AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.54
Data decisione, Autorità: 01.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00054
rg/nh
Lugano 1 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2000 di
contro
la decisione del 26 aprile 200 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 1° ottobre 1994 __________, classe 1961, funzionaria di banca, beneficia di una mezza rendita AI per un'invalidità del 50%. Tale grado è stato confermato in occasione della successiva procedura di revisione sfociata con decisione amministrativa 2 gennaio 1997.
1.2. In esito dell'ultima procedura di revisione avviata nel febbraio 1999 su richiesta dell'assicurata, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base di nuovi accertamenti medici - segnatamente una perizia specialistica a cura del dott. __________, di cui si dirà nei considerandi di diritto in quanto necessario ai fini del giudizio - per decisione 26 aprile 2000 ha confermato il diritto ad una mezza rendita, rilevando come __________ esprima ancora una capacità lavorativa nella precedente professione pari al 50%.
1.3. Contro la decisione dell'UAI è insorta con tempestivo gravame l'assicurata, la quale chiede implicitamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità.
A sostegno della propria domanda di giudizio l'insorgente, contestando le risultanze peritali, evidenzia in sostanza che il peggioramento del suo stato di salute intervenuto a far tempo dal novembre 1998 non le consente attualmente (momento della decisione) di svolgere l'attività di impiegata di banca in misura superiore al 30%.
1.4. Con risposta di causa 26 giugno 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa, confermando il grado di capacità lavorativa nella professione intrapresa posto in rilievo dal referto peritale del 16 febbraio 2000 (50%) ed evidenziando l'assenza di un peggioramento sostanziale delle condizioni di salute dell'assicurata rispetto alla situazione precedente.
1.5. Con scritto 4 luglio 2000 l'assicurata ha confermato la propria domanda di giudizio precisando che, perlomeno nel periodo da novembre 1998 a febbraio 2000, contrariamente a quanto stabilito dal perito e come attestato dalla certificazione medica relativa a tale periodo, la sua capacità lavorativa è stata del 30% (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a __________.
Con l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il diritto ad una mezza rendita AI per un grado d'incapacità al guadagno del 65%.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
• un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
• la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nel caso in esame, dopo aver esperito nuovi accertamenti di natura medica, segnatamente una perizia specialistica a cura del dott. __________, fisiatra e reumatologo, l'amministrazione ha confermato il diritto ad una mezza rendita.
Con referto 16 febbraio 2000 il perito, infatti, posta la diagnosi di
" 4.‑ DIAGNOSI
‑ Anamnesticamente sindrome lombovertebrale recidivante in stato da intervento decompressivo L3/4, L4/5 ed L5/S1 a destra a due riprese (1985 e 1993) per ernie discali con lombosciatalgia a destra; alterazioni degenerative trisegmentali rilevanti; disturbi funzionali moderati."
e dopo aver rilevato in particolare come
" 2.‑ DATI SOGGETTIVI DELL'ASSICURATA
La signora __________ riferisce di dolori lombari risentiti in particolare assumendo posizioni corporee monotone (rimanendo seduta per ore) od in leggera inclinazione, lavorando per esempio al lavandino o passando con l'aspirapolvere. Trae sollievo camminando. A letto i disturbi regrediscono.
Agli arti inferiori vi è una sensazione di indurimento della caviglia destra risentita stando in piedi ferma con dolori che tendono a salire nella regione gluteale lungo la regione di L5. A tratti avverte anche dolori peritrocanterici a sinistra. Nessun dolore al colpo di tosse, lieve fastidio lombare allo starnuto. Nessun formicolio. Soffre spesso di crampi muscolari ai polpacci.
La cura consiste nelle presa al bisogno di Proxen 500 mg per i dolori. Assume inoltre del Novadral forte per un'ipotensione arteriosa e del Magnesio per i crampi muscolari. Segue settimanalmente una ginnastica generica per donne. Un ultimo ciclo di fisioterapia è stato effettuato un anno fa. Un nuovo ciclo sarebbe previsto prossimamente.
Non svolge altre attività sportive. Mestruazioni regolari. Assenza di allergie o di epigrastralgie.
3.‑ CONSTATAZIONI OBIETTIVE
3.1. Stato generale
Paziente 39enne in condizioni generali buone, altezza 173 cm, peso 67 kg. Costituzione leptosoma. Integumento s.p. Assenza di linfadenopatia. Auscultazione cardiopolmonare normale.
PA 100/60 mmHg, polso regolare. Circolazione arteriosa periferica normale. Nessuna organomegalia.
3.2. Stato reumatologico
Colonna vertebrale: appiattita la cifosi toracale con raddrizzamento lombare. Bacino obliquo (-5 mm circa a destra). Limitata la mobilità vertebrale: cervicale libera; toracale in estensione ‑1/5; lombare in flessione e lateroflessione destra ‑2/3, lateroflessione sinistra ed estensione ‑1/3, questa ultima dolente (passaggio lombosacrale). Dolori interspinali tra L4 ed S1. Cicatrice calma in stato da intervento neurochirurgico in zona lombare bassa. Lieve ipertono della muscolatura paralombare, più a sinistra che a destra. Nessun accorciamento ischiocrurale. Molto deboli gli addominali. Insufficienza della tenuta.
