AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.75
Data decisione, Autorità:
22.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00075
RG/sc
Lugano
22 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 17 agosto 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 31 agosto 17 agosto 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto a __________, classe 1952, docente di scuola elementare, nubile,
il diritto ad un'indennità giornaliera di fr. 139.-- per il periodo di
riqualifica professionale dal 19 luglio al 31 agosto 2001, calcolata sulla base
di un reddito giornaliero medio pari a fr. 215.--.
1.2. Contro
l'ammontare dell'indennità giornaliera l'assicurata ha presentato tempestivo ricorso,
col quale viene fatto valere:
"
sono una ex docente elementare, attualmente a
beneficio di un provvedimento di reintegrazione professionale, sotto forma di
un apprendistato di commercio a __________, con contratto di tirocinio dal
31.08.01 al 31.08.04.
L'insorgere del disturbo che rese necessario il
provvedimento risale al 30.09.98 (ipoacusia bilaterale con conseguente
protesizzazione).
La mia richiesta all'AI è del 30.10.1998. Nel
periodo immediatamente seguente e fino al febbraio 2001, pur lavorando
limitatamente alle mie possibilità, restai in malattia al 50%, essendo
diventata la mia una situazione lavorativa difficile, con controindicazioni
psicofisiche non propriamente lievi.
Il riconoscimento del caso da parte dell'Ufficio
AI e l'avvio delle pratiche per la ricerca di una soluzione professionale è del
5 marzo 2001. Preso contatto a due riprese con un valido orientatore
professionale cantonale.
La ricerca di un posto di lavoro adatto alle mie
condizioni personali e che nel contempo dia una formazione con buone
prospettive di impiego futuro (intendo commercio in generale, non quel posto in
particolare!) è iniziata da parte mia immediatamente dopo il riconoscimento.
Dopo un periodo di prova dal 19 giugno al 18
agosto, il Municipio di __________ si dichiara d'accordo di stipulare per me un
contratto di tirocinio per __________.
L'Ufficio Cassa Compensazione AI di __________ mi
comunica la sua decisione per il calcolo della mia indennità giornaliera, al
che son ora in grado di vedere anche le possibili conseguenze finanziarie della
mia infermità.
Nella documentazione allegata trovate i conteggi
stipendio corrispondenti.
Il mio stipendio annuo effettivo come docente
ammontava nel settembre 1998 a 89.247 con uno stipendio assicurato di 73.327 il
che corrispondeva a una retribuzione mensile netta di 5.621.
L'ultimo conteggio del luglio 2001 indica che il
mio stipendio assicurato è ora di 75.600, ma la paga mensile effettiva ridotta
8art. 23 LSTIP) a 4.455 a causa del prolungato periodo di "malattia",
cioè di attesa.
Ora il mio precedente datore di lavoro, il
Municipio di __________, ha finito di pagarmi.
Con la giornaliera di 139.-- accordatami dalla
Cassa di Compensazione arrivo a uno stipendio di 4.170 lordi, essendoci
gli oneri sociali a mio carico.
Io ritengo il passaggio da 5.621 netti (con
tredicesima) a 4.170 lordi troppo penalizzante, anche in considerazione del
fatto che ho regolarmente pagato la quota AI da quando lavoro, cioè dal 1973, e
ho dimostrato disponibilità nel riciclo in atto.
Nell'intento di trovare al più presto un posto
adatto, ho cercato e accettato il lavoro di un datore (Comune di __________)
che ha il blocco del personale e può offrirmi sì una formazione, ma non lo
stipendio di apprendista.
Chiedo se non sia possibile tenere conto di
quest'ultimo dato, per ricevere una somma supplementare, corrispondente allo
stipendio di apprendista, a carico dell'AI.
In questo modo si coprirebbe almeno parzialmente
il mio deficit finanziario." (Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 27 settembre 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame osservando
che l'indennità giornaliera riconosciuta a __________, calcolata in conformità
alle prescrizioni di legge, rappresenta l'indennità massima erogabile ad una
persona sola. Dopo aver esposto i principi relativi al calcolo dell'indennità
giornaliera secondo la LAI, la parte convenuta ha in particolare rilevato:
"
(…)
Dalla documentazione agli atti risulta che
l'assicurata, dal 1° settembre 1973 è sempre stata alle dipendenze del Comune
di __________ quale "docente di scuola elementare" e il suo ultimo
stipendio annuo ammontava a fr. 88'015.85.
Durante il periodo della riqualifica
professionale quale impiegata di commercio presso il "__________" di
__________ l'Ufficio ha stabilito la sua indennità giornaliera AI come al
seguente dettaglio:
Ultimo stipendio lordo: fr. 88'015.85 (limite
massimo fr. 77'400.00)
Reddito giornaliero medio: fr. 244.50 (limite
massimo fr. 215.00)
Indennità di diritto:
Indennità per persona sola (45% di fr. 215.00) fr. 97.00
Supplemento per persona sola fr. 12.00
Supplemento per l'integrazione fr. 30.00
totale giornaliero fr. 139.00
=========
L'indennità stabilita a favore della ricorrente
equivale all'indennità massimo erogabile per una persona sola.
