AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2025.64
Data decisione, Autorità: 05.03.2026, TCA
Titolo: Soppressione in via di revisione della rendita. Confermato il miglioramento dello stato di salute e negato un peggioramento. Confermata soppressione retroattiva della rendita per violazione dell'obbligo di informare. Conferma della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente
REVISIONE DELLA RENDITA art. 4 LAIart. 7 LPGAart. 8 LPGAart. 16 LPGAart. 88bis cpv. 2 let. b OAI
Raccomandata
Incarto n. 32.2025.64
BS
Lugano 5 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2025 di
RI1,
contro
la decisione del 1. luglio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI1, classe 1982, titolare AFC di vetrario, il 27 novembre 2013 ha presentato una domanda di prestazioni AI a causa di disturbi di natura psichica. A quellepoca egli lavorava come operaio presso ______ (doc. 17 e 36; salvo diversa indicazione, i documenti citati si riferiscono agli atti dellUfficio AI prodotti con la risposta di causa).
Per quanto riguarda la valutazione medico-teorica, lUfficio AI si è fondato sulla perizia psichiatrica del 16 dicembre 2014 del dr. med. ______ del ______ (______) fatta propria dal Servizio medico regionale (SMR) con rapporto del 13 gennaio 2015 concludente che lassicurato, portatore di una sindrome di somatizzazione (ICD10: F45.0) e di una sindrome fobica (ICD10: F40.9), presenta unincapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività a partire dal 27 giugno 2013 (doc. 65 e 67).
Sul piano economico, con rapporto 20 gennaio 2015 il Servizio di integrazione professionale (SIP), confermata lesigibilità in attività adeguate, ha suggerito di rivalutare la situazione lanno successivo e, nel frattempo, di riconoscere una riduzione del 50% del reddito nellattività abituale (doc.68).
Di conseguenza, con decisione del 5 giugno 2015, debitamente preavvisata il 28 gennaio 2015, lamministrazione ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita AI, per un grado dinvalidità del 50%, con decorrenza dal 1° luglio 2014 (doc. 72 e 78; per le motivazioni cfr. doc. 76).
1.2. Nel marzo 2016, a seguito del trasferimento dellassicurato nel Canton ______, il dossier è stato trasmesso allUfficio AI di quel cantone, che ha avviato la prima revisione dufficio (doc. 80 e 82), concludendola, ai sensi dellart. 40 cv. 3 OAI, nonostante il rientro in Ticino pendente istruttoria dellinteressato. Listruttoria si è fondata su nuovi accertamenti peritali. Dapprima sulla perizia psichiatrica del 3 maggio 2017 del dr. med. ______, il quale ha indicato la necessità di svolgere accertamenti neurologici e relativi al disturbo del sonno, per poi poter procedere ad una valutazione psichiatrica (doc. 127). Successivamente, con rapporto 4 dicembre 2017 il dr. med. ______ ha escluso la presenza di malattie neurologiche o di disturbi primari del sonno e non ha riconosciuto alcuna incapacità lavorativa (doc. 156). In seguito, con rapporto 21 dicembre 2017 il dr. med. ______, tenuto conto della valutazione neurologica ed escluso un miglioramento della situazione valetudinaria, ha confermato la diagnosi di psicosi schizo-affettiva (ICD10: F25.2) formulata dai medici curanti come pure linabilità del 50% in qualsiasi attività (doc. 161). Sulla base di questi elementi, con comunicazione del 10 gennaio 2018 lUfficio AI del Canton _______ ha confermato il grado dinvalidità con comunicazione del 10 gennaio 2018 (doc. 166).
1.3. Dopo il rientro in Ticino, l11 aprile 2019 lassicurato ha comunicato lintenzione di avviare unattività indipendente al 50% a partire dal 15 aprile 2019 (doc. 177 e 178). LUfficio AI ha quindi avviato una nuova procedura di revisione (cfr. doc. 179).
Dal punto di vista economico, lamministrazione ha inizialmente chiesto allassicurato copia della dichiarazione fiscale 2019 (cfr. gli scritti del 6 luglio 2020 e del 5 novembre 2020 in doc. 186 e doc. 188), per poi richiedere altre informazioni sullattività svolta (cfr. lo scambio di corrispondenza in doc. 193,195 198 e 199). A seguito dellincontro con lassicurato, mediante rapporto del 16 dicembre 2020 il servizio competente per valutare il discapito economico delle persone con attività indipendente, ha ritenuto necessario attendere la conclusione degli anni 2020 e 2021 per avere un quadro sufficientemente realistico del guadagno concreto dellinteressato (doc. 200).