Mennell, Lasègue, Pseudolasègue, Trendelenburg e Duchenne negativi. Distanza dita/pavimento 10 cm. Deambulazione armoniosa. Stare sulle punte e sui talloni s.p.
Articolazioni periferiche: arti superiori: mobilità passiva delle articolazioni s.p. Prove isometriche delle spalle e dei gomiti s.p.
Arti inferiori: mobilità passiva delle articolazioni s.p.
Segno del 4 in ambedue le anche 26 cm.
Circonferenza delle cosce e dei polpacci simmetrica. Assenza di tendomiosi o tendoperiostosi.
3.3. Stato neurologico periferico
Riflessi muscolo‑tendinei simmetrici e normali. Iposensibilità al tatto in una zona grande 20x10 cm circa al di sopra del trocantere maggiore a destra. Segni piramidali assenti."
in merito alla capacità lavorativa dell'interessata ha concluso:
" La signora __________ ha quindi subìto a due riprese un intervento decompressivo ai livelli L3/4, L4/5 ed L5/S1 per una lombosciatalgia (1985 e 1993), operazioni seguite da una degenerazione dei segmenti operati con lo sviluppo di osteocondrosi ed alterazioni spondilartrotiche. Dopo il secondo intervento il ricupero funzionale fu solo parziale con una rimanente sindrome algica che portò all'assegnazione di una mezza rendita d'invalidità per un'incapacità lavorativa del 50% quale impiegata statale.
Dal 1997 la signora ha suddiviso il suo impiego, lavorando nella misura del 25% presso __________ e per un altro 25% presso la Banca __________;
quest'ultimo impiego richiese lo spostamento giornaliero in macchina da casa sua alla banca, trasferta che la paziente ritenne all'origine di un peggioramento della sintomatologia lombare al punto che abbandonò il lavoro in banca per fine ottobre 1998. Da allora lavora nella misura del 30% __________, attività distribuita su 4 mattine alla settimana di 3 ore ed un pomeriggio al mese.
Riferisce di ulteriori dolori lombari risentiti in particolare da seduta o stando in piedi in leggera inclinazione, traendo un sollievo con i movimenti. Agli arti inferiori vi sono dolori nella gamba destra che rispecchiano il campo L5, risentiti in posizione eretta ed a tratti dolori anche nella regione peritrocanterica a sinistra.
La paziente svolge regolarmente una ginnastica generica per donne; ricorre al bisogno a degli antireumatici nonsteroidei effettua 1‑2 volte all'anno un ciclo di fisioterapia.
Clinicamente vi è il quadro di un limite funzionale del tratto lombare con un irrigidimento degli ultimi 3 segmenti che si manifesta in un limite in particolare della flessione e della lateroflessione destra del tronco (‑2/3), movimenti effettuati comunque in maniera sciolta, senza dolori particolari ad eccezione dell'estensione massimale. Non vi è al momento attuale una significativa sindrome vertebrale. Mancano anche elementi in favore di un'instabilità segmentale o di una radicolopatia in atto; la nozione anamnestica di dolori nella gamba destra che seguono la radice L5 potrebbe comunque essere un elemento in favore di un'irritazione radicolare intermittente.
Il trofismo muscolare simmetrico di entrambe le gambe conferma l'uso simmetrico degli arti inferiori.
La documentazione radiologica mette in evidenza alterazioni degenerative di una certa importanza a tutti e tre i livelli operati (L3/4, L4/5 ed L5/S1); vi sono alterazioni al livello discale (osteocondrosi) ed al livello delle articolazioni vertebrali posteriori (spondilartrosi). Le radiografie funzionali effettuate in novembre 1998 (vedi punto 3.4.) escludono un'instabilità segmentale (in concordanza all'osservazione clinica), mettendo invece in evidenza un leggero peggioramento dell'osteocondrosi L3/4 ed L4/5 in confronto alle lastre precedenti. Dal 1998 ad oggi non vi è invece un ulteriore peggioramento delle alterazioni morfologiche documentate.
Nell'ottica delle mie constatazioni cliniche, tenendo conto delle affermazioni della paziente e delle alterazioni strutturali come risultano dal dossier radiologico, ritengo esigibile un lavoro d'impiegata nella misura del 50%; nell'attuale posto di lavoro ciò significherebbe aumentare la presenza di poco più di un'ora al giorno, lavorando anche la quinta giornata della settimana. Questa valutazione si basa principalmente sulle constatazioni cliniche che si limitano sostanzialmente ad un'alterazione funzionale del tratto lombare, senza segni evidenti di una sofferenza vertebrale maggiore (assenza di un ipertono della muscolatura paralombare, assenza di tendomiosi gluteali, nessuna sindrome spondilogena. ecc.). Le alterazioni morfologiche documentate (indubbiamente di una certa importanza) hanno portato ad una specie di spondilodesi naturale subcompleta degli ultimi segmenti lombari senza ulteriore maggiore conflitto meccanico né osteoarticolare né radicolare.
