AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.92
Data decisione, Autorità: 20.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00092
RG/sc
Lugano 20 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 31 agosto 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 31 agosto 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto a __________, metalcostruttore, il diritto ad un'indennità giornaliera d'attesa di fr. 56.20 per il periodo dal 1. novembre 1997 fino a fine marzo 2001, sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 58'630.
1.2. Contro l'ammontare dell'indennità giornaliera l'assicurato - tramite l'avv. __________
" (…)
In fatto ed in diritto
prove: c. s.
In attesa dell'inizio della riformazione sono state riconosciute all'assicurato le indennità d'attesa nella misura del 50 % (art. 18 OAI), a far tempo dal novembre 1997 (cfr. comunicazione del 29 agosto 2000).
prove: c. s.
L'indennità giornaliera é stata calcolata in base ad un reddito ipotetico quale metalcostruttore dipendente di fr. 58'630.‑‑ annui, ossia un reddito giornaliero medio di fr. 163.‑‑ (cfr. doc. _).
Con il presente gravame si contesta unicamente la determinazione dell'ammontare delle indennità giornaliere.
prove: doc. _; c. s.
Giusta le proprie asserzioni l'Ufficio Al ha considerato il reddito di un metalcostruttore diplomato dipendente con l'età e l'esperienza professionale dell'assicurato. Il salario annuo minimo di un metalcostruttore con AFC e due anni d'esperienza lavorativa è di fr. 44'850.‑‑ (valori 1999); l'assicurato, se avesse sempre svolto un lavoro dipendente, potrebbe ora guadagnare un salario annuo di circa fr. 58'630.‑‑ (salario del 10 % superiore al salario minimo per un metalcostruttore diplomato di 40 o più anni, valori 2000; cfr. rapporto intermedio del 3 agosto 2000).
L'art. 21 cpv. 1 OAI stabilisce che per il calcolo dell'indennità giornaliera sono di principio applicabili, per analogia, le disposizioni dell'ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG). Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI).
Giusta l'art. 21 cpv. 2 OAI nel caso di specie occorre stabilire un reddito ipotetico, ritenuto che emerge dai certificati medici agli atti e segnatamente del rapporto del dr. __________ del 26 novembre 1999, che l'inabilità lavorativa del 50 % nella professione di fabbro sussista da almeno due anni.
Essendo impossibile trovare parametri di confronto per salari di indipendenti si concorda con l'ufficio Al nel far riferimento ai redditi di dipendenti. Ma mal si comprende il motivo di usare come riferimento i salari minimi. Per garantire una parità di trattamento tra tutti gli assicurati, giusta costante giurisprudenza del Tribunale Federale (DTF 124 V 321, VSI 1998 pag. 291) si usa determinare il reddito ipotetico sulla base dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari dell'Ufficio federale di statistica. Segnatamente deve essere fatto riferimento ai salari lordi standardizzati (tassi di salario; tabelle gruppo A), fondandosi sempre sulla mediana (valore centrale delle tabelle allestite dall'Ufficio federale di statistica).
Dalla tabella TA1 si evince che il reddito mensile lordo, per uomini nelle professioni della lavorazione del metallo per lo svolgimento di lavori difficili, qualificati e di attività indipendente, ammonta a fr. 6'424.‑‑. Occorre considerare la qualifica professionale del signor __________ quale fabbro e la ventennale esperienza maturata sia quale metalcostruttore dipendente sia nella propria officina dove esegue indipendentemente lavori difficili e complessi, come balconi, scale, cancelli, ringhiere, ferratine ecc.. Incontestabilmente il Signor __________ dispone di ottime conoscenze professionali e tecniche e possiede perfette conoscenze del disegno tecnico. Inoltre il ricorrente svolge mansioni dirigenziali quale l'acquisizione di clienti, il calcolo di preventivi, la preparazione e l'organizzazione del lavoro, la fatturazione e la gestione del materiale.
Senz'altro si deve concludere che il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido in base alla tabella citata deve perlomeno essere fissato a fr. 6'424.‑‑ mensili, cioè a fr. 77'088.‑‑ annui. Si può accettare la proposta dell'ufficio Al di aumentare del 10 % i valori della tabella per tenere conto anche delle mansioni dirigenziali nell'attività da indipendente. Risulta dunque un reddito ipotetico di fr. 84'797.‑‑.
Si chiede pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinviare l'incarto all'Ufficio Al per calcolare le indennità giornaliere sulla base di un reddito di fr. 84'797.‑‑.
prove: c. s.