Sul piano medico, raccolti in particolare i rapporti del 10 ottobre 2019 e del 14 luglio 2020 dello psichiatra curante, dr. med. ______, il SMR ha confermato, con presa di posizione del 17 dicembre 2020, uno stato di salute invariato con unincapacità lavorativa del 50% (doc. 184, 187 e 201).
Sulla base di tali elementi, con comunicazione del 15 gennaio 2021, il diritto alla rendita è stato confermato (doc. 203).
Successivamente, con decisione del 27 febbraio 2025, lUfficio AI ha riconosciuto allassicurato anche il diritto alla rendita completiva per il figlio ______ (doc. 207).
1.4. Il 22 aprile 2025 è stata avviata unulteriore procedura di revisione del diritto alla rendita [il relativo formulario non è stato ritornato allamministrazione, nonostante il richiamo del 15 maggio 2025 (doc. 201 e 212)]. Preso atto dei redditi risultanti dagli estratti conto AVS, lassicurato è stato convocato dallUfficio AI a un incontro e invitato a presentare i bilanci e i conti economici della nuova società ______ da lui gestita per gli anni 2022, 2023 e 2024. A fronte della mancata presenza agli incontri, nonostante un richiamo e una diffida formale del 6 maggio 2025 (doc. 211), lamministrazione ha deciso di procedere sulla base degli atti disponibili, in particolare sui redditi registrati sul suo conto individuale. Accertato che nel periodo 2020 2023 lassicurato ha percepito dei redditi maggiori a quelli computati senza invalidità (cfr. inchiesta per indipendenti del 20 maggio 2025 in doc. 214), con progetto di decisione del 21 maggio 2025, al quale linteressato non si è opposto, e con successiva decisione del 1° luglio 2025, lamministrazione ha soppresso il diritto alla rendita retroattivamente dal 1° luglio 2020, con la richiesta di restituzione delle rendite (quella principale e quella completiva per la figlio) indebitamente percepite dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025 (doc. 215 e 225).
1.5. A seguito della succitata decisione di soppressione della rendita, in data 3 luglio 2025 lUfficio AI ha intimato, per posta semplice, nei confronti dellassicurato un ordine di restituzione concernente le rendite principali indebitamente percepite, nel periodo 1° luglio 2020 30 giugno 2025 per un importo complessivo di fr.49'632 (V/1).
1.6. Inoltre, in data 19 agosto 2025 lamministrazione ha emesso anche la decisione di restituzione relativa alle rendite completive indebitamente versate in favore del figlio ______ dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, per un importo pari a fr. 2'064 (V/2).
1.7. Contro la decisione del 1° luglio 2025 di soppressione della rendita lassicurato ha presentato opposizione allUfficio AI (da questultimo trasmesso per competenza al TCA quale ricorso). Egli sostiene come la stessa non tenga adeguatamente conto della sua capacità lavorativa e della sua situazione economico-familiare. Ammette che il reddito degli anni 2020 e 2021 è aumentato, ma non per un miglioramento del suo stato di salute ma per via di scelte gestionali (aumento del personale tecnico amministrativo). Rileva tuttavia che dal 2022 ha subito un calo delle entrate che non sono sufficienti per far fronte ai bisogni economici della sua famiglia. Per questi motivi chiede un riesame della fattispecie ed il ripristino della rendita.
1.8. Con la risposta di causa lUfficio AI postula la reiezione del ricorso. Riassumendo liter assicurativo del ricorrente, evidenzia come questultimo persevera con una significativa mancanza di collaborazione, omettendo di produrre la documentazione idonea a comprovare le proprie affermazioni relative a un calo dei redditi derivanti da attività lucrativa indipendente. Lamministrazione sottolinea poi che ancora nellanno 2023 lassicurato ha percepito un reddito comparabile a quello conseguito prima dellinsorgere dellinvalidità, circostanza che ha comportato il riconoscimento di un grado AI pari ad appena l1%, senza diritto alla rendita. Rileva inoltre la correttezza della richiesta di restituzione delle rendite indebitamente percepite dallassicurato dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso, retroattivamente dal 1° luglio 2020, il diritto alla mezza rendita di cui beneficiava lassicurato, a seguito della mancata comunicazione degli introiti percepiti dal 2020 al 2023, chiedendo la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025.
