AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.68
Data decisione, Autorità: 20.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00068
BS/sc
Lugano 20 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 15 giugno 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, di professione muratore, in data 6 gennaio 1996 è scivolato sul ghiaccio, procurandosi una contusione alla schiena (doc. AI _). A seguito del riacuttizzarsi dei dolori alla regione lombosacrale, il 26 settembre 1996 egli ha cessato l’attività lucrativa. L’assicurato è stato sottoposto a diversi trattamenti conservativi ambulatoriali e stazionari ed ha sviluppato gradualmente una sintomatologia depressiva che è stata presa in cura dal dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta.
1.2. In data 21 agosto 1997 l'assicurato ha presentato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta volta all’ottenimento di provvedimenti professionali (doc. AI _).
Con rapporto 15 maggio 1998 l’orientatore professionale ha proposto di accertare le possibilità integrative dell’assicurato presso il centro __________ (doc. AI _) e con decisione 18 giugno 1999 l’UAI ha dato seguito a tale proposta (doc. AI _) Mediante rapporto 15 gennaio 1999 i responsabili del __________ hanno ritenuto l’assicurato abile in un’attività leggera e variata, rilevando comunque degli impedimenti di natura psichiatrica meritevoli di essere accertati (doc. AI _).
Dopo aver raccolto la valutazione del dr. med. __________, che riteneva l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 100% dal 26 settembre 1996 (doc. AI _), l’amministrazione ha incaricato il dr. med. __________, dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________, di stendere una perizia specialistica (doc. AI _) Nel rapporto 14 giugno 1999 il perito ha concluso che l’assicurato è abile al 60% in attività non qualificate (doc. AI _).
Svolti gli accertamenti economici, con proposta di decisione 15 marzo 2000 l’UAI ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° settembre 1997 in quanto:
" (…) Dalla documentazione raccolta agli atti risulta che l'assicurato non può più svolgere l'attività precedentemente esercitata di muratore (senza qualifica) a partire dal 26.9.1996.
Per contro attività non qualificate con possibilità di alternare la posizione e senza dover sollevare pesi, possono essere svolte in misura del 60% e permetterebbero di conseguire fr. 21'000.-- annui (dati 1998).
Tale reddito, confrontato con quanto avrebbe conseguito il signor __________ se non fosse insorto il danno alla salute (fr. 48'903.-- nel 1998), determina un grado AI del 57%.
Dal 1.9.1997 (dopo un anno di attesa) sorge quindi il diritto ad una mezza rendita AI. (…)" (Doc. AI _)
Con provvedimento formale 15 giugno 2000 l'amministrazione ha confermato la proposta di decisione.
1.3. __________, rappresentato dall’avv. __________, ha tempestivamente contestato la decisione amministrativa postulando il riconoscimento di una rendita intera dal 26 settembre 1997. Egli sostiene che la residua capacità lavorativa del 60% non può essere concretizzata poiché il suo stato di salute psichico e fisico, documentato da numerosi certificati medici, lo rendono pienamente inabile al lavoro. Contestualmente egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per il tramite del suo legale.
1.4. Mediante risposta 9 agosto 2000 l'UAI propone la reiezione del gravame. Sostanzialmente l'amministrazione ribadisce la correttezza della decisione impugnata.
1.5. Con lettera 28 agosto 2000 il legale dell’assicurato ha trasmesso al TCA un rapporto dello psichiatra curante in cui questi sostiene un’incapacità lavorativa di almeno del 70% a causa del perdurare della grave affezione psichica (doc. _). Tale rapporto è stato considerato ininfluente dall’amministrazione (doc. _).
1.6. Con decreto 23 ottobre 2000 il Giudice delegato ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria (doc. _).
1.7. Ritenuta la necessità di allestire una perizia psichiatrica giudiziaria, dopo aver dato alle parti la facoltà di formulare le domande da porre al perito, in data 6 giugno 2001 il Vicepresidente del TCA ha quindi incaricato il dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, di procedere all’accertamento indicato (doc. _).
