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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 33.2000.82
Data decisione, Autorità: 19.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 33.2000.00082 33.2001.00012
dc/gm
Lugano 19 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visti i ricorsi del 12 settembre 2000 e 22 gennaio 2001 interposte da
contro
le decisioni del 14 agosto 2000 e 28 dicembre 2000 emanate da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
viste le risposte 31 ottobre 2000 e 30 gennaio 2001 della parte convenuta;
richiamato il verbale 19 febbraio 2001 del seguente tenore:
" Il giudice delegato constata innanzitutto che l'assicurata è stata stralciata dalla categoria degli indipendenti con effetto dal 30.9.2000. Le parti concordano dunque col fatto che a partire dal 1 ottobre 2000 l'assicurata non ha più conseguito reddito da attività indipendente. Di conseguenza il ricorso concernente la decisione del 28.12.2000 è evaso nel senso che per il 2001 non viene più fissato un reddito da attività indipendente. Per quel che riguarda la PC del 2000, il giudice delegato constata che l'assicurata ha svolto attività indipendente nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000.
Il giudice delegato invita il signor __________ a rifare il calcolo riportato conformemente alle cifre indicate dall'assicurata al Doc. _ (ogni ora di lezione fr. 75.-). Complessivamente l'assicurata ha effettuato 32 ore di lezione. Stando alla tabella allegata dall'assicurata doc. _, fr. 28.50 (prezzo netto), il reddito complessivo è di fr. 912.-. In considerazione della franchigia di fr. 1'500.-, il signor __________, riservato diversi dati che dovessero emergere dalla notifica di tassazione, si dichiara disposto a stralciare il reddito anche per i mesi di luglio, agosto e settembre 2000.
In conclusione il giudice delegato propone la seguente soluzione transattiva:
Su richiesta del signor __________, l'assicurata conferma che il figlio vive tuttora con sua madre." (cfr. Doc. _);
rilevato che le cause sono divenute di conseguenza prive di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. le cause sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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