AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.4
Data decisione, Autorità: 06.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00004
MB/sc
Lugano 6 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 14 dicembre 1999 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 luglio 1998 __________, di professione gerente di bar, ha presentato istanza all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) tendente all’assegnazione di prestazioni per adulti. Il dottor __________, nel rapporto medico redatto all'attenzione dell'amministrazione, ha posto la seguente diagnosi (cfr. doc. _):
" Trombo-flebiti recidivanti nel quadro di una resistenza alla proteina C attivata.
Instabilità dell'articolazione trapezio-metacarpeale a destra.
Stato ansioso-depressivo.
Infetti urinari recidivanti."
attestando un'inabilità lavorativa del 100% dal 1. maggio 1997 (doc. _ atti amm).
In data 30 settembre 1998 l'assicurata è stata sottoposta ad una ligamentoplastica per la stabilizzazione ulnare della trapezio-metacarpea sec. Brunelli a destra, eseguita dal dottor __________ (atto AI _).
1.2. Pendente istruttoria amministrativa l'UAI, alfine di accertare lo stato di salute dell'assicurata, ha ordinato una perizia specialistica a cura del Servizio medico dell'assicurazione invalidità (SAM), che ha esaminato l'assicurata da un punto di vista psichiatrico e della chirurgia della mano. Le conclusioni peritali sono state trasmesse all'amministrazione il 4 ottobre 1999.
1.3. Con proposta di decisione 14 ottobre 1999, l’amministrazione ha quindi assegnato a __________ una mezza rendita di invalidità, precisando che
" Il grado d'invalidità, determinato in base all'articolo 4 LAI, viene fissato al 50% con diritto a mezza rendita AI a decorrere dal 1. maggio 1998.
Dal rapporto peritale stilato dal Servizio Accertamento Medico AI di Bellinzona risulta, infatti, che l'assicurata presenta una parziale incapacità lavorativa (50%) nella professione precedentemente esercitata di gerente a far tempo dal 1.5.1997.
La mezza rendita viene concessa dopo un anno di attesa."
Il diritto alla mezza rendita di invalidità con effetto dal 1 maggio 1998 è stato confermato con decisione formale del 19 ottobre 1999.
L'ammontare della rendita è stato stabilito con decisione 14 dicembre 1999.
1.4. Con tempestivo ricorso presentato al TCA in data 14 gennaio 2000 l’assicurata ha impugnato la decisione dell’amministrazione, per il tramite dell'avvocato __________, chiedendo al TCA l'assegnazione di una rendita intera di invalidità con effetto dal 1. maggio 1998 al 1 novembre 1999. A sostegno della propria richiesta il rappresentante dell'assicurata adduce quanto segue:
" (…)
in base al rapporto peritale del Servizio accertamento medico AI, cui fa riferimento la proposta di decisione dell'Ufficio AI del Cantone Ticino, la signora __________ deve essere considerata incapace al lavoro nella misura del 50% come esercente, a partire dal mese di maggio 1997 e continua. La ricorrente avrebbe infatti potuto essere presente presso l'esercizio pubblico durante tutto l'arco della giornata, ma con rendimento ridotto alla metà.
Il SAM ammette però che nel 1997, 1998 e 1999 vi sono stati periodi di incapacità lavorativa al 100 % dovuti a ricoveri ospedalieri, rispettivamente alla riabilitazione postoperatoria.
La signora __________ non condivide le conclusioni del SAM, fatte proprie dall'Ufficio AI, che oltretutto contraddicono i pareri del consulente del SAM medesimo e dei medici curanti della ricorrente. Per questo motivo si chiede l'intervento di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché la decisione impugnata venga riformata nel senso proposto dall'insorgente. (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta 28 febbraio 2000, l’UAI, dopo aver esperito alcuni accertamenti supplementari, ha proposto al TCA di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:
" (…)
Tuttavia, a nostro avviso, esaminando con attenzione la perizia, non vi sono motivi per ritenere che i periodi di invalidità e la loro graduazione non siano aderenti alla realtà: sono stati infatti considerati tutti i fattori patologici e sono stati richiesti i necessari consulti specialistici.
Orbene i periti, innanzitutto, hanno risposto in modo esauriente, considerando anche la successione degli atti medici precedenti, sotto i profili di contestazione specifici emersi in sede di ricorso, in particolare rilevando come alcuni dei periodi di incapacità al 100% fossero da riferire agli esiti immediati delle cure specialistiche, trattandosi quindi di fattori del tutto transitori, mentre fanno ancora osservare che la certificazione del Dr. __________ recante un'indicazione di invalidità del 100%, è con tutta probabilità riferita alla precedente professione di cameriera barista e non di esercente‑gerente di bar, col relativo cambio parziale di mansioni.