Il 19 settembre 2001 il perito ha rassegnato il proprio referto che è stato trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. _). Il 28 settembre 2001 l'assicurato ha rilevato come le conclusioni peritali (incapacità lavorativa superiore dell’80%) confermino la richiesta ricorsuale (doc. _). Con lettera 23 ottobre 2001 l’UAI ha sollevato delle obiezioni in merito alla decorrenza dell’inabilità lavorativa accertata dal perito (doc. _).
1.8. Il 25 ottobre 2001 il TCA ha ordinato l'allestimento di un complemento peritale (doc. _).
Il complemento, datato 31 gennaio 2002, è stato trasmesso alle parti per osservazioni (doc. _). L'assicurato, con lettera 15 febbraio 2002, ha nuovamente ribadito la fondatezza del ricorso (doc. _), mentre il 25 febbraio 2002 l'amministrazione ha riconfermato la propria posizione (doc. _).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se __________ ha diritto ad una mezza rendita o ad una rendita intera e da quando.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
congenita, malattia o infortunio, e
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.2. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.3. Nel caso in esame, l'UAI ha ordinato un accertamento professionale presso il Centro __________ che ha ritenuto l’assicurato, dal profilo fisico, pienamente abile in attività leggere (doc. _).
La componente psichica è stata invece valutata dal dr. __________, dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di __________. Nel referto 14 giugno 1999 lo specialista non ritiene che la sintomatologia accusata dall’assicurato sia d’origine psicogena (“ … non riteniamo che il dolore sia d’origine psicogena come quello che interviene nel corso di una sindrome depressiva o della schizofrenia .“), evidenziando che:
" (…) Esiste tuttavia una sindrome depressivo-reattiva che a nostro giudizio non è tale da comportare una riduzione duratura e completa della capacità di lavoro. Considerata anche la relativa giovane età del paziente e le valutazioni mediche precedenti, riteniamo che il paziente debba essere considerato abile al 60 % (inabilità al 40 %) in un'attività non qualificata nella quale possa variare la posizione e in cui non debba sollevare dei pesi.
Appare invece scarsa la motivazione del paziente a riqualificarsi professionalmente per delle mansioni più qualificate per cui riteniamo inutile tentare un simile percorso. Va comunque ribadito come il paziente non ritiene di essere in grado di svolgere, al momento attuale, nessun tipo di lavoro.
Considerata la complessità della situazione, ma anche la giovane età del paziente, riteniamo che un ulteriore tentativo potrebbe essere fatto presso la Clinica Psichiatrica __________. Si tratterebbe di valutare, per un periodo più prolungato, il livello cognitivo ed affettivo, oltre a quello comportamentale e infine quello internazionale con l'ambiente circostante. Ci sembra infatti, che il periodo di osservazione presso la __________, sia stato troppo breve per giungere a delle valutazioni conclusive. (…)"
(Doc. AI _)
Infine, su richiesta dell’UAI, il 15 dicembre 1999 il dr. __________ ha precisato che “l’incapacità lavorativa sotto il profilo prettamente psichiatrico, ossia riferito alla sindrome somatiforme (ICD 10:F45.4) è del 40%” (doc. AI _).
2.4. Con il ricorso l’assicurato contesta l’esigibilità della residua capacità lavorativa accertata dall’amministrazione e questo sulla base di diversi certificati medici allegati agli atti. Pendente causa, egli ha trasmesso un dettagliato rapporto, datato 25 agosto 2000, del dr. __________. Lo specialista sostiene che il perdurare della patologia psichica, con conseguente peggioramento, causano un’inabilità lavorativa almeno del 70%, non suscettibile di essere migliorata con altre misure terapeutiche (doc. _).
Ritenuta dunque la necessità di un approfondimento dell’affezione psichica, il TCA ha ordinato l’espletamento di una perizia specialistica a cura del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta.
