AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2003.29
Data decisione, Autorità: 08.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n. 32.2003.29
BS
Lugano 8 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2003 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 17 febbraio 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto che
con decisione 14 maggio 2002 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha negato a __________, classe 1965 e beneficiario di una rendita AI dal 1992 , il diritto a provvedimenti professionali chiesti con istanza 17 gennaio 2001;
con ricorso datato 20 giugno 2002 __________, per conto del loro figlio __________, hanno postulato l'annullamento della pronuncia amministrativa;
con sentenza 2 settembre 2002 il TCA ha dichiarato irricevibile il gravame poiché tardivo (inc. 32.2002.82);
il 6 febbraio 2003 i genitori dell’assicurato hanno in sostanza chiesto all’UAI di rivedere la decisione 14 maggio 2002 (cfr. incarto AI);
in risposta, con lettera 17 febbraio 2003 la segretaria-ispettrice dell’UAI ha comunicato che dallo scritto 6 febbraio 2003 “non emergono nuovi elementi che giustificano una nuova e diversa valutazione del caso dopo nostra decisione 14.5.02 e suo successivo scritto del 25.4.02” (doc. _);
contro tale comunicazione i genitori dell’assicurato hanno interposto al TCA un tempestivo atto di ricorso datato 18 marzo 2003, chiedendone l’annullamento. Ribadendo quanto già indicato nei precedenti scritti 14 maggio 2002 e 6 febbraio 2003 indirizzati all’amministrazione, l’assicurato ritiene che a torto l’UAI non abbia riconosciuto dei provvedimenti integrativi (I);
il TCA ha richiamato dall’UAI l’incarto del ricorrente (IV);
considerando che in diritto
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1);
ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Secondo il capoverso 3 le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato;
le decisioni prolate in virtù dell’art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all’istanza che le ha notificate (art. 52 cpv. LPGA). In via di principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell’emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 consid. 4c) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali);
la procedura d’opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;
secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato e che non è stata oggetto di un controllo giudiziale di merito, quando la stessa è senza dubbio errata e la cui rettifica sia di importante rilievo (DTF 127 V 469 consid. 2c e sentenze ivi citate).
In tal senso, l’art. 53 cpv. 2 LPGA prevede che l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni di opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Dal riesame deve essere comunque distinta la cosiddetta revisione processuale. In questi casi l’autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicate quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 469 consid. 2c con riferimenti di giurisprudenza). Secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza;
nel caso in esame, in sostanza con comunicazione 17 febbraio 2003 l’amministrazione è entrata nel merito alla domanda di riesame dell’assicurato (il contenuto dell’istanza 6 febbraio 2003 è infatti il medesimo del gravame 20 giugno 2002, nonché delle osservazioni 25 aprile 2002 e non risulta che l’assicurato abbia portato fatti o prove nuove), respingendola;
volendo considerare, per economia procedurale, la comunicazione 17 febbraio 2003 alla stregua di una decisione ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LAPG, il presente ricorso è quindi da considerare come opposizione. Gli atti sono pertanto da rinviare all’UAI affinché proceda ad emanare senza indugio la relativa decisione su opposizione. Ai sensi dell'art 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, devono essere motivate e contenere le indicazioni sui rimedi giuridici. Infine, l’assicurato avrà la facoltà di ricorrere al Tribunale contro la decisione su opposizione entro 30 giorni dalla relativa notifica (cfr. art. 60 LPGA);
di conseguenza il ricorso è da dichiarare irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso 18 marzo 2003 é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’UAI affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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