AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.60
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00060
RG/sc
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 maggio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 14 maggio 1995 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato a __________, vittima di un infortunio occorso nel giugno 1991, una rendita (intera) d'invalidità limitatamente al periodo 1° ottobre 1992 - 31 luglio 1994, negando per contro il diritto a prestazioni successivamente a tale data, il tasso d'invalidità a far tempo dal 1° agosto 1994 essendosi ridotto in misura tale da non più raggiungere il minimo previsto dalla LAI.
Per quanto riguarda le prestazioni dell'assicuratore infortuni __________con decisione su ricorso datata 14 settembre 1995 il TCA ha riconosciuto all'assicurata un grado d'invalidità del 35% a far tempo dal 1° giugno 1995.
1.2. A seguito di una nuova domanda datata 22 gennaio 1996, per decisione 27 febbraio 1996 l'UAI ha negato all'assicurata il diritto a prestazioni, non ravvisando alcun peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato in occasione della precedente decisione amministrativa.
1.3. Con istanza 11 gennaio 1999 __________ ha nuovamente presentato una domanda tendente all'ottenimento di una rendita d'invalidità.
1.4. Esperita l'istruttoria di cui si dirà nei considerandi successivi, per decisione 15 maggio 2000 l'UAI ha respinto la nuova richiesta non raggiungendo l'invalidità i minimo pensionabile:
" (…)
Nel caso concreto già con decisione intimata all'assicurata in data 27.02.1996 era stata respinta una precedente richiesta di prestazioni.
L'assicurata figura portatrice di un danno alla salute, di tipo infortunistico e per gli esiti del quale è intervenuto e interviene l'Istituto assicurativo __________, con il riconoscimento di una rendita avente un grado di invalidità o di incapacità lucrativa del 35%.
In occasione recente della revisione del caso assicurativo, la __________ e in particolare il suo medico fiduciario non hanno constatato alcun peggioramento dello stato invalidante rispetto agli anni addietro ed è proprio per questo fatto che la rendita __________ è stata confermata nella percentuale già citata.
Di conseguenza anche l'AI non può far altro che associarsi a questa valutazione, motivo per cui non vi sono i presupposti per giustificare un diritto a prestazioni, non raggiungendo il grado di invalidità i minimi pensionistici previsti dalla Legge federale.
A maggior ragione questa valutazione diventa sostenibile se si considera che la leggera sindrome lombo-vertebrale descritta dal medico circondariale della __________ e dal medico specialista curante dell'assicurata non costituisce alcun fattore di impedimento essenziale al lavoro." (Doc. AI _)
1.5. A seguito della domanda di revisione presentata dall'assicurata, con decisione 21 gennaio 2000 la __________ ha confermato il precedente grado d'invalidità, non ravvisando alcun peggioramento dello stato postinfortunistico giustificante un aumento del grado d'invalidità precedentemente stabilito (doc. AI _).
1.6. Contro la decisione dell'UAI è tempestivamente insorta l'assicurata tramite la __________. Col gravame, richiamando in particolare le certificazioni del medico curante, essa ritiene sostanzialmente che la presenza di limitazioni funzionali attribuibili ad affezioni extra-infortunistiche provocherebbe, insieme alle conseguenze infortunistiche, un'incapacità lavorativa tale da giustificare l'erogazione di una rendita d'invalidità.
1.7. Con risposta 17 luglio 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame evidenziando, in sintesi, come dal profilo medico la patologia extra-infortunistica, compiutamente valutata in sede istruttoria, non sia tale da influire sul grado d'invalidità dovuta agli esiti infortunistici che gli accertamenti medici eseguiti dalla __________ hanno confermato essere del 35%.
1.8. In data 30 gennaio 2001 il TCA ha chiesto alcune informazioni al medico curante dell'interessata circa l'esito di alcuni accertamenti medici eseguiti dopo il maggio 2000 (V).
La documentazione medica prodotta dal citato sanitario è quindi stata trasmessa alle parti le quali con osservazioni 9 febbraio rispettivamente 22 marzo 2001 si sono riconfermate nelle proprie domande di giudizio (VIII, X).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Ove la rendita è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti modificato in misura rilevante (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI).
Questa regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
La ratio dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in giudicato (RCC 1992 pag. 99 consid. 4b, RCC 1985 pag. 335 consid. 2c, RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1971 pag. 494 consid. 2 in fine, RCC 1966 pag. 264-265).
Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile, nel senso che la Cassa emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a).
Se l'assicurato interpone ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.3. Se l'assicurato rende attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).
In quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).
Se l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda. Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.4. Analogicamente alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. In casu l'insorgente rimprovera all'amministrazione di non aver tenuto conto, ai fini della graduazione dell'invalidità, dei fattori invalidanti dovuti a malattia, segnatamente ai disturbi alla schiena di cui fa stato la certificazione medica agli atti, i quali, sommati agli accertati - e incontestati - esiti infortunistici cagionanti un'incapacità al guadagno pari al 35%, provocherebbero un'invalidità almeno del 40%.
Nel corso dell'istruttoria esperita dall'amministrazione a seguito della nuova domanda oggetto del presente gravame, con rapporto 19 aprile 1999 il medico curante dott. __________, posta la diagnosi di "grave artrosi secondaria al calcagno destro con dolori alla deambulazione" - con riferimento quindi alle affezioni riconducibili all'infortunio del giugno 1991 - ha attestato un'incapacità lavorativa del 50% dal 10 marzo 1998.
Con rapporto 27 gennaio 1999 il dott. __________, dal canto suo, ha certificato un'incapacità lavorativa pari al 40% dovuta agli esiti infortunistici con riferimento alla diagnosi di "esiti dopo frattura del calcaneo, stato dopo artrodesi dell'articolazione sottoastralgica piede destro. Artrosi post traumatica dell'articolazione calcaneo-cuboidea piede destro". (doc. AI _).
Con successivo rapporto datato 14 marzo 2000, il medesimo specialista, riconfermando un grado di incapacità al lavoro del 40-50% a motivo delle affezioni dovute ad infortunio, ha altresì evidenziato la presenza di una "lieve sindromelombo-vertebrale senza segni radicolari" (doc. AI _).
Con due certificati prodotti pendente lite, il medico curante dott. __________ ha dapprima dichiarato di "ritenere la paziente inabile almeno al 40% in seguito agli esiti dell'infortunio del 01.06.1994", precisando che la "paziente lamenta grossi disturbi del piede destro con dolori nevralgici e anche bruciori. La deambulazione risulta disturbata e verso pomeriggio subentrano dolori lombari dati dai problemi statici" e che "un'attività come operaia risulta più realisticamente fattibile nella misura della mezza giornata lavorativa" (doc. _). Nel successivo certificato il medico ha quindi dichiarato che "la paziente presenta dolori cronici lombari statici in seguito in parte all'esito della frattura calcaneare destra e all'artrodesi dell'articolazione sotto-astrogalica del piede destro" sottolineando che "la sintomatologia con dolori pseudoradicolari delle gambe inducono al momento ad un ulteriore approfondimento" e ritenendo di dover "attendere l'evoluzione in atto e gli approfondimenti previsti in questi giorni" (doc. _).
Alla luce di queste ultime considerazioni, come visto, il TCA ha chiesto al sanitario interessato di produrre la documentazione relativa agli ulteriori preannunciati accertamenti.
Dando seguito a tale richiesta, il dott. __________ ha quindi prodotto il rapporto relativo all'esame TAC lombare eseguito dal dott. __________, il quale conclude evidenziando la presenza di una "lieve spondilosi del segmento L3-5 e moderata spondilartrosi L4-5 e L5-S / minima protusione dorso-mediale del disco L5-S1 / non segni di ernia discale né di compressione radicolare né del sacco durale ai livelli esaminati" (VI).
Infine, dal rapporto concernente l'esame effettuato dal chirurgo dott. __________ nell'ambito degli accertamenti medici effettuati dalla __________ emerge che:
" Soggettivamente l'assicurata si lamenta dei soliti dolori al piede destro ma anche alla schiena.
Oggettivamente si trova un piede destro con un'artrodesi talo-calcaneare completamente bloccata. Ci sono disturbi ai movimenti estremi di estensione/flessione all'articolazione Chopart con lieve artrosi. Esiste un'ipestesia e disestesia nel dermatoma di S1 del piede destro, su una regione di 14 x 15 cm.
Il neurologo ha parlato di una lesione locale del nervo peroneo superficiale nel senso di un piccolo neuroma.
Esiste anche una lieve sindrome lombo-vertebrale senza segni radicolari con segno di tendomiosi alla cresta iliaca posteriore destra.
La situazione è stata discussa in esteso con la paziente, insieme al nuovo medico circondariale, il dr. __________. ortopedico.
La paziente per il momento non vuole sottoporsi a nessun nuovo intervento, neanche al nervo, se non le danno la garanzia che dopo andrà meglio (v. anche la lettera del dr. __________ del 6.9.1999).
Per la lieve sindrome lombo-vertebrale, la paziente non necessita di cure speciali." (rapporto __________ 11.11.99, sub. doc. _ pag. 4)
2.6. Orbene, alla luce della citata documentazione medica, emerge che l'assicurata, oltre all'affezione riconducibile all'infortunio le cui conseguenze invalidanti sono rimaste immutate rispetto alla precedente decisione amministrativa, presenta attualmente (momento della decisione impugnata) una problematica alla schiena, alla quale tuttavia nessun elemento agli atti consente di attribuire valenza invalidante.
Infatti né dal certificato del dott. __________ - il quale ha evidenziato trattarsi di "leggera sindrome lombovertebrale" la quale "non sembra costituire un fattore di impedimento essenziale" - né tantomeno dalle certificazioni mediche prodotte dall'insorgente a sostegno ella propria richiesta (cfr. certificati medici 16 giugno 1999 (che tra l'altro riferisce, come visto, al pari del precedente rapporto 19 aprile 1999 - sub. doc. AI _ - di un'incapacità del 40% dovuta agli esiti infortunistici) rispettivamente 29 maggio 2000 del curante dott. __________; cfr. anche rapporto 7 giugno 2000 del dott. __________) - la quali si limitano invero a diagnosticare la presenza di una siffatta affezione indicando in maniera del tutto generica un'incapacità lavorativa e senza fornire indicazione alcuna circa le effettive limitazioni che l'assicurata incontrerebbe nello svolgimento dell'attività lavorativa - emergono elementi idonei a giustificare un diverso giudizio circa il grado d'invalidità dell'assicurata.
Non essendo stata riscontrata, sulla base dei concludenti e pertinenti accertamenti medici eseguiti dall'assicuratore LAINF, alcuna rilevante modifica per quanto riguarda gli esiti infortunistici, l'assicurata è da ritenere invalida, con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali, nella misura precedentemente stabilita del 35%.
Nessun elemento agli atti giustifica per il resto l'esperimento di ulteriori accertamenti medici volti a definire l'incidenza sulla capacità lavorativa e, di riflesso, di guadagno, dell'insieme delle affezioni di cui __________ è portatrice.
In tale ottica alla richiesta dell'insorgente di procedere ad una perizia multidisciplinare questo TCA ritiene di non dar seguito.
Al proposito giova infatti ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
In concreto, alla luce delle considerazioni che precedono, la documentazione agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del presente giudizio.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e l'atto impugnato confermato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui ricevibile il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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