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Numero d'incarto:
32.2002.25
Data decisione, Autorità:
12.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00025
rg/fz
Lugano
12 aprile 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 6 febbraio 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 3.01.02 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 25 febbraio 2002
con la quale l'UAI, ritenendo giustificato sottoporre il ricorrente ad una
perizia pluridisciplinare volta a determinare se le sue attuali condizioni
psico-fisiche gli consentano di lavorare a tempo pieno, ha proposto il rinvio
degli atti per un complemento istruttorio (doc. _);
richiamato lo scritto 5 aprile 2002 al TCA
con cui l'UAI ha precisato che "la decisione impugnata può senz'altro ritenersi
annullata, potendosi quindi procedere allo stralcio della procedura
ricorsuale" (doc. _);
richiamato lo scritto 10 aprile 2002 con
cui l'avv. __________ ha dichiarato il proprio accordo allo stralcio della
causa ed al rinvio dell'incarto all'amministrazione per nuovi accertamenti,
postulando l'assegnazione di adeguate ripetibili (doc. _);
atteso che
l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla
legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
considerato l'esito della procedura, appare
giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr.
1000, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 13
febbraio 2002 (DTF 124 V 309 consid. 6; STFA 18 agosto 1999 nella causa T,
U59/99);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli, per intervenuta transazione, nota
alle parti, che viene omologata ai sensi dei considerandi.
§) gli
atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo
intercorso fra le parti.
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
l'Ufficio
AI verserà al ricorrente fr. 1000 a titolo di ripetibili con il che l'istanza
di assistenza giudiziaria è divenuta priva d'oggetto;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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