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Numero d'incarto:
33.2000.16
Data decisione, Autorità:
20.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2000.00016
MB/tf
Lugano
20 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki
Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 26 luglio 1999 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
Ritenuto in fatto
-
che con
decisione 26 luglio 1999, riferita all'anno 1998, la Cassa cantonale di
compensazione ha statuito a favore di __________ e all'attenzione del tutore
ufficiale, il rimborso di fr. 500 a titolo di spese di malattia, in particolare
spese di trasporto;
-
che con
ricorso 22 marzo 2000 l'Ufficio del tutore ufficiale ha impugnato la decisione
dell'amministrazione, in quanto il rimborso delle spese di trasporto fatturate
dalla __________ è avvenuto solo parzialmente.
-
che a
motivazione del gravame il rappresentante dell'assicurata ha precisato quanto
segue:
"
Per la mia pupilla, trovatasi in uno stato di
scompenso all'estero, e considerato l'assistenza psichiatrica vigente in
Italia, furono date disposizioni affinché potesse rientrare in Svizzera per un
ricovero coatto alla Clinica __________.
La Cassa malati __________ corrispondeva con un
rimborso di soli fr. 500.00 in quanto assicurata unicamente per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie secondo LAMAL.
S'inoltrava quindi la richiesta alle prestazioni
complementari dell'Istituto delle assicurazioni sociali ma anche qui erano
rimborsati unicamente fr. 500.00 per una fattura che ammonta a fr. 6'721.00
adducendo, verbalmente, che erano corrisposte solo le spese di viaggio su
territorio nazionale.
Purtroppo circostanze quali cambiamento del
tutore, sono subentrato alla signora __________ andata nel frattempo in pensione,
rinnovo di richiesta per una decisione formale alla cassa malati e gli aspetti
burocratici ne hanno protratto i tempi."
-
che
pendente causa il TCA ha chiesto al tutore ufficiale di precisare i motivi del
ritardo dell'impugnazione della decisione, risalente infatti al mese di luglio
1999, che è avvenuta nel marzo 2000;
-
che con
lettera 17 aprile 2000 il rappresentante legale dell'assicurata ha presentato
istanza tendente alla restituzione del termine di ricorso. I motivi verranno
addotti in occasione dell'esame della fondatezza della richiesta.
Considerato in diritto
-
che il
presidente esamina immediatamente il ricorso ed è competente a respingerlo se
tardivo o irricevibile (art. 2 cpv. 3 della Legge di procedura per i ricorsi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni);
-
che ai
sensi dell' art. 28 della legge cantonale concernente le prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità
contro le decisioni delle Cassa di compensazione AVS gli assicurati possono
ricorrere entro 30 giorni al TCA (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. a della Legge di
procedura per i ricorsi davanti al TCA; cfr anche per analogia art. 84 cpv. 1
LAVS, A: Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen zur
Alters-Hinterlassenen-und Invalidenversicherung, Serie: Rechtsprechung des
Bundesgerichts im Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1994, p. 104);
-
che il
ricorso presentato in data 2 marzo 2000 è quindi manifestamente tardivo, poiché
la decisione impugnata reca la data del 26 luglio 1999;
-
che, in
simili circostanze il TCA dovrebbe dichiarare il gravame irricevibile;
-
che, in
data 17 aprile 2000, il tutore ufficiale ha tuttavia presentato istanza di
restituzione del termine, adducendo le seguenti motivazioni:
"
Sono stato nominato il 1° febbraio 1999 nella
funzione di tutore ufficiale in sostituzione al pensionamento del mio
predecessore.
Inizialmente sono stato confrontato, oltre che
con l'apprendimento strutturale del lavoro, anche con una presa a carico di
oltre un centinaio di casi, poi nuove designazioni hanno portato il totale a
circa 121 misure tutelari.
Il caso in esame, quello della signora
__________, già a carico della persona che ho sostituito, per mia inesperienza
e carico di lavoro, non è stato gestito in modo tempestivo come richiedeva.
Oggi l'esperienza mi insegna che avrei potuto
inoltrare un ricorso cautelativo.
Il tempo è anche trascorso a causa dei tentativi
nel ricontattare la cassa malati __________ e l'ufficio prestazioni
complementari, affinché riconoscessero e giustificassero la loro presa di
posizione in merito a questa specifica prestazione.
Grazie alla consulenza del signor __________, ho
potuto richiedere una decisione formale alla cassa malati __________ che
purtroppo risultava vana, in quanto, l'avv. __________ del Tribunale d'appello
mi comunicava che, in rispetto della legge, la cassa malati poteva riconoscere
la prestazione nei termini applicati.