Per altro verso, il medico curante Dr. __________, nella sua risposta del 24.01.2000, dichiara espressamente di concordare con le precisazioni fornite dal SAM il 14.01.2000 nella comunicazione poco sopra indicata e di condividere, quindi, l'inabilità lavorativa al 50% in qualità di esercente.
Il contesto della dichiarazione fa chiaramente capire che l'inabilità lavorativa al 50% in un'attività meglio confacente è da riferire a tutto il periodo oggetto di osservazione, e non soltanto al lasso temporale successivo al 1. novembre 1999." (Doc. _)
1.6. Con scritto 11 aprile 2000 il rappresentante dell'assicurata ha proposto l'assunzione di alcuni mezzi di prova e trasmesso il certificato medico del dottor __________ del giorno precedente, sottolineando che:
" (…)
Dall'ultimo rapporto del dr. __________ risulta chiaramente che la decisione dell'Ufficio AI e la valutazione 14.1.2000 del SAM non sono corrette. Questi atti non tengono infatti conto dei problemi avuti dall'assicurata fino al 31 ottobre 1999, rispettivamente degli interventi chirurgici subiti dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1999. Durante questo periodo la ricorrente deve dunque essere ritenuta inabile al lavoro al 100 % anche in qualità di esercente." (Doc. _)
1.7. Ai fini istruttori questa Corte ha assunto agli atti l'incarto fiscale dell'assicurata relativo al biennio 1999/2000, ha sottoposto all'UAI il certificato medico del dottor __________ per osservazioni e posto alcuni quesiti sull'inabilità lavorativa dell'assicurata alla Cassa malati __________.
I documenti assunti agli atti sono stati trasmessi alle parti. Il rappresentante della ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in data 13 novembre 2000, mentre l'UAI in data 22 dicembre 2000.
Alle precisazioni dell'amministrazione l'assicurato ha replicato il 18 gennaio 2001, mentre in data 16 gennaio 2001 il dottor __________ ha risposto ad un ulteriore quesito sottopostogli dal TCA. Tutti gli atti di causa sono stati trasmessi alle parti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il grado di invalidità dell'assicurata dal 1 maggio 1998 al 1 novembre 1999. L'interessata sostiene, infatti, che per questo lasso di tempo l'invalidità è totale e non solo parziale, come stabilito dall'UAI.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.2. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).
Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.3. Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, inoltre, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI (consid. 2.1) nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro per almeno il 40%.
2.4. L'assicurata contesta l'affidabilità della perizia del SAM per quanto riguarda la valutazione del grado di inabilità lavorativa per il periodo dal 1 maggio 1998 al 1 novembre 1999: a suo parere infatti l'inabilità lavorativa va considerata totale.
L'UAI, dal canto suo, dopo aver esperito degli accertamenti supplementari, ha precisato che l'inabilità al 100% si riferirebbe all'attività di cameriera, mentre quella di esercente era esigibile al 50%.
In concreto dalla perizia fatta esperire in sede amministrativa dall'UAI risulta in particolare che, per stabilire il grado di inabilità lavorativa dell'assicurata nel periodo contestato, i periti hanno tenuto conto unicamente delle affezioni di natura psichica e degli aspetti relativi alla chirurgia della mano.
In effetti quali "diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa" i medici hanno indicato
" Sindrome algica dell'arto sup. ds., con / su
pregressa plastica ligamentare secondo Brunelli per instabilità dolente dell'articolazione trapeziometacarpale il 30.09.1998;
pregressa resezione di neurinoma di uno dei piccoli rami del ramo superficiale del nervo radiale il 22.06.1999.
Sindrome da Dolore Somatoforme."
La resistenza alla proteina C, attivata con/su pregresse tromboflebiti agli arti sinistri (anticoagulazione con cumarinici), è invece stata considerata un' affezione senza influsso alcuno sull'incapacità lavorativa.
