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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.72
Data decisione, Autorità: 05.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00072
RG
Lugano 5 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2001 di
contro
la decisione del 27 agosto 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
Considerato che - con decisione 27 agosto 2001 l'Ufficio AI ha chiesto a __________ la restituzione dell’importo di fr. 956 indebitamente percepito a titolo di rendite completive AI a favore dei figli __________ e __________ nel periodo 1.dicembre 2000 - 31 luglio 2001;
con "ricorso" 30 agosto 2001 indirizzato al TCA l’interessata non contesta la decisione di restituzione ma chiede unicamente l'esonero dal rimborso di fr. 956 a motivo della sua difficile situazione finanziaria;
che a norma degli art. 47 LAVS e 79 cpv. 2 OAVS - applicabili per analogia giusta gli art. 49 LAI e 85 OAI - la domanda di condono deve essere presentata alla Cassa di compensazione che ha emanato la decisione di restituzione entro 30 giorni dalla notificazione;
giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione, poiché costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
nel caso di specie l'Ufficio AI non si è ancora pronunciato sui presupposti del condono;
il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e l’incarto viene trasmesso all'UAI affinché si pronunci sulla domanda di condono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- L’incarto è trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona affinché statuisca sulla domanda di condono.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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