Dal referto 19 settembre 2001 si evince che il dr. __________ ha avuto due colloqui con l'assicurato ed ha eseguito un esame psichiatrico e due indagini psicodiagnostiche (doc. _). Dopo aver proceduto all'anamnesi, alla descrizione dei dati soggettivi del peritando ed alle constatazioni oggettive, il perito ha diagnosticato una sindrome di somatizzazione in personalità con tratti istrionici nell’ambito di una sindrome di disadattamento. Dall’investigazione psicodiagnostica egli ha concluso che “l’insieme dei dati raccolti mette in evidenza un appiattimento pulsionale e rappresentativo, dell’ordine del pensiero operatorio, (secondo la scuola psicosomatica di Parigi). La polarizzazione dell’attenzione sui malesseri fisici unitamente alla scarsa efficienza dei meccanismi di secondarizzazione, non permettono all’assicurato di elaborare i propri conflitti “(perizia pag. 9).
In sede di discussione dei dati raccolti, il dr. __________ ha accertato che:
" (…) L'assicurato proviene da un ambiente socioculturale discreto.
Ha acquisito delle competenze intellettive normali.
Ciò non significa però che questa persona abbia avuto uno sviluppo psicologico genetico adeguato.
Attualmente, quello che osserviamo è una persona affetta da un franco disturbo psicosomatico.
L'approccio terapeutico a questo tipo di patologia è praticamente impossibile proprio per la scarsità delle potenzialità di verbalizzazione dell'assicurato (questo non solo a causa dei problemi linguistici ma a causa proprio del disturbo endopsichico). (…)" (Doc. _)
per poi proseguire:
" (…) Forse la sua eccessiva dimostratività nel manifestare i sintomi, sono legati anche ad aspetti culturali ed al fatto che egli stesso non padroneggia in modo sufficiente il nostro linguaggio.
Le più svariate tecniche terapeutiche intraprese finora non hanno fatto altro che mantenere l'assicurato in una situazione patologica inalterata.
Non ritengo che l'assicurato possa beneficiare d'ulteriori trattamenti specifici per migliorare il suo stato di salute e soprattutto il suo stato di validità lavorativa.
Non si tratta di una persona non collaborante.
Si tratta invece di una persona sofferente non in grado di elaborare i suoi problemi (anamnestici biografici, famigliari e psicosociali).
Nel suo stato attuale colpisce soprattutto la sua incapacità di gestire anche per pochi momenti l'educazione dei propri figli, ciò che comporta naturalmente ulteriori gravi problemi anche a livello intrafamigliare. (…)" (Doc. _)
Riferendosi alla valutazione fatta dal dr. __________, il perito ha rilevato che:
" (…) Comprendo perfettamente le osservazioni effettuate dal Dr. med. __________ alla sua visita del 1999 il cui l'obbiettivo era quello di spronare l'assicurato ad una ripresa professionale attività.
Purtroppo, sia mediante interventi pedagoterapeutici che mediante interventi psichiatrici, la situazione dell'assicurato non ha fatto che peggiorare.
Considero attualmente quest'assicurato inabile al lavoro nella misura superiore all'80% e non lo ritengo riqualificabile in altre mansioni.
Sul piano terapeutico non ho proposte specifiche da effettuare (dato che tutto quanto è stato possibile sia sul piano pedagoterapeutico che sul piano psichiatrico, è stato effettuato finora).
Riconoscere a questo assicurato un'invalidità parziale (per esempio al 50%) non può essere vista come una soluzione ma solo come un aggravamento dei suoi problemi con un peggioramento del suo stato soggettivo, non escludendo anche un peggioramento della patologia intrafamigliare. (…)" (Doc. _)
Per quel che concerne il momento a cui far risalire l’inabilità lavorativa accertata, il dr. __________ ha fatto riferimento ai rapporti del dr. __________ (cfr. perizia pag. 12). Egli ha comunque confermato che nel giugno 2000 (momento della resa della decisione contestata) l’incapacità lavorativa era superiore dell’80% (cfr. perizia pag. 13).