Il Tribunale federale ha stabilito che un assicurato, parzialmente abile al lavoro, durante il periodo d'attesa non ha diritto all'assegno per l'azienda qualora può esercitare le mansioni di capo azienda che consistono segnatamente nelle mansioni amministrative ed organizzative menzionate sub 6. Per poter comunque assolvere questi compiti in un'azienda é necessaria una grandezza minima di quest'ultima (VSI 2000 pag. 209 e ss.). Appare evidente che nella ditta individuale del ricorrente, dove non lavorano altri dipendenti, questi non può limitarsi ad eseguire le mansioni dirigenziali, ma é indispensabile il lavoro attivo nella lavorazione del metallo (cfr. anche l'inchiesta economica per gli indipendenti del 26 ottobre 1998).
Ritenuto che l'azienda del ricorrente non gli permettere di svolgere unicamente le mansioni da capo azienda appare indubbio il suo diritto all'assegno per l'azienda." (Doc. _)
1.3. Con risposta di causa 29 novembre 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame sostenendo che il calcolo dell'indennità giornaliera è stato eseguito in conformità alle prescrizioni di legge e confermando il diniego dell'assegno per l'azienda. Al proposito la parte convenuta ha rilevato:
" Con la contestata decisione l'ufficio Al ha riconosciuto al ricorrente un'indennità giornaliera di fr. 56.20 a decorrere dal 1.11.1997 (periodo di attesa a norma dell'articolo 18 OAI). Questa indennità è stata calcolata sulla base del reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe conseguito qualora avesse potuto esercitare a tempo pieno la sua professione di metalcostruttore dipendente. In considerazione del fatto che durante il periodo di attesa il signor __________ continuava nell'attività di metalcostruttore indipendente al 50% l'indennità giornaliera è pure stata calcolata al 50%.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 2 ottobre 2000, mediante il quale il patrocinatore del ricorrente ritiene errato il reddito giornaliero medio di fr. 163.00 servito per il calcolo dell'indennità in questione chiedendo nel contempo il versamento dell'assegno per l'azienda di fr. 59.00 al giorno.
Il ricorso non è accoglibile.
Principi relativi al calcolo dell'indennità
Per calcolare le indennità giornaliere (indennità e supplementi), sono applicabili gli importi, le regole di calcolo e i limiti massimi previsti nell'ordinamento delle IPG (art. 24 cpv. 1 LAI).
Delimitazione tra le persone che esercitano un'attività lucrativa e le persone senza attività lucrativa
Si considerano come persone esercitanti un'attività lucrativa gli assicurati che, durante i dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, hanno esercitato un'attività lucrativa almeno durante quattro settimane oppure ‑ caso che si verifica raramente ‑ che possono dimostrare che avrebbero potuto svolgere un'attività lucrativa di lunga durata durante l'integrazione. Lo stesso vale per i disoccupati che si sono annunciati all'ufficio del lavoro.
Rientrano nella categoria delle persone esercitanti un'attività lucrativa ‑ senza avere adempito il requisito della durata minima prevista sopra ‑ anche gli assicurati la cui attività lucrativa è stata interrotta unicamente per motivi di salute (TFA del 3 novembre 1961, RCC 1962 p. 167).
Base di calcolo applicabile alle persone esercitanti un'attività lucrativa
E' prevista una regolamentazione speciale per il calcolo delle indennità giornaliere spettanti alle persone che hanno esercitato un'attività lucrativa. Invece di fondarsi ‑ come nell'ordinamento delle IPG ‑ sul reddito conseguito dall'interessato immediatamente prima del riconoscimento del diritto, bisogna considerare il reddito del lavoro realizzato nell'ultimo periodo di piena attività.
Definizione di periodo di piena attività
Per periodo di piena attività s'intende quello che l'assicurato ha esercitato senza essere stato ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica.
E' irrilevante se si sia trattato di un'attività corrispondente o meno alla capacità e alla formazione dell'assicurato. Per le persone diventate invalide in seguito a infortunio, ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio.
Reddito dell'attività lucrativa determinante
Bisogna considerare il reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (vedi sopra). Per i salariati, si tiene conto del salario orario, di quattro settimane oppure mensile e, per gli indipendenti, del reddito annuo.
Dalla documentazione agli atti e in particolare dal rapporto 3 agosto 2000 del consulente professionale rileviamo in particolare che i primi problemi fisici dell'assicurato risalgono a diversi anni fa e che questi gli hanno in seguito impedito di lavorare quale metalcostruttore dipendente.