Il SAM, inoltre, non ha ritenuto di far proprie le conclusioni del perito incaricato di stabilire l'inabilità lavorativa in relazione ai problemi alla mano, precisando che, al contrario di quanto attestato dal dottor __________, l'incapacità lavorativa non è totale, ma pari al 50%. Al riguardo i periti hanno evidenziato che
" attualmente l'A. è attiva quale gerente di un bar, come da noi già descritto in modo particolare al punto A.1. in contrasto con l'affermazione del nostro consulente, noi medici del SAM siamo dell'opinione che l'A. possa lavorare come gerente ed eseguire lavori amministrativi, di sorveglianza, di PR, comanda di materiale, ecc.. Non può più, invece, fungere da rimpiazzo alle cameriere / camerieri, lavorare come barista, portare pesi (per esempio casse di bibite). I sopracitati lavori "amministrativi" non occupano tutta la giornata di un gerente e per questo motivo valutiamo l'A. incapace al lavoro come gerente nella misura del 50% (presenza durante tutta la giornata sul posto di lavoro, ma con rendimento ridotto della metà)."
….
tenendo in particolare conto della patologia alla mano ds., l'A. è totalmente incapace al lavoro come cameriera a partire dal maggio 1997 (come citato nel rapporto medico AI del dr. __________ del 27.07.1998) e continua.
Come esercente (si veda la sopraccitata discussione), l'A. è incapace al lavoro nella misura del 50% (presenza durante tutto l'arco della giornata, ma con rendimento ridotto della metà), sempre a partire dal maggio 1997 e continua.
Nel 1997, 1998 e 1999 vi sono stati brevi periodi d'incapacità lavorativa, dovuti a ricoveri ospedalieri, rispettivamente alla riabilitazione postoperatoria."
Pendente causa il SAM, interpellato nuovamente dall'Ufficio AI, ha ribadito che (doc. _ allegato alla risposta di causa):
" Brevemente ricordiamo che l'A. fu valutata totalmente incapace al lavoro, come cameriera - barista, a partire dal maggio 1997 (inizio dei suoi disturbi e come codificato dal medico curante dr. __________ nel suo rapporto per l'UAI del 27.07.1998) e continua.
Com'esercente fu valutata incapace al lavoro nella misura del 50%, sempre a partire dal maggio 1997 e continua (presenza durante tutta la giornata, ma con rendimento della metà; esecuzione di lavori amministrativi, di sorveglianza, di pubbliche relazioni, comanda di materiale, ecc.).
Al momento della valutazione presso il SAM (13-15.09.1999) l'A. lavorava com'esercente presso un Bar di __________. Nella nostra perizia facemmo notare che l'A., nel corso del 1998-99, ebbe brevi periodi d'incapacità lavorativa totale dovuti agli interventi operatori ed alla riabilitazione (pag. 9 della nostra perizia).
Allegati alla vostra sopraccitata lettera, abbiamo ricevuto due certificati medici. Quello del dr. __________ (del 26.11.1999) parla d'incapacità lavorativa al 100% dal 26.05 al 31.08.1999; trattasi di un'incapacità lavorativa dovuta alle cure specialistiche, in modo particolare all'intervento operatorio, che fu eseguito il 22.06.1999. L'altro certificato è stato redatto il 25.11.1999 dal medico curante dr. __________ e l'A. è valutata inabile al lavoro al 100% dal 5.12.1997 al 31.10.1999; molto probabilmente trattasi di un'incapacità lavorativa come cameriera - barista e non com'esercente/gerente di Bar.
Riconfermiamo la valutazione espressa nella nostra perizia, redatta il 4.10.1999."
Su espressa richiesta dell'amministrazione il dottor __________ ha inoltre precisato di concordare
" con quanto scritto dal dr. Med. __________ il 14 gennaio 2000. L'inabilità al 100% è da considerarsi in relazione all'attività di cameriera barista. Concordo con l'inabilità lavorativa al 50% quale esercente."
All'attenzione del patrocinatore dell'interessata il dottor __________ ha però evidenziato che
" dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1999 concordo con il ritenere la paziente inabile al lavoro in misura completa anche quale gerente. Infatti in questo periodo la paziente ha presentato ripetutamente delle tromboflebiti agli arti superiori nel quadro di una resistenza alla proteina C attivata ed è stata sottoposta a due riprese a degli interventi alla mano destra. Il secondo intervento del resto si era reso necessario in seguito alla persistenza della sintomatologia dolorosa importante dopo il primo intervento."
Dalla documentazione prodotta dalla Cassa malati __________ risulta infine che dal 1 maggio 1997 al 31 luglio 1998 è stata considerata inabile al lavoro sempre al 100%. La __________ ha in particolare dichiarato che:
" (…)
le elenchiamo i periodi di malattia pagati dalla __________ con le relative percentuali e i motivi dell'incapacità lavorativa.