2.5. Con lettera 30 ottobre 2001 l'amministrazione, dopo aver precisato che il medico dell’UAI non ha ritenuto di presentare delle osservazioni in merito alla perizia giudiziaria, ha tuttavia osservato che:
" (…) Ad ogni modo, preso atto del fatto che secondo il perito l'assicurato è inabile in misura superiore all'80 %, pur tuttavia non va dimenticato che dagli esami effettuati dal dottor __________, medico psichiatra al quale l'UAI aveva affidato a suo tempo un mandato peritale, il ricorrente era, almeno sino al maggio del 1999, abile al 60% (cf. doc. n. _ inc. AI).Si segnala inoltre che il dottor __________, se da un lato ritiene che nel giugno dello scorso anno - mese in cui è stata emanata la decisione impugnata - l'assicurato fosse già inabile in misura superiore all'80%, dall'altro precisa che lo stato del paziente ha subito un peggioramento "da più di un anno". La perizia giudiziaria essendo stata redatta nel settembre del corrente anno, il peggioramento si situa quindi poco prima del settembre del 2000.
Senza quindi voler porre in discussione le valutazioni effettuate dal perito si può ragionevolmente concludere che l'inabilità lavorativa all'80% sia subentrata dopo l'emissione della decisione impugnata, o comunque non fosse presente da almeno tre mesi al momento in cui è stata emanata la decisione, e debba quindi se del caso essere valutata nell'ambito di una procedura di revisione."
(Doc. _)
Il TCA ha quindi sottoposto le osservazioni dell'UAI al dr. __________, invitandolo “ in particolare ad esprimere una sua precisa valutazione circa l'evoluzione dell'incapacità lavorativa dovuta all'affezione psichica, dal momento della sua insorgenza sino ad oggi, nonché una sua motivata presa di posizione in merito alle valutazioni dell'incapacità lavorativa espresse sia nel rapporto 14 giugno 1999 del dott. __________ dell'OSC e che nei rapporti 9 marzo 1999 e 25 agosto 2000 del dott. __________. “(Doc. _).
Con complemento peritale 31 gennaio 2002, lo specialista ha innanzitutto sostenuto come dal piano clinico sia sempre difficile retrodatare l’inizio della sintomatologia invalidante, per cui è imprescindibile basarsi sulla documentazione medica acquisita in precedenza (cfr. doc. _). Prendendo in rassegna le refertazioni contenute agli atti, il dr. __________ ha concluso:
" (…) Considerata la patologia di quest'assicurato, i trattamenti intrapresi sia a livello stazionario, sia a livello ambulatoriale, non posso che condividere l'opinione dei miei colleghi che seguono l'assicurato regolarmente e questo soprattutto sul piano somatopsichico e psicosociale.
Non si può quindi dichiarare che il peggioramento della situazione clinica e della capacità lavorativa dell'assicurato sia subentrata solo poco prima del settembre 2000, ma era bensì presente anche in precedenza, prima dell'inoltro del ricorso dell'assicurato stesso contro la decisione emanata il 15.06.2000 dall'Assicurazione Invalidità e dopo la perizia redatta il 14.06.1999 dal Dr. med. __________. (…)" (Doc. _)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.8. In relazione all'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, occorre precisare che il TFA ha avuto modo di stabilire che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (cfr. DTF 102 V 165; ZAK 1984 pag. 607; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate; STFA del 29 settembre 1998, nella causa S. F. (I 148/98), pag. 10 consid. 3b. ).
Inoltre, in una sentenza del 19 gennaio 2000 pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 26, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, RSAS 1999, pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi andicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto.
2.9. Nell'evenienza concreta questo TCA non intravvede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dott. __________, specialista nella materia che qui interessa, il quale ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi (tra cui due indagini psicodiagnostiche) e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro, giudicata in misura almeno del 80%.
