AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.50
Data decisione, Autorità:
20.12.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00050
rg/tf
Lugano
20 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2000 di
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
classe 1940, di professione muratore indipendente, in data 17 febbraio 1998 ha
presentato un'istanza tendente all'assegnazione di una rendita AI, in quanto affetto
da dorso-lombosciatalgia e stato dopo artroscopia e meniscectomia ginocchio
destro (doc. AI _).
1.2. Esperiti
accertamenti di natura medica ed economica di cui si dirà in quanto necessario
nei considerandi di diritto, per decisione 13 aprile 2000, l'Ufficio
assicurazione invalidità (UAI), ha respinto la richiesta di prestazioni
motivando:
"
Dalla documentazione economica acquisita agli
atti, ed in particolare all'inchiesta esperita a domicilio, risulta che il
danno alla salute di cui l'assicurato è portatore causa un'incapacità
lavorativa e di guadagno della misura del 10%.
In data 20.09.1999 il curante ci ha trasmesso un
certificato medico dal quale non si evincono nuovi elementi che giustificano
una differente valutazione giuridica da quella espressa nella proposta di
decisione del 03.09.1999 rispettivamente, l'ulteriore richiesta d'informazioni
allo stesso medico non ha ottenuto risposta."
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato censurando la
valutazione dell'incapacità di guadagno operata dall'amministrazione e
postulando implicitamente il riconoscimento di una rendita d'invalidità.
1.4. Nella
risposta di causa l'UAI propone di respingere l'impugnativa ribadendo che il
danno alla salute di cui l'assicurato è portatore provoca una perdita economica
massima del 10% (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. In lite è
l'attribuzione a __________ di una rendita d'invalidità. Sulla base della
refertazione medica e dell'inchiesta economica per indipendenti l'UAI ha
infatti negato il diritto ad una rendita AI, l'incapacità di guadagno dell'assicurato
non attingendo nella specie il minimo pensionabile.
Giusta
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è definita come
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. La misura
dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla
perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato
del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può
ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti
l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
"
l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido"
(metodo
ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e
giurisprudenza citata).
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche
della circostanza opposta.
2.4. La giurisprudenza
permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente
difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo
il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, che un
calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso
(cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI
1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V
139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse,
Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; AHI praxis 1998 p. 121
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138;
ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (AHI praxis 1998 p. 120 consid.
1.a).
Se ci si
fondasse, infine, esclusivamente sul raffronto delle attività, il principio
secondo cui l’invalidità delle persone che esercitano attività lucrativa deve
essere determinato in base alla capacità di guadagno, sarebbe svuotato del suo
significato (AHI Praxis 1998 p. 120; DTF 104 V 136 consid. 2c; Valterio, Droits
et pratique de l’assurance invalidité, les prestations, p. 217).
L’invalidità
degli indipendenti è quindi valutata determinando in che misura l’assicurato
può ancora assumere certe funzioni e l’importanza di queste in relazione al
prodotto globale della ditta. Inoltre è necessario esaminare in che modo si
potrebbe ridurre l’incapacità di guadagno, sostituendo dei compiti con altri,
più adatti all’invalidità (DTF 104 V 35).
Se
l’attività manuale può essere assunta dai suoi impiegati, si può ad esempio
chiedere ad un capo d’azienda di concentrare i suoi sforzi su compiti
amministrativi.
In
seguito si esamina se l’incapacità di guadagno nei diversi settori influenza il
prodotto dell’azienda.
In fine
il reddito ipotetico di un indipendente è calcolato determinando quale sarebbe
stato lo sviluppo probabile dell’azienda se egli non fosse stato invalido (RCC
1981 p. 40; RCC 1972 p. 289).
Non si
deve invece stabilire l’esistenza di un grado di invalidità sulla base delle
sole conclusioni mediche (RAMI 1996 p. 34 e 36 consid. 3b), a meno che,
congiunte con altri atti, non giustifichino questa conclusione (RCC 1962 p.
441).
2.5. Nel caso di
un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi
idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34,
p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile
(RAMI 1995 p. 106ss).
2.6. In casu dal
fascicolo risulta che l'assicurato, per il medesimo danno alla salute, è stato
esaminato da diversi medici sia nel corso dell'istruttoria AI sia,
precedentemente, nell'ambito degli accertamenti medici esperiti per conto
dell'assicuratore contro le malattie.