La scelta di lavorare a tempo parziale e poi dal 1988/89 di intraprendere un'attività in proprio è quindi stata determinata dal suo stato di salute.
L'assicurato, in questi anni ha potuto svolgere la professione imparata al 50% unicamente perché, come indipendente, poteva scegliere il tipo di lavoro da svolgere (medio‑leggero) ed eseguirlo "al suo ritmo".
Come proposto dal Consulente Integrazione Professionale è stato considerato il salario ipotetico di un metalcostruttore dipendente con l'età e l'esperienza professionale dell'assicurato.
Il guadagno presumibile per l'anno 2000 è stato quantificato in fr. 58'630.00 (salario del 10% superiore al minimo per un metalcostruttore di 40 o più anni).
Salario minimo fr. 4'100.00 mensili per 13 mensilità + 10% = fr. 58'630.00.
L'indennità giornaliera è pertanto stata calcolata come al seguente dettaglio:
Reddito ipotetico come metalcostruttore dipendente: fr. 58'630.00
Reddito giornaliero medio: fr. 163.00
Indennità base fr. 73.40
Supplemento per persona sola fr. 12.00
Supplemento per l'integrazione fr. 27.00
Totale fr. 112.40
Considerato che durante il periodo di attesa l'assicurato continua a svolgere la professione indipendente nella misura del 50% gli importi sopra indicati sono stati ridotti al 50% motivo per cui l'indennità versata al signor __________ ammonta a fr. 56.20 al giorno.
Dal ricorso presentato rileviamo in particolare quanto segue:
"Occorre considerare la qualifica professionale del signor __________ quale fabbro e la ventennale esperienza maturata sia quale metalcostruttore dipendente sia nella propria officina dove esegue indipendentemente lavori difficili e complessi, come balconi, scale, cancelli, ringhiere, ferratine ecc., IncontestabiImente il signor __________ dispone di ottime conoscenze professionali e tecniche e possiede perfette conoscenze del disegno tecnico. Inoltre il ricorrente svolge mansioni dirigenziali quale l'acquisizione di clienti, il calcolo di preventivi, la preparazione e l'organizzazione del lavoro, la fatturazione e la gestione del materiale".
Si desume pertanto che il danno alla salute di cui è portatore il signor __________ non gli ha impedito di svolgere nella misura del 50% le attività sopra descritte nell'ambito della sua attività indipendente.
Come metalcostruttore indipendente l'assicurato è sempre stato affiliato alla Cassa Cantonale di compensazione e i relativi redditi figurano nel sul conto individuale, redditi che sono serviti per il calcolo dei contributi personali.
Analizzando i redditi come indipendente del signor __________ si rileva in particolare che mediamente il reddito quale indipendente non ha superato i fr. 22'658.00 (media 1989/99).
Raffrontando il reddito dell'attività indipendente con il reddito ipotetico come salariato utilizzato per il calcolo dell'indennità giornaliera Al si evince come quest'ultimo sia nettamente superiore e pertanto favorevole all'assicurato.
Considerato che per il calcolo dell'indennità giornaliera Al è stato considerato il reddito ipotetico come dipendente non è stato concesso l'assegno per l'azienda di fr. 59.00 al giorno." (Doc. _)
1.4. Su richiesta del TCA in data 3 maggio 2001 l'UAI ha trasmesso l'intero incarto AI relativo a __________.
Con scritto 5 giugno 2001 la rappresentante dell'assicurato ha presentato osservazioni riconfermandosi nelle domande di giudizio formulate nel ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. A norma dell'art. 22 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto durante l'integrazione a un'indennità giornaliera se l'esecuzione dei provvedimenti di integrazione gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno 3 giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella loro attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento.
Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnate le indennità giornaliere per i periodi di attesa (art. 22 cpv. 3 LAI).
In forza di questa delega legislativa il Consiglio federale ha emanato l'art. 18 OAI secondo il quale l'assicurato, la cui incapacità lavorativa è almeno del 50% e che deve attendere l'inizio di provvedimenti di integrazione imminenti ha diritto ad un'indennità giornaliera per il periodo d'attesa.
Questo diritto esiste ugualmente quando il periodo d'attesa si situa fra due misure di reintegrazione (Valterio, "Droit et pratique de l'assurance-invalidité", pag. 189, Circolare UFAS sulle indennità giornaliere, cifra 1040).