In particolare il perito ha diagnosticato l’affezione secondo la classificazione internazionalmente riconosciuto (“sindrome di somatizzazione F45.0 in personalità con tratti istrionici F60.4 nell’ambito di una sindrome da disadattamento F 43.2”, cfr. perizia pag. 12). Rispetto al referto del dr. __________, egli ha tuttavia riscontrato una sintomatologia depressiva più grave, ipotizzando anche il motivo per cui il perito AI ha esposto una valutazione dell’inabilità lavorativa al 40% (“Comprendo perfettamente le osservazioni effettuate dal Dr. med. __________ alla sua visita del 1999 il cui obbiettivo era quello di spronare l’assicurato ad una ripresa professionale attiva. Purtroppo, sia mediante interventi pedagoterapeutici che mediante interventi psichiatrici, la situazione dell’assicurato non ha fatto che peggiorare “, cfr. perizia pag. 11). Del resto già durante il ricovero presso la Clinica __________ i medici avevano ritenuto che “l’entità della sintomatologia depressiva e della sindrome algica il paziente rientra sicuramente nel concetto di Caso Acuto” (sottolineatura del redattore, cfr. rapporto 11 febbraio 1999, allegato al doc. AI _). Tale gravità è stata anche riconosciuta dal dr. __________ ( “Lo stato psichico del paziente negli ultimi mesi si sta aggravando fino ad una grave depressione resistente agli psicofarmaci”, cfr. rapporto 9 marzo 1999, doc. AI _). Inoltre, il perito giudiziario ha riscontrato che attualmente l’assicurato “è inibito in qualsiasi funzione sia lavorativa che educativa che di sostegno intrafamigliare” ed escluso sostanziali miglioramenti e misura integrative ( cfr. perizia pag. 12). In conclusione, visto quanto sopra e richiamata la giurisprudenza federale in merito all’affidabilità della perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.7), a mente del TCA non vi sono motivi per scostarsi delle conclusioni del dr. __________.
2.10. Appurata un'inabilità lavorativa del 80% e quindi un’incapacità lucrativa superiore al 66 2/3 % secondo i parametri utilizzati dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2), occorre determinare la decorrenza del diritto alla rendita, rispettivamente accertare l'inizio del periodo di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Va tuttavia precisato che secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita ai sensi dell'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
2.11. Nelle osservazioni 23 ottobre 2001 l’amministrazione ha rilevato come nel mese di maggio 1999 il dr. __________ abbia considerato l’assicurato inabile al 40%. Visto che il perito giudiziario ha sostenuto che il peggioramento è subentrato da più di un anno e considerato che la perizia è stata allestita a settembre 2001, l’aggravamento dello stato di salute si situerebbe prima del settembre 2000. Secondo l’UAI, dunque, l’inabilità lavorativa all’80% è subentrata dopo la resa della decisione impugnata. Escludendo inoltre che lo stesso grado d’incapacità fosse presente da almeno tre mesi dal momento in cui la pronunzia contestata è stata emanata, l’amministrazione è quindi dell’avviso che il peggioramento debba essere considerato nell’ambito di una revisione ex art. 41 LAI.
Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse sono state rese - in casu il 15 giugno 2000 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. Invece, i fatti avvenuti posteriormente, e che hanno modificato la situazione, generalmente fanno parte di una nuova decisione amministrativa ( DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Eccezionalmente il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
Nel referto 19 settembre 2001 il dr. __________ ha sottolineato che nella perizia “mi ero espresso, nel capitolo “Osservazioni”, per un’inabilità lavorativa presente “da almeno un anno” ciò che ha portato i giuristi dell’AI a considerare la presenza di un peggioramento della situazione dopo l’inoltro del ricorso dell’assicurato steso il 13.07.2000 per mezzo del suo rappresentante legale Avv. __________. In effetti però da quanto sopra esposto, la situazione di quest’assicurato non ha subìto un peggioramento dopo l’inoltro del ricorso, ma la sua situazione d’inabilità lavorativa era già presente prima del ricorso presentato e motivato clinicamente (contestato solo dal Dr. med. __________, perito AI)”, doc. _). Per questo motivo egli ritiene che “ non si può quindi dichiarare che il peggioramento della situazione clinica e della capacità lavorativa dell'assicurato sia subentrata solo poco prima del settembre 2000, ma era bensì presente anche in precedenza, prima dell'inoltro del ricorso dell'assicurato stesso contro la decisione emanata il 15.06.2000 dall'Assicurazione Invalidità e dopo la perizia redatta il 14.06.1999 dal Dr. med. __________, . doc.. _).