2.3. Va qui rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dellemanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dellOAI denominata Ulteriore sviluppo dellAI e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto legida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nellambito di una revisione il grado dinvalidità subisce una modificazione ai sensi dellart. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e lassicurato, al momento dellentrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dellAI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento dellentrata in vigore della modifica legislativa lassicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto legida del precedente sistema, questultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In tal senso il marg. 9105 CIRAI (Circolare sullinvalidità e sulla rendita nellassicurazione per linvalidità, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2025) prevede che le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui allarticolo 17 LPGA (modificazione del grado dinvalidità di almeno 5 punti percentuali).
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dellOAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dellOAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del 30 giugno 2023).
Infine, il marg. no. 9104 CIRAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021.
Nel caso in esame, siccome lassicurato, nato nel 1982, non aveva già compiuto 55 anni al momento della modifica legislativa di cui sopra, fa stato il nuovo diritto (cfr. marg. 9105 CIRAI).
2.4. Secondo lart. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità sintende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, Lassurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo lart. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità lincapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, dufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado dinvalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta lart. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dellart. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nellistante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Secondo lart. 31 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente allarticolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi allanno (cpv. 1).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita dinvalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), lart. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Lart. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dellassegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se lerogazione illecita è causa dellottenimento indebito di una prestazione per lassicurato o se questultimo ha violato lobbligo di informare, impostogli ragionevolmente dallarticolo 77 OAI.
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 1979).
2.5. Nel caso in esame, nellambito della prima domanda di prestazioni lassicurato è stato ritenuto abile al 50% (cfr. perizia del 16 dicembre 2014 del dr. ______ e del 21 dicembre 2017 del dr. med. ______; cfr. consid. 1.1. e 1.2). Durante la seconda procedura di revisione (cfr. consid. 1.3), con rapporto del 14 luglio 2020 lo psichiatra curante, confermate le diagnosi di sindrome schizo-affettiva (ICD 10 F25.1) e di cefalea ricorrente, riguardo allevoluzione della patologia psichiatrica ha riscontrato un lieve miglioramento, in seguito allassunzione regolare dei farmaci e i regolari colloqui di sostegno, egli già da mesi è in grado di svolgere unattività nella misura del 50% (pag. 508).
Con il ricorso, lassicurato ha prodotto il certificato 30 giugno 2025 del suo psichiatra curante. Lo specialista in primo luogo rileva come il suo paziente non riesca ad essere costante agli appuntamenti, spesso non presentandosi in quanto se ne dimentica. Ritiene sussistere una situazione psichiatrica instabile e precaria, una scarsa compliance medicamentosa, con abuso di alcol negli ultimi anni. Sottolinea come il suo paziente non si renda conto della sua condizione reale, facendo fatica a gestire la sua situazione socio- professionale. Lo psichiatra curante ritiene inoltre necessario un aiuto socio-amministrativo, con lintervento di un curatore amministrativo per evitare futuri guai amministrativi. Chiede allautorità competente di tenere conto delle sue considerazioni, visto anche il serio rischio di aggravamento dello stato di salute del suo paziente (doc. A2).
Orbene, sulla base di quanto sopra, non vi sono indizi che rendono plausibile un aggravamento della patologia psichiatrica rispetto alle valutazioni dei precedenti periti dr. med. ______ e dr. med. ______. Del resto, lo psichiatra curante non ha attestato una diminuzione della capacità lavorativa rispetto al 50%, da ultimo confermata nel 2020.
Certo, nel caso in cui, successivamente alla decisione contestata - che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) - dovesse intervenire il paventato aggravamento, allassicurato va fatto presente che ha la possibilità di inoltrare una nuova domanda di prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI), munita della relativa documentazione giustificativa.
Infine, si ricorda allassicurato la possibilità, anche per il tramite del suo psichiatra curante, di rivolgersi alla competente autorità di protezione (ARP __ di ______) affinché adotti le misure di protezione previste dallordinamento legale.