Il diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa presuppone che soggettivamente e oggettivamente i provvedimenti di integrazione, e non solo quelli di accertamento, siano indicati (RCC 1991 pag. 184; cfr. VSI 2000 pag. 212). L'indennità giornaliera è concessa solo per quei periodi di attesa durante i quali l'assicurato è idoneo all'integrazione, ma non può iniziarla per ragioni indipendenti dalla sua persona. Non esiste quindi diritto all'indennità giornaliera per il periodo d'attesa se l'assicurato non è idoneo all'integrazione a causa del suo stato di salute o ritarda l'inizio del provvedimento reintegrativo per parecchio tempo e senza valido motivo (RCC 1989 pag. 233 consid. 2b, RCC 1963 pag. 35 e pag. 508 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'AI, 189-190; Circolare UFAS sulle indennità giornaliere, cifra 1044).
Per l'art. 24 LAI
" 1 Il calcolo delle indennità giornaliere sottostà alle stesse disposizioni e limiti massimi previsti per le indennità secondo la LIPG.
1bis L’indennità totale è ridotta nella misura in cui supera l’indennità massima di cui al capoverso 1.
1ter Essa è ulteriormente ridotta nella misura in cui supera il reddito massimo determinante per il calcolo di cui al capoverso 2, ma soltanto fino a un’aliquota minima del 43 per cento dell’indennità massima secondo il capoverso
2 L’indennità giornaliera dell’assicurato che ha esercitato un’attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell’ultimo periodo di piena attività.
2bis Gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e gli assicurati fino ai 20 anni compiuti che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa ricevono al massimo l’indennità minima ai sensi dell’articolo 24bis capoversi 1 e 2 ed eventualmente i supplementi ai sensi degli articoli 24bis capoverso 3 e 25.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni completive sul calcolo delle indennità giornaliere e fa allestire dal competente ufficio federale tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso. Esso stabilisce l’importo delle indennità giornaliere secondo il capoverso 2bis, regola il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni."
Giusta l'art. 21 OAI
" 1 Riservato l’articolo 24 capoversi 2 e 2bis LAI, per il calcolo dell’indennità giornaliera e la determinazione degli assegni per assistenza, sono applicabili, per analogia, le disposizioni dell’ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG).
2 Se l’ultimo periodo di piena attività dell’assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l’assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione.
3 Ove l’assicurato eserciti un’attività lucrativa durante l’integrazione, l’indennità giornaliera, incluso il supplemento per l’integrazione, è decurtata nella misura in cui, addizionata al reddito di quest’attività, sorpassa il reddito determinante ai termini dei capoversi 1 e 2. È riservato l’articolo 21bis capoverso 4."
Queste regole si applicano per analogia anche alla commisurazione dell'indennità giornaliera d'attesa (cfr. DTF 117 V 279, consid. 3a).
2.3. Dagli atti emerge che sin dall'inizio della sua attività lavorativa quale fabbro metalcostruttore, dopo il conseguimento del diploma di fabbro nel 1978 e successiva specializzazione come fabbro industriale, l'assicurato a causa di disturbi alla salute, non è mai stato in grado di svolgere la propria attività professionale - esercitata a far tempo dal 1979 alternativamente, e non senza interruzioni, sia alle dipendenze di diversi datori di lavoro che a titolo indipendente (definitivamente dal 1989) - con rendimento completo. La documentazione in atti conferma al proposito che la scelta di intraprendere nel 1988-1989 l'attività di fabbro a titolo indipendente è stata dettata dalle precarie condizioni di salute che risultano aver influenzato la sua capacità lavorativa già a far tempo dall'età di 20 anni (cfr. in inc. AI: rapporto consulente IP 3 agosto 2000; inchiesta economica 20 ottobre 1998; perizia __________ 26 novembre 1999; perizia dr. __________ 11 aprile 1996).
In simili circostanze, non disponendo di indicazioni e di dati economici concreti che permettono di stabilire, con riferimento all'effettiva situazione professionale e salariale, il reddito percepito senza invalidità nella professione intrapresa di fabbro metalcostruttore, il reddito (ipotetico) che l'assicurato avrebbe conseguito in siffatta attività durante il periodo d'attesa 1.11.1997- 28.2. 2001 deve essere determinato sulla base di dati statistici.
Orbene, alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dall'Ufficio federale di statistica ed in particolare dei valori specifici riferiti al Cantone Ticino, il salario lordo per un uomo esercitante come in casu, nel settore privato, attività con conoscenze professionali specializzate, ammontava nel 1998 a fr. 58'224 (4'632 : 40 x 41.9 x 12; cfr. tabella TA14, struttura dei salari 1998).