Ulteriori supplementi come auspicato in fase
ricorsuale da parte della signora __________ non entrano pertanto in linea di
conto.
Fatte queste considerazioni si chiede pertanto a
codesto Lodevole Tribunale di confermare la decisione impugnata e
conseguentemente respingere il ricorso." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'assicurato
ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione
dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa
per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua
attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di
prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora
esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se
subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).
L'indennità
giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello
in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più
tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne
i 62 anni (art. 22 cpv. 2 LAI).
Per
l'art. 24 LAI
"
1 Il
calcolo delle indennità giornaliere sottostà alle stesse disposizioni e limiti
massimi previsti per le indennità secondo la LIPG.
1bis L’indennità
totale è ridotta nella misura in cui supera l’indennità massima di cui al
capoverso 1.
1ter Essa è
ulteriormente ridotta nella misura in cui supera il reddito massimo determinante
per il calcolo di cui al capoverso 2, ma soltanto fino a un’aliquota minima del
43 per cento dell’indennità massima secondo il capoverso 1. L’aliquota minima
spetta anche agli assicurati che, prima dell’integrazione, non esercitavano
un’attività lucrativa.
2 L’indennità
giornaliera dell’assicurato che ha esercitato un’attività lucrativa è calcolata
fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell’ultimo periodo di piena
attività.
2bis Gli
assicurati che seguono una prima formazione professionale e gli assicurati fino
ai 20 anni compiuti che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa
ricevono al massimo l’indennità minima ai sensi dell’articolo 24bis
capoversi 1 e 2 ed eventualmente i supplementi ai sensi degli articoli 24bis
capoverso 3 e 25.
3 Il Consiglio
federale emana disposizioni completive sul calcolo delle indennità giornaliere
e fa allestire dal competente ufficio federale tavole vincolanti con importi
arrotondati per eccesso. Esso stabilisce l’importo delle indennità giornaliere
secondo il capoverso 2bis, regola il computo di un eventuale reddito
da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni."
Per periodo di piena
attività ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LAI si considera quello che l'assicurato
ha esercitato senza essere ostacolato in modo notevole da un danno alla salute
fisica o psichica. Per le persone diventate invalide a seguito di infortunio ci
si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra
marginale 2007 DCPIC).
Per quanto riguarda la
fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il
salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori
indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 2009 DCPIC).
Se l'ultimo periodo di
piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito
determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe
conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima
dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cifra marginale 2010 DCPIC).
Inoltre
giusta l'art. 21 cpv. 1 OAI
"
1 Riservato
l’articolo 24 capoversi 2 e 2bis LAI, per il calcolo dell’indennità
giornaliera e la determinazione degli assegni per assistenza, sono applicabili,
per analogia, le disposizioni dell’ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle
indennità per perdita di guadagno (OIPG).
Giusta il
cpv. 3 del medesimo disposto di legge
" Ove
l’assicurato eserciti un’attività lucrativa durante l’integrazione, l’indennità
giornaliera, incluso il supplemento per l’integrazione, è decurtata nella
misura in cui, addizionata al reddito di quest’attività, sorpassa il reddito
determinante ai termini dei capoversi 1 e 2. È riservato l’articolo 21bis
capoverso 4."
A norma
dell'art. 24bis cpv. 2 LAI:
"
1L'indennità
giornaliera per persone sole ammonta al 45 per cento del reddito medio
conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 15
per cento e al massimo al 45 per cento dell'indennità totale massima."
2.3. Dagli atti
emerge che l'ultimo stipendio lordo percepito dall'assicurata quale insegnante
di scuola elementare ammontava, nel 1998, a fr. 88'015.85, cui corrisponde un
reddito giornaliero medio di fr. 244.50. Tale reddito non può tuttavia essere
considerato ai fini del calcolo dell'indennità di base (in casu
indennità per persona sola), ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2.2),
giusta l'art. 24bis cpv. 2 LAI l'ammontare dell'indennità giornaliera per
persone sole, corrispondente al 45% del reddito medio conseguito durante
l'ultima attività esercitata a tempo pieno, non può superare il 45%
dell'indennità totale massima.
Ora, dal
- luglio 1999 l'indennità totale massima fissata all'art. 16a cpv. 1 LIPG,
applicabile per analogia al calcolo dell'indennità giornaliera dell'AI (art. 24
LAI), ammonta a fr. 215.
Ne
consegue che a __________, il cui reddito nel 1998 ammontava a fr. 88'015.85,
deve essere riconosciuta l'indennità di base massima pari a fr. 97 (45% di
215).
L'assicurata
ha inoltre diritto ad un supplemento per l'integrazione di fr. 30 fissato in
applicazione degli artt. 25 LAI, 22 bis OAI e 11 OAVS, nonché ad un supplemento
per persona sola pari a fr. 12 (art. 22 ter OAI).
Ciò
stante, l'indennità giornaliera è stata correttamente cifrata
dall'amministrazione in fr. 139 (97 + 12 + 30), ciò che corrisponde, come
rettamente osservato in sede di risposta di causa, al massimo dell'indennità
che può essere riconosciuta, in virtù delle legge, ad una persona sola durante
l'integrazione.
Per il
che il gravame deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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