2.6. Per quanto concerne laspetto economico, va fatto riferimento ai rapporti del 16 dicembre 2019 (doc. 200) e del 20 maggio 2025 (doc. 214; cfr. consid. 1.4) dellInchiesta per indipendenti, ove è risultato che dal 2020 lassicurato ha intrapreso unattività indipendente nellambito edile (isolazione siliconatura e sigillatura), costituendo la ditta individuale ______ di RI1, alla quale è succeduta nel 2022 la ______. In assenza di dati forniti dallassicurato, come si dirà nel prosieguo, lispettore ha fatto riferimento ai redditi registrati nel conto individuale AVS (cfr. doc. 235, riportati anche nella decisione contestata). In particolare, ha considerato, quali redditi da attività indipendente, fr. 109'900 lordi per il 2020, fr. 84'400 lordi per il 2021 e fr. 66'300 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, quali redditi provenienti dalla società ______ [in merito alla qualifica di indipendente di un assicurato che assume de facto una posizione di totale controllo di una società, come nel caso del ricorrente, cfr. fra le tante STCA 32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid. 2.7; STCA 32.2019.36 dell'11 febbraio 2020, consid. 2.7; marg. 3319 della Circolare sullinvalidità e sulla rendita dellassicurazione per linvalidità (CIRAI)].
Raffrontati i suddetti redditi con invalidità con quelli senza invalidità di fr. 65'039 per il 2020 e per il 2021 (cfr. scritto 11 gennaio 2021 dellex datore di lavoro in doc. 202), di fr. 65'624,35 e fr. 66'739,96 adeguati al 2022 e 2023, è risultato un grado dinvalidità nullo (per gli anni 2020, 2021, 2022) e dell1% (2023).
Tali dati non sono stati smentiti dallassicurato. Dapprima egli non ha dato seguito alla richiesta del 28 aprile 2025 dellamministrazione volta a determinare i redditi conseguiti nel periodo 20222024 (doc. 209), non presentandosi alla convocazione presso gli uffici dellamministrazione il 6 maggio 2025 (doc. 210). Al successivo invito di presentarsi il 20 maggio 2025 oggetto della diffida del 6 maggio 2025, con cui lamministrazione gli ha fissato un termine di 10 giorni per inoltrare la documentazione richiesta, avvertendolo delle conseguenze ex art. 43 cpv. 3 LPGA (Se l'assicurato che richiede prestazioni non rispetta in modo ingiustificato gli obblighi d'informazione o di collaborazione, l'istituto assicurativo può decidere sulla base degli atti o interrompere le indagini e decidere di non entrare in materia) (doc. 211) lassicurato, con email del 18 maggio 2025, ha fatto presente di non essere in grado di inoltrare quanto richiesto entro il 20 maggio 2025, ma solo il 30 maggio 2025 con laiuto di un suo amico contabile, confidando in una proroga.
Fatto sta che, dopo il progetto di decisione del 21 maggio 2025 egli non ha prodotto quanto preannunciato, limitandosi, con e-mail del 22 maggio 2025, a chiedere il suo dossier (doc. 216).
Non avendo più ricevuto alcuna missiva, tenuto conto degli atti a disposizione, con la decisione contestata del 1° luglio 2025 lUfficio AI ha soppresso la rendita con effetto retroattivo.
Ora, con il presente ricorso lassicurato ammette che il reddito degli anni 2020 e 2021 è aumentato, ma non per un miglioramento del suo stato di salute, bensì per scelte gestionali (aumento del personale tecnico-amministrativo). Rileva tuttavia che dal 2022 ha subito un calo delle entrate che non sono sufficienti per far fronte ai suoi bisogni economici e a quelli della sua famiglia.
Va qui rilevato che lassicurato, a sostegno delle sue affermazioni, non ha prodotto alcuna documentazione né con il ricorso né dopo il termine per presentare nuovi mezzi di prova intimatogli con ordinanza del 27 agosto 2025.
Va al riguardo fatto presente che nellambito delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dallautorità che intraprende i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. art. 43 cpv. 1 LPGA; STF 8C_445/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.4). Tuttavia, questo principio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dallobbligo delle parti di collaborare nellaccertamento dei fatti (art. 43 cpv. 2 LPGA; DTF 145 V 90 consid. 3.2, 122 V 157 consid. 1a, 121 V 210). Il dovere di collaborazione comprende in particolare lobbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che in caso contrario rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 261 consid. 4b con riferimento).
Ne consegue che i redditi determinati dallUfficio AI meritano conferma, come pure i calcoli del grado dincapacità al guadagno concludenti per un discapito economico nullo (per gli anni 2020 2022) e non pensionabile (per il 2023). Pertanto, la soppressione della rendita in via di revisione appare corretta. A tal riguardo va ricordato che la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), ciò che corrisponde al caso in esame.
2.7. Va ora esaminato se lUfficio AI poteva sopprimere la rendita con effetto retroattivo dal 1° luglio 2020, a motivo della violazione dellobbligo di informare da parte dellassicurato.
