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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.73
Data decisione, Autorità:
08.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00073
rg/gm
Lugano
8 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 2 settembre 2001
interposto da
,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 4 luglio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 20 settembre 2001 della
parte convenuta che propone la reiezione del gravame e in particolare precisa:
" (…)
Al
momento attuale la piccola non necessita di tale tipo di interventi. E' quindi
a giusto titolo che la domanda è stata respinta.
Con
riferimento alle obiezioni sollevate in sede di ricorso, occorre comunque
sottolineare che se da parte nostra non è possibile mantenere in sospeso la
pratica sino al momento in cui tali provvedimenti potrebbero rendersi
necessari, tuttavia a tal momento l'assicurata potrà rinnovare la propria
richiesta. L'UAI entrerà quindi nuovamente nel merito della questione."
(cfr. Doc. _);
vista la lettera 2 ottobre 2001
dell'insorgente (cfr. Doc. _) che di conseguenza dichiara di ritirare il
ricorso;
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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