Dal 01.05.1997 al 30.11.1997 inabilità al 100%
"Stato depressivo"
Dal 05.12.1997 al 24.04.1999 inabilità al 100%
"Trombo flebiti recidivanti. Instabilità della trapezio‑metacarpea
bilaterale più sintomatica a destra. Stato depressivo"."
(Doc. _)
2.5. Da un attento esame della documentazione medica assunta agli atti dall'amministrazione e, pendente ricorso, questa Corte, risulta inequivocabilmente che le diagnosi invalidanti poste dal SAM di
" Sindrome algica dell'arto sup. ds., con / su
pregressa plastica ligamentare secondo Brunelli per instabilità dolente dell'articolazione trapeziometacarpale il 30.09.1998;
pregressa resezione di neurinoma di uno dei piccoli rami del ramo superficiale del nervo radiale il 22.06.1999.
Sindrome da Dolore Somatoforme"
provocano un'inabilità lavorativa del 100% quale cameriera e del 50% quale gerente. Su questo punto concordano sia il SAM che il medico curante, che la stessa assicurata. Quest'ultima infatti sostiene che l'inabilità lavorativa al 100% nel periodo in esame è riconducibile ad altre affezioni ed ai ricoveri. Neppure il referto del dottor __________ inoltre è atto a mettere in discussione queste conclusioni. In effetti egli ritiene l'assicurata inabile al 100% nell'attività di cameriera ed esercente, mentre la considera abile per attività leggere, in cui la mano destra non è sottoposta a sforzi. Anche alla luce di questo referto quindi la sola attività di esercente va ritenuta ammissibile, eccetto per le mansioni pesanti.
2.6. Alla luce dei referti medici menzionati risulta però altrettanto verosimile, come sostenuto dall'interessata, che dal maggio 1997 all' ottobre 1999 è stata inabile al lavoro per affezioni diverse da quelle ritenute invalidanti dal SAM, così come per ricoveri e riabilitazioni postoperatorie.
L'assicurata ha infatti sofferto di tromboflebiti recidivanti agli arti superiori e alla gamba destra nel quadro di una resistenza alla proteina C, per cui è stata dichiarata inabile al 100% dal 5 dicembre 1997 (cfr. X, doc. _; IV doc. _ in relazione con il XVI; XXVII; perizia SAM p. 4), nonché di depressione per cui è stata dichiarata totalmente inabile dal maggio 1997 al novembre 1997 (perizia del SAM p. 2 in fine e p. 4).
Nell'agosto 1997 dall'1 al 6 è stata pure ricoverata al __________ per un infetto (perizia SAM p. 4).
Il 30 settembre 1998, l'interessata ha poi subito un intervento alla mano eseguito dal dottor __________, per cui ha dovuto portare il gesso per quattro settimane (cfr. rapporto operatorio no. 12 atti amm) rispettivamente un nuovo intervento il 22 giugno 1999, (perizia del SAM p. 3, 4), che ha provocato una nuova inabilità del 100% dal 26 maggio 1999 al 31 agosto (cfr. doc. _ allegato a IV; consid. 2.4).
2.7.1. Secondo questa Corte la documentazione medica agli atti assunta dall'amministrazione e dal Tribunale adito permettono di ritenere provato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 p. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 p. 210/211), che da maggio 1997 a maggio 1998 l'assicurata va senz'altro ritenuta inabile al 100% almeno per 7 mesi (da maggio a novembre compresi per depressione) e al minimo al 50% per altri cinque (cfr. perizia del SAM, p. 4). In effetti da dicembre l'assicurata risulta di nuovo inabile per tromboflebiti recidivanti, affezione che l'UAI non ha considerato per fissare al 50% l'inabilità lavorativa in quel periodo (cfr. consid. 2.6; XVI; doc. _ e XXVII). In media, quindi, essa va considerata inabile sicuramente oltre il 66.6% per un anno (cfr. art. art. 29 cp.v 1 lett. b LAI).
Le dichiarazioni a prima vista divergenti tra loro del dottor __________ non possono essere ritenute tali alla luce di questi fatti, in base ai quali si deve affermare che l'assicurata ha subito inabilità lavorative non invalidanti (a lungo termine) ma che comunque l'hanno limitata nell'esercizio della sua attività di esercente e non solo di cameriera.
In tali circostanze è corretto affermare che il 1° maggio 1998 è sorto un diritto alla rendita intera.