Anche se il perito fissa come momento topico l’inoltro del ricorso e non la resa della decisione contestata, la tesi dell’amministrazione non può essere condivisa. Innanzitutto perché, come visto al considerando precedente, il dr. __________ si è pertinentemente distanziato dalla valutazione fatta dal dr. __________. Inoltre, il perito giudiziario, in risposta alla precisa domanda formulata dal TCA (cfr. quesito f, doc. _), ha ritenuto che “a mio modo di vedere e considerata l’anamnesi di quest’assicurato, vi era un’incapacità lavorativa superiore all’80% anche nel mese di giugno 2000” (cfr. perizia pag. 13). Nel complemento peritale il dr. __________ ha sottolineato la difficoltà di una retrodatazione dell’inizio della sintomatologia invalidante, rilevando comunque che “ se vogliamo verificare effettivamente le date dell’inizio dell’incapacità lavorativa dell’assicurato, non possiamo fare altro che riferirci alle constatazioni mediche effettuate dai medici curanti, in particolare dal dr. med. __________, medico chirurgo di __________ e dal Dr. __________, psichiatra di __________ ”, doc. _). Dagli atti sappiamo che già nel rapporto 15 settembre 1997 il dr. __________ aveva certificato una piena invalidità lavorativa nella professione di muratore per motivi ortopedico-reumatologici e psicosociali risalente al 26 settembre 1996 (doc. AI _). Allegato a questo rapporto si trova anche la valutazione 11 giugno 1997 del dr. __________ che ha accertato un “probabile grave sviluppo depressivo eventualmente reattivo”, ritenendo “praticamente impossibile che il paziente riprenda a lavorare in qualità di muratore nel prossimo futuro” (doc. AI _). Infine, nel rapporto 9 marzo 1999 il dr. __________ ha certificato una “depressione ricorrente” evidenziando che dal 30 novembre 1998 l’assicurato necessita di una cura medica. Egli ha anche rilevato che lo “stato psichico del paziente negli ultimi mesi si sta aggravando fino ad una grave depressione resistente agli psicofarmaci”, cfr. doc. AI _).
Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo TCA ritiene corretto far decorrere l’aggravamento dello stato di salute, al più presto, dal 30 novembre 1998. Tenuto conto dell’inabilità lavorativa dell’80% risultante dalla perizia giudiziaria - cui non può che essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.8) e della citata giurisprudenza federale in materia d'invalidità psichica (cfr. consid. 2.9) – e della conseguente incapacità lucrativa di oltre il 66 2/3% (cfr. consid. 2.10), l’assicurato ha diritto ad una rendita intera a partire dal 1° marzo 1999 (tre mesi dal peggioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI). Per contro, resta confermata la mezza rendita erogabile nel periodo che va dal 1° settembre 1997 (dopo l’anno di carenza ex art. 29 LAI dal 1° settembre 1996) al 28 febbraio 1999. Infatti, tenendo conto di un’inabilità lavorativa del 40% in attività leggere, presa in considerazione dall’amministrazione nella decisione contestata (cfr. consid. 1.2), sino all’intervenuto peggioramento l’incapacità al guadagno non raggiunge il 66 2/3 %. Del resto, sempre applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi, al medesimo risultato si giunge pure considerando un’inabilità del 50% attestata dal dr. __________ nel suo rapporto 25 agosto 2000 (“ …se la sua incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico lo scorso anno era nella misura del 50% purtroppo attualmente è minimo al 70%… “, sottolineatura del redattore, cfr. doc. _).
2.12. Visto il parziale accoglimento del ricorso, l'assicurato, rappresentato da un legale, ha diritto a delle ripetibili (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS applicabile a seguito del rinvio di cui all’art. 69 LAI). Il decreto 23 ottobre 2000 concernente la concessione dell’assistenza giudiziaria diventa pertanto privo di oggetto (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6; STFA 18 agosto 1999 nella causa T, U 59/99).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto. § La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° settembre 1997 ed ad una rendita intera dal 1° marzo 1999.
2.- Il decreto 23 ottobre 2000 relativo alla concessione dell’assistenza giudiziaria è privo di oggetto.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà a __________ fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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