AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
33.2001.107
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00107
cr/sc
Lugano
23 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 novembre 2001
di
__________,
contro
la decisione del 25 ottobre 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 25
ottobre 2001 la Cassa cantonale di compensazione (in seguito la Cassa), in sede
di revisione periodica della PC, ha ridotto la prestazione complementare
erogata a __________ da frs. 538.— mensili al riconoscimento del solo premio
dell’assicurazione malattia obbligatoria con effetto dal 1° novembre 2001 (doc.
_).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc.
_), nel quale si è così espresso:
"
Il giorno 28.10.01 ho ricevuto la comunicazione
che dal 1.11 non avrei più ricevuto la PC, sulla quale io contavo per fare i
pagamenti e per vivere, tra l'altro ero ricoverato all'Ospedale __________,
come succede spesso, purtroppo.
Io sono affetto da gravi patologie che potete
verificare dalla documentazione del mio fascicolo e se potessi lavorare farei
molto volentieri a meno dell'AI e anche di questa PC che devo quasi mendicare
perché freddi calcoli matematici non tengono contro di tutto.
È vero che mia moglie ha un buon salario, ma vi
ricordo che io sono rientrato nel mio paese solo nel 1995, arrivando dal
__________ dopo 5 anni di ospedale, dove ero completamente paralizzato. Ho
dovuto pagare tutto di tasca mia, esaurendo la fortuna in dollari che avevo
accumulato grazie al mio lavoro di impresario.
Questo che vi dico non è per impietosirvi, ma
solo per spiegare che nel '95 ho ricominciato da zero, senza poter lavorare,
malato e da solo!
Quindi quando poi nell'ottobre '96 mi sono
sposato, mia moglie ha cominciato a lavorare con un salario che non era certo
come quello attuale, così abbiamo dovuto ottenere parecchi prestiti da banche
di qui ed anche una in Italia e li stiamo ancora pagando.
Piano piano ci metteremo in pari, ma non possiamo
permetterci di perdere anche la PC, perché io ricevo solo 143.-- fr. di AI al
50% che fra poco raddoppierà perché riceverò il 100%, ma voi capite bene che
280.-- fr. al mese è molto poco, nonostante ci paghino per fortuna le Casse
malati.
Inoltre per la mia grave neuropatia devo assumere
farmaci antidolorifici che costano parecchie centinaia di fr. ad ogni scatola e
che la Cassa malati non mi riconosce.
Tutto questo per dire come sia vero che i calcoli
non tengano conto di tutte le spese che noi abbiamo ogni mese, perché risultano
nel fabbisogno solo la pigione e le spese per la dieta, mentre io ogni mese fra
affitto, prestiti, telefono, leasing dell'auto, ecc., tutto documentabile, ho
poco meno di 4'000.-- fr. di spese, senza contare il mangiare.
Il leasing è posteriore a quando ho presentato i
documenti per la revisione della PC.
Quindi, per favore, so che la mia situazione non
è colpa di nessuno, ma cercate di venirmi incontro perché non solo sono un
cittadino svizzero, ma un cittadino svizzero malato con la sua dignità."
(Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 10 dicembre 2001 la Cassa ha chiesto di respingere il ricorso,
osservando:
"
(…)
La prestazione complementare è una prestazione di
diritto che è subordinata alla situazione economica del richiedente e tiene
conto del fabbisogno (sostentamento, oneri ipotecari, spese di manutenzione di
fabbricati, ev. contributi alle assicurazioni sociali) e delle entrate (rendita
AVS/AI, pensioni, altre entrate, reddito della sostanza) secondo i valori
previsti dalla Legge federale sulle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1
LPC).
A tal proposito va inoltre ricordato che il
limite di reddito legale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LPC, limite di fabbisogno,
ha per scopo di garantire un reddito minimo.
Fanno parte di tale fabbisogno, oltre alle spese
di vitto e di alloggio, costi di vario genere definiti in modo esaustivo
dall'art. 3b LPC.
In considerazione a quanto precede la resistente
ha quindi riesaminato il calcolo notificato al ricorrente ed in merito possiamo
assicurare che lo stesso è corretto e conforme alle vigenti disposizioni
legali.
È quindi chiaro che, nell'impossibilità di poter
dedurre certe spese elencate dal ricorrente in sede ricorsuale in quanto non
contemplate dall'attuale legislazione, il calcolo della prestazione
complementare non può essere diverso da quello notificato in data 25 ottobre
2001." (Doc. _)
1.4. Con scritto
datato 9 marzo 2002 l'assicurato ha ancora osservato:
"
Tutte le prove che avevo le ho presentate.
Posso solo aggiungere che io e mia moglie non ce
la facciamo a vivere così tra l'altro ora non ci pagano più le casse malati,
questo è molto grave almeno per me che sono malato, ho bisogno continuamente di
medicinali e ricoveri all'ospedale, non posso permettermi di pagarla e
tantomeno di restare senza copertura assicurativa.
Io ricevo 288.-- fr. di invalidità al 100% e la
cassa malati costa più di 300.-- fr., come può un ufficio invalidità
lasciare uno svizzero in queste condizioni? Li ho chiamati visto che loro
mi avevano assicurato che avrebbero continuato a pagare le casse malati, ma
sembra che non abbiano gradito il mio ricorso e hanno detto che tutto dipende
dalla decisione del vostro Tribunale.
Io non so più cosa fare e a chi rivolgermi, voi
siete la mia ultima possibilità e se voi non potete aiutarmi dovrò ricorrere
all'opinione pubblica perché sono disperato." (Doc. _)
1.5. Il doc. _ è
stato trasmesso alla Cassa con la possibilità di presentare osservazioni
scritte (cfr. doc. _).
In data 21 marzo 2002 la Cassa si è riconfermata
nella propria risposta di causa del 10 dicembre 2001 (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l’art. 2c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari gli invalidi che:
" a)
hanno diritto a una mezza rendita o ad una rendita intera dell'AI."
2.3. Per l’art.
3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC)
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1).
Per
quanto attiene alle spese riconosciute l’art. 3b LPC prevede che:
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo (valido
fino al 31.12.98) destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per
anno:
-
per le persone
sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;
-
per i coniugi,
almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;
-
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un
conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un
pagamento di arretrati né di una richiesta di
restituzione."
Dal 1°
gennaio 1999 (sino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo
di fabbisogno è pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per
il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il
quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani
(Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998).
A decorrere
dal 1° gennaio 2001, invece, gli importi massimi destinati alla copertura del
fabbisogno vitale sono aumentati a fr. 16'800.— per persone sole, fr. 25’320.—
per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli
AVS o dell’AI, a fr. 8'850.— (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento
delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
Secondo l’art.
3b cpv. 3 LPC per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in
un istituto sono pure riconosciute le seguenti spese:
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a
concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del
diritto di famiglia."
Per
l’art. 3c cpv. 1 LPC, infine, i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi
dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente
computato;
b. il reddito
proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto
a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra
persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale
abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in
considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni
e le altre prestazioni periodiche, comprese le
rendite dell'AVS
e dell'AI;
e. le prestazioni
derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni
familiari
g. le entrate e le
parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni
alimentari del diritto di famiglia."
2.4. Oggetto
della presente lite è la soppressione della prestazione complementare mensile
precedentemente erogata a __________.
2.5. Preliminarmente
occorre rilevare che, nonostante la decisione 25 ottobre 2001 della Cassa
indichi che all'assicurato è stata assegnata una prestazione complementare
mensile di fr. 0.--, la Cassa precisa che il premio dell'assicurazione malattia
obbligatoria è pagato dall'IAS, in quanto il fabbisogno dell'interessato supera
i redditi disponibili (cfr. tabella di calcolo della PC).
2.6. Occorre
innanzitutto osservare che nel caso di specie l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) ha dapprima riconosciuto a __________, con decisioni del 27
gennaio 1997, una mezza rendita d’invalidità, con effetto retroattivo dal 1°
aprile 1995 (cfr. doc. _; doc. _ incarto AI __________).
Successivamente
l'assicurato, a seguito dell'aumento del suo grado d'invalidità accertato in
sede di revisione periodica delle prestazioni assicurative, è stato posto, con
decisione del 12 dicembre 2001, al beneficio di una rendita intera d'invalidità
con effetto a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _ incarto AI __________).
Tale decisione, che figura nell'incarto AI __________,
è stata acquisita agli atti nella presente vertenza.
Preso atto dell'aumento della rendita di
invalidità a favore di __________, la Cassa ha rideterminato la PC spettante
all'assicurato, limitatamente al periodo 1° agosto 2000 - 31 ottobre 2001: ne è
conseguita una diminuzione dell'importo della PC mensile erogabile, con una
differenza di fr. 2'140.- a favore della Cassa, somma compensata con le rendite
AI arretrate; il resto delle rendite AI arretrate sono state compensate con
l'importo della mezza rendita AI già versato dal 1° agosto 2000 al 30 novembre
2001, come da conteggio riportato nella decisione dell'UAI del 12 dicembre 2001
(cfr. doc. _ incarto AI __________).
La compensazione operata dall'amministrazione
nella decisione del 12 dicembre 2001 è stata contestata dall'assicurato davanti
al TCA, che con decisione di data odierna ha respinto il ricorso (cfr. incarto
AI __________).
2.7. Con il
proprio ricorso (cfr. doc. _) l'assicurato ha contestato la decisione, presa
dalla Cassa in sede di revisione periodica (art. 30 OPC), che gli ha negato il
diritto alla prestazione complementare (cfr. doc. _), asserendo che egli è
affetto da una grave neuropatia che lo obbliga ad assumere farmaci
antidolorifici molto costosi, che non vengono riconosciuti dalla Cassa Malati;
inoltre, l'assicurato ha rilevato di avere dovuto, insieme alla moglie,
contrarre diversi debiti con le banche per ottenere dei prestiti che non sono
ancora stati restituiti; infine, il ricorrente ha enumerato una serie di spese
che gravano sul bilancio familiare (affitto, telefono, leasing dell'auto,
mangiare, ecc.). In considerazione di tutti questi costi, estremamente onerosi,
il ricorrente ha chiesto che il calcolo effettuato dalla Cassa venga rivisto,
di modo che possa essere ripristinato il suo diritto alla prestazione
complementare.
Al
proposito, si rileva che la prestazione complementare persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" ai sensi dell'art. 34 quater v. CF (RCC 1992 p. 346),
corrispondente all’art. 112 della nuova Costituzione Federale in vigore dal 1°
gennaio 2000. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito
minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V
280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460
nota 83). I limiti di reddito, posti dal legislatore per garantire la parità di
trattamento e la sicurezza del diritto, altrimenti seriamente compromesse (cfr.
STFA del 9 maggio 2001 in re W.Z., P 36/00 Ws), rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225;
cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, p. 3, p. 8 e 9).
Nel
determinare questi limiti, il legislatore riconosce che l’assicurato è esposto
a delle spese ordinarie indispensabili (di alloggio, di cura medica, ecc.) alle
quali deve potere far fronte per assicurarsi l’esistenza e che gli vengono
appunto garantite dalle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (cfr. STFA
del 9 maggio 2001 in re W.Z., P 36/00; vedi pure Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 2a Ed., Basilea 1994, pag. 179).
Inoltre,
va precisato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC,
elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3.) è esaustiva e che le
disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le
spese che non risultano nell'elenco non possono, quindi, essere ammesse in
deduzione.
Nell'evenienza
concreta l’assicurato, al beneficio di una rendita dell’assicurazione
invalidità, ha sostenuto di dover far fronte a diverse spese (in particolare
affitto, antidolorifici, telefono, leasing dell'auto, mangiare, ecc.) che lo
costringono, suo malgrado, ad un certo disagio finanziario.
A tal
proposito, occorre innanzitutto rilevare che nel calcolo del fabbisogno
dell'assicurato la Cassa, conformemente ai disposti di legge, ha tenuto conto
sia della pigione annua lorda (art. 3b cpv. 1 lett.b LPC), sia delle spese
necessarie per la dieta (art. 3d cpv. 1 lett. c LPC) a carico del ricorrente e
che costituiscono spese rimborsabili.
Per
quanto concerne le altre spese enumerate dall'assicurato, invece, occorre
ribadire che, come visto in precedenza, l'art. 3b cpv. 3 LPC elenca in modo
esaustivo le spese riconosciute nell'ambito della valutazione del diritto alla
prestazione complementare. Ora, dato che fra questi costi computabili non
figurano le spese elencate dal ricorrente, bisogna concludere che non è
possibile tenere conto di tali importi nella valutazione del fabbisogno
dell'assicurato.
Pertanto,
nel caso di specie, le spese summenzionate non possono essere computate quali costi
specifici a carico della PC.
Nel
proprio ricorso l'assicurato ha fatto anche riferimento, fra le tante spese, ad
un leasing per un'automobile, precisando di avere assunto tale spesa
successivamente rispetto al momento in cui ha presentato i documenti per la
revisione della PC (cfr. doc. _).
Per
quanto attiene al canone di leasing mensile, occorre stabilire se si tratta di
una spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 3b LPC e più precisamente di una
spesa per il conseguimento del reddito (cfr. art. 3b cpv. 3 lit. a LPC).
Infatti,
tali spese possono essere dedotte dal proprio reddito unicamente nel caso in
cui esse siano in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo. Le spese che
non hanno nessun nesso con il conseguimento del reddito o hanno solamente un
nesso indiretto non sono considerate ai fini del calcolo della PC (cfr.
Carigiet/Koch, op. cit., pag. 87 e art. 2 Decreto esecutivo del CdS del 27
ottobre 1998 concernente la deducibilità delle spese di trasferta da parte
dell'autorità fiscale).
Nel caso
di specie l'assicurato, affetto da una grave neuropatia, è stato posto al
beneficio di una rendita intera d'invalidità con effetto a partire dal 1°
agosto 2000 (cfr. doc. _ incarto AI __________). Egli non consegue alcun
reddito, essendo impossibilitato a lavorare (cfr. doc. _; consid. 1.2.), e il
reddito preso in considerazione ai fini del calcolo della PC è il risultato del
lavoro della moglie del ricorrente, impiegata presso la Casa per Anziani del
Comune di __________ (comune di domicilio dei coniugi). Di conseguenza, non è
possibile ritenere che il canone del leasing dell'automobile sia in rapporto di
causalità diretta con il conseguimento del reddito dell'assicurato.
Pertanto,
essendo la lista delle spese riconosciute menzionata dalla LPC esaustiva,
occorre ritenere che il canone del leasing dell'automobile, che non rientra in
tale elenco, non incide sul calcolo della PC.
L'assicurato,
nel proprio ricorso (cfr. doc. _), ha pure rilevato che la Cassa, al momento
della valutazione effettuata in sede di revisione periodica (art. 30 OPC) delle
condizioni economiche dei beneficiari delle prestazioni complementari, non ha
tenuto conto - a torto secondo il suo parere - dei debiti contratti
dall'assicurato nei confronti delle banche e degli interessi passivi dovuti.
Dato che
l'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC indica che i redditi determinanti comprendono la
sostanza netta, occorre ritenere che i debiti devono essere dedotti dalla
sostanza. Tuttavia, nel caso di specie, l'assicurato non ha nessuna sostanza.
Di
conseguenza, i debiti invocati dal ricorrente non possono entrare in linea di
conto e non incidono sul calcolo dalla PC.
Del resto, anche l'art. 3b LPC, che elenca in
modo esaustivo le spese riconosciute ai fini della PC, indica, fra le altre
spese deducibili, le spese necessarie per il conseguimento del reddito e gli
interessi ipotecari.
Pertanto, dato che i debiti privati dell'assicurato
non rientrano fra le spese enumerate in modo esaustivo all'art. 3b LPC, occorre
concludere che tali importi non possano incidere sul diritto alla prestazione
complementare.
In conclusione, dunque, questo Tribunale ritiene
che la decisione del 25 ottobre 2001 della Cassa Cantonale di compensazione sia
corretta e vada confermata.
A titolo
abbondanziale, occorre rilevare che, come correttamente stabilito dalla Cassa,
il fabbisogno dell'interessato supera i redditi disponibili (cfr. tabella di
calcolo della PC), per cui è a giusta ragione che il premio dell'assicurazione
malattia obbligatoria venga pagato dall'IAS.
Va pure
osservato che anche nel caso in cui si fosse tenuto conto, nel calcolo della
PC, alla voce "rendite AI", in luogo della mezza rendita AI di cui
era beneficiario l'assicurato al momento della decisione, dell'importo della
rendita intera d'invalidità riconosciuta a __________ con decisione dell'UAI
del 12 dicembre 2001, con effetto retroattivo a partire dal 1° agosto 2000
(cfr. doc. _ incarto AI __________), il risultato ai fini del pagamento del
premio dell'assicurazione malattia obbligatoria da parte dell'IAS non
cambierebbe, dato che il fabbisogno dell'interessato supererebbe comunque i
redditi disponibili (cfr. doc. _ fascicolo PC incarto __________).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster