziato che, siccome il convenuto "non può essere ritenuto responsabile della possibile differenza tra la somma degli acconti versati e l'importo esatto dei contributi successivamente definiti, altrettanto egli non potrebbe richiedere il rimborso di quanto avrebbe eventualmente pagato in più sotto la specie degli acconti che erano dovuti; il conguaglio essendo a carico o a beneficio della società".
Secondo il conteggio riprodotto al doc. _, Inc. __________, l'importo complessivo, rimasto impagato, della parte degli acconti mensili dovuti fino a maggio 1998 è di fr. 22'534.-- (cfr. doc. _, Inc. __________). Ora, come visto, la Cassa ha ridotto l'importo a fr. 22'152.35, corrispondente al conguaglio per il 1998.
Di conseguenza l'importo di fr. 22'152.35 fatto valere dalla Cassa per il 1998 risulta essere corretto. Sommato a quello del 1997 di fr. 13'053.65, l'importo complessivo dovuto ammonta a fr. 35'206.--.
2.5. Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre - anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag. 608 consid. 5b).
2.6. La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui.
Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213).
È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Nell'evenienza concreta, va innanzitutto precisato che organi formali della Sagl sono i soci gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione della SA (art. 808s. CO; Meyer-Hayoz/P. Forstmoser, Grundriss des Gesellschaftsrechts, Zurigo 1993, p. 354; P. Montavon, Droit et pratique de la SARL, Lausanne 1996, p. 279, 281; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht, des Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989, p. 15; cfr. inc. 31.1997.00056).
In una recente sentenza del TFA pubblicata in Pratique VSI 5/2000, pag 226-229, l'Alta Corte ha ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le persone che di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima. Per contro, sempre nella stessa sentenza, il TFA ha precisato nei seguenti termini la posizione del socio semplice:
" (…)
1996, § 19 N 7; Wohlmann, Die GmbH, SPR VIII/2 p. 427 s., p. 430; id., GmbH‑Recht, Bâle 1997, p. 119, p. 124). Par ailleurs, si le législateur avait voulu imposer aux simples associés des tâches de contrôle et de surveillance de la gestion, ceci aurait indubitablement trouvé son reflet dans la loi, alors que tel n'est pas le cas. En conséquence, l'art. 827 CO ne prévoit de norme en matière de responsabilité du fait de la violation d'obligations que pour les personnes participant à la fondation de la société et chargées de la conduite des affaires et du contrôle, ainsi que pour les liquidateurs. Même si cette solution légale peut être qualifiée de peu heureuse, car l'organe de contrôle n'agit pas seulement dans l'intérêts des associés, mais aussi dans celui des créanciers et du droit (Amstutz, loc. cit.; Wohlmann, loc. cit.), il n'y a pas de raison impérieuse de s'écarter de la réglementation instaurée par le législateur voir ATF 125 Il 196 cons. 3a, 244 cons. 5a, 125 V 130 cons. 5, avec renvois). Dans la mesure où la caisse, dans le contexte de l'article 814 al. 1 CO désire en tirer d'autres conclusions, ceci n'est pas admissible car la disposition ne concerne que le droit de représentation des gérants. En conséquence, si un associé non gérant ne contrôle pas le respect par l'entreprise de ses obligations de décompte et de paiement des cotisations relevant du droit des assurances sociales (art. 14 al. 1 LAVS, art. 34 ss RAVS~, il ne saurait être rendu responsable par la caisse du dommage résultant du non-paiement des cotisations. Si les statuts lui imposent de contrôler ou de surveiller l'activité des gérants de l'entreprise (ce qui ne doit pas être confondu avec l'intervention d'un organe de révision externe selon l'art. 819 al. 2 CO), il peut être rendu responsable comme dans le cas où il ne prendrait aucune mesure après avoir pris connaissance d'insuffisances de la part de la direction (dans ce contexte: jugement A. non publié du 17 septembre 1999, H 136/99). S'il occupe toutefois au sein de la SàrI une position correspondant à celle d'un gérant, il est alors soumis à des obligations plus étendues (pour plus de détails à ce sujet, voir: AmstutzlWatter, BasIer Kommentar, N 16 sur l'art. 811 CO avec renvoi à N 3 ss sur l'art. 717 CO; Steiger, Zürcher Kommentar, N 33 sur l'art. 811 OR; Handschin, loc. cit., § 19 N 40 ss; Wohlmann, Die GmbH, SPR VIII/2 S. 419 ss; id., GmbH‑Recht, Bâle 1997, p. 112 ss) dont le non‑respect peut engager sa responsabilité (art. 827 en relation avec l'art. 754 CO). Sont assimilées aux gérants non seulement les personnes qui ont été expressément nommées en tant que tels (c'est‑à‑dire les organes formels), mais aussi les personnes qui assument de fait la fonction d'un gérant, soit en prenant des décisions réservées à un gérant, soit en assumant la direction effective de l'entreprise et en exerçant ainsi une influence déterminante sur la formation de la volonté de la société (organes matériels ou de fait; ATF 11711441 cons. 2,571 cons. 3,114 V 78 = RCC 1988 p. 631, ATF 114 V 213 = RCC 1989 p. 176). En font typiquement partie les personnes qui, de par la force de leur position (associé majoritaire par exemple), donnent au gérant formel des instructions sur la conduite des affaires de la société. (…)"
Pertanto, come rettamente osservato dalla Cassa, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il convenuto, socio gerente __________, deve essere parificato ad un amministratore di una società anonima.
2.8. Va quindi ricordato che, ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op. cit., p. 53).
I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa.
Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).
Nel caso di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con riferimenti).
La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF 108 V 186ss. consid. 1b).
2.9. In concreto __________ sostiene a propria discolpa che la sua attività si è sempre limitata allo svolgimento dei compiti attribuitigli da __________, detentrice della quota sociale di maggioranza, unica investitrice finanziaria nonché beneficiaria economica della società.
In proposito va rilevato che i soci gerenti dispongono di competenze simili a quelle dell’amministratore della società anonima per quel che riguarda l’estensione e le restrizioni del diritto a rappresentare (cfr. art. 814 cpv. 1 CO; art. 718a CO e A. Meier-Hayoz/P. Forstmoser, op. cit., p. 355; Montavon, op. cit., p.327).
Al socio che rifiuta di amministrare o che trascura la gestione possono inoltre essere tolti i poteri per motivi validi (art. 814 cpv. 2 e art. 565 CO; Montavon, op. cit., p. 279 330; DTF 81 II p 544).
L’art. 827 CO precisa inoltre che
" La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e della revisione e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni della società anonima.”
Il socio gestore è quindi paragonabile all’amministratore della società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa società.
Nell'evenienza concreta il convenuta non può scagionarsi dalla sua responsabilità di socio gerente della Sagl sostenendo che:
"(…) Ritenuto che __________ era l'unica finanziatrice della società e la sola a decidere relativamente all'investimento dei capitali da lei stessa forniti, il signor __________ non è mai stato in grado di influire in qualche modo su una situazione finanziaria totalmente gestita dalla socia di maggioranza. Di conseguenza, nel momento in cui la signora __________ non ha più investito il proprio patrimonio nella società, il signor __________ si è trovato a far fronte a delle spese e a dei costi a cui la società non aveva più i mezzi per sopperire. I primi problemi di liquidità verificatisi a fine 1997 hanno costretto la società a protrarre il versamento dei contributi paritetici alfine di salvare i salari dei dipendenti, nella speranza di poter sanare la situazione in un periodo di tempo ragionevole (…)."
Infatti, ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni membro del CdA spetta “l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza delle legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Quale socio gerente il convenuto doveva infatti prestare particolare attenzione alla scelta del personale al quale affidare la gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in custodiendo).
Pertanto deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, op.cit. , RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl. del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione sarà ritenuto responsabile del danno.