L'avv. __________ mi consigliava quindi di
tentare nel ricorrere contro la decisione delle prestazioni
complementari."
- che a
norma dell'art. 24 della LPA, applicabile alla fattispecie in virtù del rinvio
di cui all'art. 9a LPC, introdotto con la terza revisione della LPC,
"
la restituzione in intero per l'inosservanza di
un termine può essere accordata se il richiedente o il suo rappresentante è
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito. La
domanda motivata di restituzione dev'essere presentata entro dieci giorni dalla
cessazione dell'impedimento: entro lo stesso termine deve essere compiuto
l'atto omesso";
-
che il
diritto alla restituzione in intero è inoltre stato dichiarato un principio
generale del diritto (cfr. SVR 1998 UV no. 10);
-
che nel
caso in esame la questione di sapere se l'istanza di restituzione dei termini è
stata presentata tempestivamente può restare indecisa, in quanto essa per i
motivi esposti di seguito, è infondata;
-
che l'
istituto giuridico in esame è un rimedio di natura eccezionale il cui scopo è
quello di evitare che un'omissione processuale incolpevole o dovuta a
negligenza scusabile determini conseguenze eccessive, non giustificate
dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo. Condizione
essenziale per la restituzione in intero contro il lasso dei termini è pertanto
l'assenza di colpa significativa della parte che è incorsa nell'omissione o del
suo rappresentante (C. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das
Sozialversicherugsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, p. 104 N 37;
Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, pag. 60 e
riferimenti ivi citati, cfr. anche STFA inedita 25 febbraio 1999 in re E.B, I
469/98). La legge permette quindi la restituzione in intero contro il lasso dei
termini solo se alla parte o al suo rappresentante non può essere mosso alcun
rimprovero
(DTF
112 V 255 consid. 2a; DTF 110 1b 95).
-
che in
particolare vi è un impedimento senza colpa ai sensi della giurisprudenza solo
quando il richiedente o il suo difensore non erano oggettivamente in grado di
osservare il termine fissato sia per causa di forza maggiore o di un errore
scusabile, quest’ultimo verificandosi per esempio in caso di una grave malattia
contratta improvvisamente, poco prima dello spirare del termine, nella misura
in cui l’insorgente o il suo patrocinatore non potevano agire o incaricare un
rappresentante (STFA non pubbl. del 9.11. 1995 in re F:B contro INSAI; DTF 119
II 87 consid. 2a; DTF 112 V 255; cfr. STFA 1969 p. 149; DTF 114 V 125 consid.
3b, Locher, op. cit., p. 355).
-
che nel
caso in esame il tutore adduce a motivazione del mancato ossequio del termine
il fatto di aver sostituito un altro tutore, nel frattempo pensionatosi, di
aver dovuto inserirsi in una nuova attività, di essersi assunto una grossa mole
di lavoro e precisa che il caso "per mia inesperienza e carico di lavoro
non è stato gestito in modo tempestivo".
-
Secondo
questa Corte, ai sensi della suesposta giurisprudenza, le motivazioni addotte
dal tutore non sono atte a giustificare il ripristino del termine di ricorso,
in quanto il mancato ossequio dello stesso non è avvenuto, come del resto da
lui stesso ammesso, senza alcuna responsabilità da parte sua .
In effetti
secondo questa Corte, malgrado il carico di lavoro, rispettivamente
l'inesperienza, avrebbe senz'altro potuto e dovuto informarsi presso i propri
colleghi, presso un giurista rispettivamente anche presso il TCA (come ha del
resto fatto in materia di assicurazione malattia) sulle eventuali conseguenze
di un eventuale mancato ossequio del termine;
Anche il
Tribunale cantonale amministrativo ha dal canto suo precisato che la mole di
lavoro non giustifica una restituzione del termine (cfr. sentenza citata in B.
Cocchi/ F. Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, p. 197 N
19);
-
che in
conclusione, quindi, nel caso concreto la situazione seppure difficile e
impegnativa del tutore ufficiale non era tale da impedirgli, da un punto di
vista oggettivo, indipendente dalla sua volontà, di presentare tempestivamente
ricorso alla decisione in esame oppure di incaricare in tal senso a sua volta
un rappresentante (DTF 112 V 255s);
-
che in
simili condizioni l'istanza di restituzione dei termini non può essere accolta;
-
che di
conseguenza, in quanto tardivo, il ricorso è irricevibile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
tendente alla restituzione dei termini è respinta.
2.- Il ricorso
22 marzo 2000 non è ricevibile.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il dispositivo no. 1 entro 10 giorni
dalla notifica del presente giudizio, il dispositivo no. 2, invece, entro 30
giorni.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve essere indirizzato Tribunale federale delle
assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna ed indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il Presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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