Tenuto conto dell'evoluzione dei salari in termini nominali rispetto al 1998 (cfr. La vie économique, 4-2001, pag. 85), nel 1999 il reddito ammontava a fr. 58'399 (58'224 x 100.3% ) e nel 2000 a fr. 58'866 (58399 x 100.8%) - importo, quest'ultimo, per altro di poco superiore a quello stabilito dall'amministrazione nell'atto impugnato (fr. 58'630).
Dagli atti emerge - ed è incontestato - che dal novembre 1997 l'assicurato svolge attività di metalcostruttore indipendente al 50%.
Ora, giusta l'art. 21 cpv. 3 OAI - applicabile anche al calcolo delle indennità d'attesa (cfr. consid. 2.3) - se l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per l'integrazione, è decurtata nella misura in cui, addizionata al reddito di quest'attività, supera il reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera fissata secondo i capoversi 1 e 2 del medesimo disposto di legge (cfr. consid. 2.3; cfr. anche cifra marg. 2023 Direttive concernenti il calcolo e il pagamento delle indennità giornaliera).
Nel fattispecie in esame l'incarto difetta dei dati necessari a stabilire l'ammontare del reddito effettivo conseguito dall'assicurato durante il periodo d'attesa. Nessun accertamento in tal senso è stato esperito dall'amministrazione (l'incarto contiene unicamente dati relativi al reddito conseguito negli anni 1991-1996, cfr. inc. IG doc. _; cfr. documentazione fiscale in inc. AI) la quale, per tener conto del fatto che l'assicurato svolge a metà tempo l'attività di metalcostruttore a titolo indipendente, ha semplicemente ridotto della metà l'ammontare dell'indennità giornaliera, per altro calcolata sulla base del reddito da metalcostruttore dipendente.
In simili condizioni la causa deve essere retrocessa all'UAI affinché proceda ai necessari accertamenti volti a determinare, ai fini del calcolo dell'eventuale decurtazione dell'indennità giornaliera - da stabilirsi, quest'ultima, sulla base dei redditi determinati sopra menzionati e tenendo conto dei necessari adeguamenti durante il (lungo) periodo d'attesa - l'effettivo ammontare del guadagno realizzato nel parziale esercizio dell'attività lucrativa di fabbro metalcostruttore a titolo indipendente nel periodo considerato.
2.4. A norma dell'art. 23 cpv. 1 LAI
" Le indennità giornaliere consistono in indennità per l’economia domestica, indennità per persona sola, assegni per i figli, assegni per l’assistenza e assegni per l’azienda."
Inoltre, giusta l'art. 24 cpv. 1 LAI le disposizioni della LIPG che disciplinano l'ammontare, il modo di calcolo e i limiti massimi delle indennità si applicano alle indennità giornaliere. In virtù dell'art. 8 cpv. 1 LIPG le persone che prestano servizio e che dirigono un'azienda in qualità di proprietari, affittuari o usufruttuari hanno diritto all'assegno per l'azienda.
La giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare che il diritto all'assegno per l'azienda presuppone che l'assicurato, prima dell'insorgenza del danno alla salute, sia stato titolare di un'impresa quale indipendente, che nello stesso periodo non abbia in modo preponderante esercitato attività dipendente e che egli debba sopportare spese d'esercizio nell'attesa di misure di reintegrazione o durante le stesse, spese che non può più sostenere a seguito della cessazione dell'attività indipendente per ragioni di salute (cfr. DTF 117 V 276; cfr. anche VSI 2000, pag. 216).
In casu dagli atti emerge che nel 1983-1984 - successivamente alla cessazione del precedente impiego quale metalcostruttore per mancanza di rendimento dovuta ai dolori - l'assicurato, malgrado l'esistenza di problemi fisici, fece un primo tentativo di mettersi in proprio (cfr. estratto conto individuale AVS, sub doc. _ inc. IG; cfr. perizia __________ 26 novembre 1999). E' quindi da ritenere verosimile che l'esercizio di un'attività indipendente è stata iniziata dall'assicurato proprio a causa - ed in presenza - di un danno alla salute, ciò che esclude, di conseguenza, conformemente ai succitati criteri giurisprudenziali, il diritto all'assegno per l'azienda ai sensi dell'art. 23 LAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto è retrocesso all'amministrazione affinché stabilisca nuovamente l'ammontare dell'indennità giornaliera conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà a __________ fr. 1000.-- a titolo di spese ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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