Va ricordato che per quanto concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 letto. b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.
Lart. 77 OAI prescrive che lavente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente allufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto allinvalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire limporto dellassegno per grandi invalidi e del contributo per lassistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dellassicurato.
La norma relativa allobbligo di informare di cui allart. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dallart. 31 LPGA che regola la Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni, senza peraltro che la norma dellordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).
Nel caso concreto giustamente lUfficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che linteressato, come risulta dagli atti, non ha tempestivamente notificato i redditi percepiti dal 2020 al 2023.
Questo, nonostante che nel progetto di decisione 28 gennaio 2025 e nella successiva decisione 5 giugno 2025 di riconoscimento del diritto alla mezza è espressamente indicato lobbligo di informare circa ogni modifica delle condizioni personali ed economiche che possono influenzare il diritto alla rendita, tra cui cambiamento delle entrate o delle condizioni di patrimoniali, p.s. inizio o cessazione di unattività lucrativa , con lavvertenza che in caso di mancato adempimento dellobbligo dinformare, le prestazioni posso essere ridotte o rifiutate e può essere richiesta la loro restituzione (pag. doc. 72 e 76). Lo stesso obbligo dinformazione è già stato riportato nelle comunicazioni 10 gennaio 2018 (doc. 166) e 15 gennaio 2021 (doc. 203) e, da ultimo, nella decisione del 27 febbraio 2021 di erogazione di una rendita per il figlio ______ (doc. 207).
In queste circostanze lassicurato era consapevole di dover notificare allUfficio AI i redditi conseguiti dalla sua attività lucrativa. Né del resto, come visto al considerando precedente, vi sono indizi che permettono di ipotizzare la presenza di unincapacità di discernimento e, di riflesso, una mancata collaborazione non colpevole. Non avendo segnalato la nuova situazione economica, dovuta ai citati introiti, egli ha violato lobbligo dinformare ex art. 77 OAI. Va ricordato che, come da giurisprudenza, in caso di violazione colpevole, già in caso di negligenza lieve, di questo obbligo di notifica, uneventuale riduzione o soppressione del diritto alla rendita avviene con effetto retroattivo (STF 8C_288/2021 del 6 ottobre 2021 consid. 3.2 con riferimenti).
Di conseguenza, rettamente lUfficio AI ha soppresso il diritto alla rendita retroattivamente dal 1° luglio 2020.
2.8. Occorre ora esaminare se correttamente lUfficio AI può chiedere in restituzione le rendite indebitamente percepite dallassicurato nel periodo 1° luglio 2020 30 giugno 2025.
Secondo lart. 25 LPGA applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI , le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se linteressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che listituto dassicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, questultimo è determinante.
Nel caso in esame, lUfficio AI ha rispettato, con lemissione della decisione contestata (1° luglio 2025), sia il termine relativo (triennale) di perenzione (fatto correttamente decorrere dal momento della ricezione dellestratto conto individuale il 24 aprile 2025) che quello assoluto (quinquennale) riferito alle prestazioni indebitamente riscosse dal luglio 2020 in poi , come ben spiegato nella risposta di causa, al cui testo va fatto riferimento (pag. 4 in fine).
Pertanto, la richiesta di restituzione delle rendite indebitamente percepite è tempestiva.
2.9. Visto quanto sopra, lassicurato deve restituire la rendita principale dal 1° giugno 2020 fino al 30 giugno 2025 va confermata.
Per quanto riguarda la rendita completiva per il figlio (art. 35 cpv.1 LAI), tenuto conto che il diritto cessa alla fine del mese in cui il padre o la madre cessa di aver diritto [(marg. 3106 3107 della Direttiva sulle rendite (DR)], rettamente lamministrazione ha chiesto allassicurato, titolare della rendita completiva, la restituzione della rendita per il figlio ______ dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Da ultimo va fatto presente che, fondandosi sulla decisione 1° luglio 2025 qui confermata di soppressione e restituzione delle rendite, lamministrazione ha correttamente quantificato lammontare, mediante decisioni (cresciute in giudicato) del 3 luglio 2025 e 19 agosto 2025, delle rendite indebitamente percepite (cfr. consid. 1.4 e 1.5).
2.10. In conclusione, lUfficio AI ha rettamente soppresso la mezza rendita con effetto retroattivo al mese di luglio 2020, chiedendo la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2025.
Confermata quindi la decisione impugnata, il ricorso va di conseguenza respinto.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto lesito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 12.06.2026
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