Questa valutazione non tiene conto delle ragioni dell'abbandono della seconda attività lucrativa svolta dalla paziente fino al 1998 (amministrazione della Banca __________). E' senz'altro credibile una certa irritazione della colonna lombare in particolare con trasferte in macchina (vibrazioni, posizione sedentaria particolare), anche se il tragitto effettuato era di pochi chilometri con un impiego di tempo di 1/4 ora circa (secondo una mia stima rozza).
In assenza di un'evoluzione rapida delle alterazioni morfologiche, rispettivamente di una sindrome vertebrale di rilievo questa valutazione non dovrebbe subire modifiche a corto o medio termine."
2.6. Per quanto riguarda la valenza probatoria da attribuire a un rapporto medico, è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3, 1997 pag. 123).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs- rechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. In casu, la perizia del dott. __________, su cui l'UAI ha fondato il querelato provvedimento, soddisfa i requisiti illustrati al precedente considerando. Essa, sulla base di un approfondito esame eseguito tenendo conto del completo quadro anamnestico e della totalità degli disturbi lamentati, conferma sostanzialmente che lo stato di salute dell'assicurata non ha subito rilevanti modifiche rispetto a quanto accertato in occasione delle precedenti procedure.
Lo specialista ha invero posto in rilievo un leggero peggioramento dell'osteocondrosi L3/4 e L4/5, rilevando tuttavia come "dal 1998 ad oggi non vi è invece un ulteriore peggioramento delle alterazioni morfologiche documentate". Il perito ha quindi concluso per un grado d'incapacità del 50% quale impiegata, evidenziando soprattutto come tale sua valutazione "si basa principalmente sulle constatazioni cliniche che si limitano sostanzialmente ad un'alterazione funzionale del tratto lombare, senza segni evidenti di una sofferenza vertebrale maggiore (assenza di un ipertono della muscolatura paralombare, assenza di tendomiosi gluteali, nessuna sindrome spondilogena, ecc). Le alterazioni morfologiche documentate (indubbiamente di una certa importanza) hanno portato ad una specie di spondilodesi naturale subcompleta degli ultimi segmenti lombari senza ulteriore maggiore conflitto meccanico né osteoarticolare né radicolare". (la sottolineatura è del redattore)
L'insorgente, richiamando le certificazioni del proprio medico curante, dott. __________, attestanti un'incapacità lavorativa del 70% nel corso del 1999 (doc. AI _) nonché il rapporto 22 dicembre 1998 dei medici della Clinica __________ (doc. _) facente stato di una capacità lavorativa del 30% nel dicembre 1998, sostiene che il suo grado d'incapacità al guadagno debba essere fissato al 70%, e ciò sicuramente per quanto riguarda il periodo novembre 1998-febbraio 2000, mese in cui è stato effettuato l'esame peritale che ha accertato un'incapacità lavorativa del 50%.
In realtà le considerazioni del dott. __________ contenute nei summenzionati suoi certificati non paiono idonee a sovvertire l'esito della presente procedura, le stesse limitandosi in sostanza ad evidenziare un "peggioramento della sintomatologia dolorosa lombare" (cfr. doc. _) ed ad indicare - in maniera generica e senza fornire elementi di valutazione idonei a far ritenere che vi sia stato un peggioramento sostanziale dello stato di salute rispetto alle valutazioni poste alla base della precedente procedura - un'incapacità quale impiegata pari al 50% .
Neppure il citato rapporto 22 dicembre 1998 della Clinica __________, che attesta un'incapacità lavorativa nel dicembre 1998 del 30% senza tuttavia minimamente sostanziare e render verosimile una rilevante modifica delle condizioni di salute tale da incidere in maniera altrettanto rilevante sulla capacità lavorativa (per quanto riguarda il peggioramento considerato anche in sede peritale, in realtà i sanitari si sono limitati a rilevare che "alla luce della radiografia della colonna lombare (21.11.1998), che evidenzia una retrolistesi di ca. 3 mm di L3/L4, L4/L5 ed un'importante riduzione dello spazio intervertebrale L3/L5, L4/L5 e L5/S1, interpretiamo il quadro clinico nell'ambito di una sindrome lombospondilogena cronica attualmente riesacerbata"), può essere ritenuto atto a mettere in discussione le conclusioni del perito, il quale, come visto, escludendo sulla base di un approfondito e completo esame clinico e dei reperti radiologici un peggioramento dello stato di salute dopo il 1998 e pur considerando il "leggero peggioramento intervenuto nel novembre 1998", ha concluso per un'incapacità del 50%.
Alla luce delle considerazioni che precedono, a giudizio di questa Corte è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208, 115 V 142) che non vi è stata alcuna rilevante modifica delle condizioni di salute dell'assicurata tale da incidere in maniera rilevante sul diritto alla rendita, né tanto meno in base agli atti è possibile sostenere che vi sia stata una modifica rilevante delle sue condizioni economiche.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va respinto, la decisione impugnata meritando di essere integralmente confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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