Infatti,
con referto 14 ottobre 1997 all'attenzione della cassa malati __________, il
dott. __________, fisiatra e reumatologo, posta la diagnosi di
"
- Esiti da artroscopia del ginocchio destro per
lesione del menisco
mediale e condropatia
retropatellare con meniscectomia parziale ed abrasio della cartilagine
retropatellare (13.02.1997) con rimanente irritazione retropatellare e discreta
sinovite reattiva
- Sindrome
lombovertebrale cronica e recidivante da turbe statiche e
probabili alterazioni degenerative
aveva in
particolare rilevato come
"
Le dichiarazioni del paziente appaiono coerenti
e riflettono quanto constatato clinicamente. Vi è un limite della caricabilità
del ginocchio destro in particolare nel suo compartimento retropatellare, ciò
che determina una credibile difficoltà nell'accovacciarsi, nel rimanere in
ginocchio o nello spostarsi sui terreni sconnessi od ancora salendo o scendendo
le scale. Considerando l'attività lucrativa di muratore posso confermare
un'incapacità lavorativa tuttora del 50% (con presenza normale sul posto di
lavoro)."
Dal canto
suo nel rapporto 4 marzo 1998 il medico di fiducia dott. __________, chirurgo,
ponendo in rilievo la permanenza di dolori al ginocchio destro come pure le
difficoltà che l'assicurato, affetto da dorso-lomboscialgia e stato dopo
artroscopia e meniscectomia ginocchio destro, incontra nell'alzare pesi e nel
salire e scendere le scale, ha indicato un grado d'incapacità lavorativa quale
muratore del 50% (doc. AI _).
Infine,
con rapporto 2 giugno 1998 i medici del Centro di riabilitazione di __________,
diagnosticando una
"
- Periartropatia
a livello del ginocchio destro in stato dopo intervento
chirurgico di artroscopia e meniscectomia
mediale il 13.02.1998
- Sindrome
lombovertebrale cronica recidivante su gravi alterazioni meccanico-degenerative
della colonna lombare e frattura compressiva di L1 di origine verosimilmente
post-traumatica."
sulla
scorta del parere del loro consulente in reumatologia dott. __________ hanno
dichiarato che i "disturbi sono compatibili con una ripresa lavorativa
anche nella forma superiore al 50%" (doc. AI _).
2.7. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (RAMI 1996 p.
34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V
275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno
alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34; p. 36 consid. 3b; DTF
114 V 283 consid. 1c).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158
consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 v 315
consid. 315 consid. 3c).
Il suo
compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in
quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991,
pag. 331 consid. 1c).
Il medico
non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla
capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione,
rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto
dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ch'egli debba necessariamente
beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte
dell’AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando
la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare
uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Quindi,
il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.8. L'amministrazione
ha quindi fatto esperire un'inchiesta economica per indipendenti ad opera
dell'ispettorato AI.
Con
rapporto 16 marzo 1999, rilevato dapprima come l'assicurato, dopo l'insorgenza
del danno alla salute (febbraio 1997), avesse ripreso la propria attività di
muratore (costruzione di abitazioni, riattazioni, fognature, lavori di
piastrellista, costruzione di camini, lavori di sopra e sottostruttura) "al
50% lavorando comunque sempre per 8/9 ore al giorno ma con limitazioni"
dovute al fatto che "non arrivava più ad eseguire lavori in cui deve
inginocchiarsi per lungo tempo, fa fatica a portare pesi sulle scale, riesce
ancora a portare 30/50kg sulle spalle basta che non carichi troppo il ginocchio
destro", l'incaricato dell'inchiesta ha quindi stabilito - prescindendo da
un'elencazione dettagliata delle percentuali parziali di esigibilità in
relazione alle singole mansioni componenti l'attività dell'interessato - una
riduzione di rendimento pari al 10% nell'attività di muratore in genere.
Orbene, alla luce delle
valutazioni relative alla capacità lavorativa dell'assicurato contenute negli
atti medici all'inserto - da ritenere concludenti ai fini del presente giudizio
e sostanzialmente concordanti nell'ammettere un'incapacità lavorativa quale
muratore intorno al 50%, incapacità riconducibile alle suevidenziate affezioni
di cui l'interessato è portatore e che provocano particolare limitazioni sia a
livello di caricabilità del ginocchio che nell'accovacciarsi, nel rimanere in
ginocchio come pure nello spostarsi su terreni sconnessi e salire e scendere le
scale - questa Corte ritiene che, dal profilo economico, la fattispecie
necessiti di un più approfondito e completo esame della riduzione di rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività dell'assicurato.
L'effettiva riduzione di
rendimento non risulta essere stata infatti compiutamente chiarita
dall'inchiesta economica, nella quale non sono ravvisabili le circostanze e gli
elementi che consentono di giungere con la certezza richiesta nelle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 125 V 195, DTF 121 V 6, 47) alla conclusione
circa una diminuzione di rendimento e, di riflesso, ad una perdita economica pari
al 10%.
In simili circostanze, gli
atti devono essere ritrasmessi all'amministrazione affinché completi
l'accertamento della fattispecie procedendo ad un approfondito confronto delle
singole attività svolte dall'assicurato prima e dopo l'insorgenza del danno
alla salute conformemente a quanto esposto ai considerandi 2.4 e 2.5.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti
vengono rinviati all'amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi e renda un nuovo provvedimento.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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