Alla luce della giurisprudenza citata ai considerandi precedenti, il TCA deve concludere che __________ è responsabile del danno subito dalla Cassa per il mancato pagamento dei contributi da parte della società di cui era socio gerente. Infatti, come si è visto, il solo fatto di delegare la gestione della società a terzi, non libera l’amministratore dal proprio obbligo di vigilare sulla gestione. Nel caso in cui quindi il socio gerente non rispetta questo obbligo, deve assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa. Del resto non si vede come il convenuto, che si occupava della contabilità della società, del pagamento dei salari e che di professione é fiduciario, non si sia avveduto del ritardo contributivo della società. Inoltre la passività a dispetto della conoscenza (anche eventuale) di mancati pagamenti dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
2.10. Il convenuto sostiene inoltre che la ditta ha attraversato un periodo di illiquidità (nel 1997), che la sospensione del pagamento dei contributi è stata decisa per poter risollevare le sorti della ditta e pagare quindi i salari ai dipendenti e che da lì a poco egli avrebbe avuto la possibilità e l'intenzione di pagare l'arretrato.
Secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 nella causa G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per sé stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nell'evenienza concreta, dagli atti risulta che sin dal marzo 1998 la società è stata in mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla e a precettarla (doc. _, Inc. __________). Dal mese di novembre 1997 la ditta non ha in pratica più pagato i contributi paritetici.
L'eluso versamento non può quindi dirsi dovuto a difficoltà momentanee. La Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e intraprendere procedure esecutive per l'incasso dei contributi. Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile (cfr. doc. _, Inc. __________). Il convenuto non ha reso verosimile che vi erano dei seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine. L'aver procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e averlo irrimediabilmente differito a partire dal mese di novembre 1997, è segno di una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Il mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr. anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi, se prima si erano sempre versati regolarmente i contributi (DTF 121 V 243). Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita del 27 giugno 1994 nella causa M.A.).
Inoltre, secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.). In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Infatti, come sopra rilevato, la Cassa non ha più incassato alcunché dal mese di novembre 1997, per cui non era immaginabile che la società potesse oggettivamente pensare di solverli entro breve.
Viste le circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ne consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato versamento dei contributi da parte della __________e questo anche se egli ha "rinunciato ad incassare fatture per le prestazioni fornite dal proprio studio fiduciario per un importo superiore a fr. 20'000" (cfr. consid 1.6.). Infatti, secondo il TFA, anche il fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal proprio patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza non pubblicata nel TFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
2.11. I presunti problemi di salute del convenuto non possono nella fattispecie assurgere a motivo di giustificazione.
In passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA, che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre, non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6).
Infine il TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi (STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P.).
A proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto, motivando:
" (…)
c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.
Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O. G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA. Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società, ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo preciso dovere dimettersi dalla carica.
Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione, ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere, perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA. L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H 62/91).
Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso amministratore se ne è occupato in prima persona.
Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito dalla Cassa."
In concreto __________ giustifica il mancato pagamento dei contributi con motivi di salute, riferendosi ai primi mesi del 1998.
Ora, non si vede come il convenuto, che a suo dire era impossibilitato ad occuparsi degli affari della ditta, non abbia potuto delegare le mansioni cui è obbligato per legge ad una persona competente.
A mente del TCA il convenuto avrebbe proprio dovuto designare un suo sostituto che seguisse l'azienda per il periodo della sua assenza o, se questo non era possibile, rassegnare per tempo le proprie dimissioni.
Dagli atti all'incarto non si evince infatti che la malattia sia insorta in modo talmente repentino da non permettere al convenuto di reagire. Anzi, il certificato medico prodotto attesta un'incapacità lavorativa al 100% dal 26 maggio 1998 al 3 giugno 1998 e al 50% dal 4 giugno 1998 al 19 luglio 1998. Il convenuto si è del resto dimesso proprio in questo periodo (19 giugno 1998). I suoi asseriti motivi di salute non possono di certo giustificare il vuoto contributivo dei mesi precedenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
§ __________ è condannato a versare alla Cassa cantonale di compensazione fr. 35'206.--.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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