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Numero d'incarto:
32.2001.104
Data decisione, Autorità:
23.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00104
RG/sc
Lugano
23 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 12 settembre 2001
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
Considerato in fatto e in diritto che
-
per
decisione 12 settembre 2001 l'Ufficio AI ha chiesto a __________ la
restituzione dell’importo di fr. 2'196 indebitamente percepito a titolo di
rendite completive AI a favore del figlio ________ nel periodo 1. luglio - 30
settembre 2001;
-
con
scritto 1. ottobre 2001 indirizzato al TCA l’assicurato non contesta la
decisione di restituzione ma chiede unicamente che, a motivo della sua precaria
situazione finanziaria, gli venga concessa la facoltà di dilazionare il
pagamento dell'importo dovuto tramite trattenuta di fr. 200 mensili sulla sua
rendita d'invalidità;
-
giusta
l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità,
l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in
presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione, poiché
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180,
DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.;
Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
-
nel caso
di specie l'Ufficio AI non risulta essersi pronunciato sulla richiesta
formulata dall'assicurato dinanzi a questo TCA con scritto 1. ottobre 2001;
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l'atto 1
ottobre 2001 deve quindi essere dichiarato irricevibile e l’incarto viene
trasmesso all'UAI affinché si pronunci sulla richiesta di restituzione
dilazionata dell'importo indebitamente percepito;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- L’incarto è
trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona affinché si pronunci
sulla richiesta di dilazione di pagamento.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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