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Numero d'incarto:
32.2002.105
Data decisione, Autorità:
07.05.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.105
BS
Lugano
7 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 27 agosto 2002
interposto da
contro
la decisione del 26 luglio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto ed in diritto:
-
che con
decisione del 26 luglio 2002 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto
__________, classe 1958, al beneficio di una mezza rendita d’invalidità e di
tre rendite completive per la moglie ed i due figli per complessivi fr.
1'007.—(rispettivamente fr. 1'030.— dal 1.01.2001), con effetto dal 1°
settembre 1999.
Le prestazioni assicurative sono state determinate sulla base di una scala di
rendita 22 (pari a 10 anni e un mese di contribuzione) ed un reddito anno medio
di fr. 66'744.--.
Sul retro della decisione l’amministrazione ha precisato che non sono stati
ancora presi in considerazione i periodi assicurativi portoghesi e che, una
volta trasmessi, la rendita verrà nuovamente calcolata qualora l’importo
dovesse aumentare;
-
che
contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, il
quale ha ritenuto che l’importo percepito, a prescindere dalla breve durata
contributiva svizzera, è troppo basso. Inoltre egli ha precisato di aver
inoltrato il gravame a titolo cautelativo in attesa della documentazione da lui
richiesta e dell’eventuale nuovo calcolo della rendita;
-
che con
risposta 11 settembre 2002 l’UAI ha trasmesso la presa di posizione della Cassa
di compensazione della società svizzera degli impresari-costruttori, competente
per la determinazione della rendita.
Con scritto 6 settembre 2002 la Cassa postula la reiezione del gravame,
rilevando comunque di attendere la comunicazione ufficiale dei periodi
assicurativi portoghesi;
-
che, una
volta ricevuta la succitata attestazione ufficiale, con decisione del 29
novembre 2002, in sostituzione della precedente pronunzia contestata del 26
luglio 2002, l’amministrazione ha rideterminato la rendita del ricorrente ed
aumentato le prestazioni assicurative a complessivi fr. 1'324.— per il biennio
1999/2000, rispettivamente a fr. 1'359.-- dal mese di gennaio 2001;
-
che,
interpellato dal TCA, con scritto 17 dicembre 2002 l’assicurato ha dichiarato
di mantenere il ricorso poiché intenzionato a verificare personalmente in loco
i periodi assicurativi portoghesi e per questo motivo ha chiesto la sospensione
dalla causa fino al mese di marzo 2003.
In effetti egli sostiene di aver contribuito per almeno una decina di anni,
contro i soli 32 mesi riconosciuti ufficialmente (VII);
-
che il 4
aprile 2003 lo scrivente Tribunale ha chiesto al ricorrente di produrre la
documentazione ufficiale attestante un periodo di contribuzione maggiore ai 32
mesi attestati il 4 agosto 2002 dalla competente autorità del Portogallo (IX);
-
che con
scritto 29 aprile 2003 l’assicurato ha risposto di essersi recato in __________
per effettuare una ricerca dei contributi registrati nel suo paese, il cui
esito non ha tuttavia portato alcun risultato concreto.
Non potendo dimostrare l’asserita contribuzione portoghese di dieci anni, egli
ha quindi comunicato di ritirare il ricorso e chiesto che lo stesso venga
stralciato dai ruoli (X);
-
che,
secondo costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver luogo solo
mediante una dichiarazione esplicita, chiara ed incondizionata dell’assicurato
(DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti). Di massima il ritiro del ricorso è
irrevocabile e pone immediatamente fine alla lite anche se fu fatto per errore,
la relativa decisione di stralcio dai ruoli essendo puramente dichiarativa,
quest'ultima può essere comunque impugnabile per vizio della volontà (DTF 109 V
237 consid. 3 e riferimenti);
-
che a
seguito dell’incondizionato ritiro del gravame la causa è pertanto divenuta
priva di oggetto, tenuto comunque conto della validità della nuova decisione 29
novembre 2002;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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