2.7.2. Per il periodo successivo gli atti medici permettono di affermare che l'assicurata ha presentato problemi alla mano almeno da febbraio 1998, quando, interpellato dal dottor __________, il dottor __________ ha precisato che "la prima terapia è senz'altro la fissazione di un tutore rigido per un periodo di alcune settimane accompagnata da antiinfiammatori sistemici". Già nel luglio 1998, tuttavia, il dottor __________ ha deciso di sottoporre l'assicurata all'intervento poi eseguito il 30 settembre 1998 (documentazione agli atti dell'amm.), che ha comportato anche l'apposizione di un gesso per 4 settimane. Da questa data l'inabilità è stata chiaramente fissata nel 100%. In seguito l'interessata si è sottoposta a ergoterapia e a fisioterapia, presso il Centro di riabilitazione di __________. Nell' aprile 1999 si è riscontrato un peggioramento mentre la situazione è nuovamente peggiorata in maggio (cfr. rapporto allegato alla perizia del SAM e indicazioni del dottor __________ del 26 febbraio 1999 agli atti amm.; scritto del dottor __________ al dottor __________ del 18 gennaio 1999).
Per questi motivi l'assicurata è stata visitata dal dottor __________, che ha dichiarato
" …trotz intensiver Therapie ist angeblich keine Besserung eingetreten. Die Patientin ist wegen der schmerzhaften Behinderung nicht arbeitsfähig.
Tatsächlich ist die schmerzhafte Sensibilibilitätsstörung aussergewöhnlich und wohl mit einem Wartenburg sindrom vereinbar"
L'interessata è quindi stata stata nuovamente operata nel giugno 1999 da questo medico. In questo periodo è stata attestata una inabilità al 100% dal 26 maggio 1999 al 31 agosto 1999 (cfr. consid. 2.4, doc. _ citato).
Pendente causa infine il TCA ha chiesto al dottor __________
" di precisare se l'assicurata è risultata inabile al 100% durante tutto il periodo summenzionato oppure solo in determinati momenti.
Nella seconda ipotesi la preghiamo di indicare i periodi in cui, da maggio a ottobre 1999, l'assicurata è stata inabile al 100% anche nell'attività di gerente (ad esempio in seguito a ricoveri, tromboflebiti, operazioni).
In proposito il medico ha affermato che l'assicurata da maggio 1998 a ottobre 1999 è risultata inabile al 100% quale cameriera e gerente per ripetuti episodi di flebite e per la patologia al polso che ha provocato due interventi chirurgici (XXVII).
2.7.3. Alla luce dei referti medici summenzionati, questa Corte ritiene giustificato affermare, in quanto verosimile, che, anche dopo il 1 maggio 1998 e fino all'agosto 1999, l' incapacità lavorativa dell'assicurata è rimasta superiore ai due terzi. In effetti già da febbraio 1998 il medico curante l'ha sottoposta agli specialisti in chirugia della mano per i grossi problemi riscontrati, che già nel mese di luglio hanno disposto l'operazione, dopo aver preso altri provvedimenti (fissazione della mano). Dopo l'intervento inoltre la situazione non è mai migliorata, come indicato chiaramente dal dottor __________, al punto che l'assicurata ha dovuto essere rioperata e sottoposta alla riabilitazione del caso. Del resto questo fatto è attestato anche dai periti del SAM che a pagina 9 del loro referto precisano che nel 1998 e 1999 vi sono stati dei periodi di incapacità lavorativa totale per gli interventi e la riabilitazione.
Queste circostanze sono inoltre confermate dal medico curante dottor __________ il quale ha seguito il caso fin dall'inizio e, quindi, ha potuto appurare i periodi di inabilità della sua paziente.
In simili condizioni la richiesta dell'assicurata tendente all'assegnazione di una rendita intera dal 1 maggio 1998 dev'essere accolta. La mezza rendita decorre invece dal 1. dicembre 1999 ai sensi dell'art. 88a cpv. 1 OAI (tre mesi dal 31 agosto 1999) .
Il ricorso dev'essere quindi integralmente accolto e la decisione modificata in questo senso.
2.8. Visto l'esito della procedura è giustificato assegnare a __________ fr. 2'000 a titolo di spese ripetibili (RAMI 1996 p. 261 e 262; RAMI 1997 p. 322).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che __________ ha diritto ad una rendita intera di invalidità dal
1° maggio 1998 al 30 novembre 1999 e ad una mezza rendita dal 1° dicembre 1999.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'UAI verserà a __________ fr. 2'000 a titolo di spese ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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