AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.33
Data decisione, Autorità:
11.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00033
RG/sc
Lugano
11 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull'istanza di revisione
dell'avv. __________ del 3 maggio 2001 della STCA 2 febbraio 2001 che ha
statuito sulla causa promossa con ricorso 11 maggio 2000 da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
Considerato in fatto e in diritto che:
-
con
sentenza 2 febbraio 2001 (intimata il 19 febbraio 2001) il TCA ha respinto il
ricorso 11 marzo 2000 di __________ contro la decisione 13 aprile 2000 con cui
l'UAI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza rendita AI dal 1°
ottobre 1999 per un grado d'invalidità del 53%;
-
con
istanza di revisione 3 maggio 2001 __________, patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto la modifica della sentenza 2 febbraio 2001 del TCA
producendo un rapporto peritale a cura dell'Institut __________ datato 19
aprile 2001, il quale attestata l'esistenza di un'incapacità lavorativa del
75%;
-
l'art. 85
cpv. 2 lett. g LAVS prescrive che i Cantoni devono garantire la revisione
contro le decisioni se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure
se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione;
-
ai sensi
dell'art. 14 lett. a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA
(LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente,
sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
-
la revisione
(processuale) cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un rimedio di
diritto straordinario contro decisioni cresciute in giudicato del
tribunale (cfr. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag.
223; DTF 119 V 184 consid. 3a); inoltre, stante il suo carattere
sussidiario, detto rimedio è escluso allorquando i motivi di revisione invocati
avrebbero potuto essere fatti valere facendo uso della via ordinaria di ricorso
(cfr. Zünd, op. cit. p. 226, VPB 1996 Nr. 38);
-
in casu
la sentenza 2 febbraio 2001 del TCA è stata impugnata dall'assicurato - tramite
l'avv. __________ - con ricorso di diritto amministrativo 12 marzo 2001 tuttora
pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni (rif. TFA I 162/01
Ws). La sentenza di cui è qui chiesta la revisione non è ancora divenuta
definitiva;
-
ne
consegue che l'irricevibilità dell'istanza in esame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster