AIUTO
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Numero d'incarto:
33.2001.119
Data decisione, Autorità:
25.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
33.2001.00119
TB
Lugano
25 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2001
di
contro
la decisione del 26 novembre 2001 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione resa il 26 novembre 2001, la Cassa di compensazione di Bellinzona ha
accolto la richiesta di concessione di prestazione complementare inoltrata da
__________ con effetto dal 1° novembre 2001, limitatamente al pagamento del
premio cantonale per l'assicurazione malattia obbligatoria (doc. _).
1.2. Con
atto ricorsuale 21 dicembre 2001 (doc. _) l’assicurato ha sollevato dubbi sulle
modalità di allestimento del calcolo della PC eseguito dalla Cassa. Egli ha
contestato il computo della pigione annua lorda ed ha osservato che con la sola
rendita AVS pari a Fr. 2'060.- al mese gli è impossibile condurre una vita
normale, giacché le entrate non sarebbero sufficienti per vivere.
1.3. Con risposta
14 gennaio 2001 la Cassa ha confermato tutti i valori esposti nella propria
decisione, respingendo il ricorso di __________ (doc. _).
1.4. Il
ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va avantutto
rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.
112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992
pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF
113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;
CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr.
anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l’art.
2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2
LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
2.4. Secondo
l’art. 3a cpv. 1 LPC,
" L'importo
della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra
l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."
2.5. Per quanto
riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC
prevedeva che:
"
Per le persone che non vivono durevolmente o per
un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
-
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290
franchi;
-
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
-
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante,
per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di
presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto
né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
(cpv. 1)
"
Per le persone che vivono a casa e per le persone
che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
a. spese
per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo
dell'attività lucrativa;
b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile;
c. premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata
l'assicurazione malattie;
d. importo
forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura
infortuni);
e. pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
A decorrere
dal 1° gennaio 2001 gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno
vitale sono fissati a Fr. 16'880.- per persone sole, Fr. 25’320.- per coniugi
e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI,
a Fr. 8'850.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI del 18 settembre 2000).
2.6. Ancora,
giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:
"a. le entrate in denaro o in natura provenienti
dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le
persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente
dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due
terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito
dell'attività lucrativa è interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i
beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone
sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno
diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile
appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona
compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione
ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente
75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da
un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha
rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"
2.7. Il
ricorrente censura la decisione della Cassa, postulando un aumento del
fabbisogno e della deduzione fissa operata sul reddito privilegiato alla voce
"reddito da attività lucrativa indipendente non agricola" (posizione
23 della Tabella di calcolo PC).
Quanto alle
spese riconosciute di cui al considerando 2.5., vi è in primis da considerare
il fabbisogno vitale dell'assicurato.
Nel 2001 il
fabbisogno vitale massimo per persone sole è pari a Fr. 16'880.- (cfr. art. 1
dell’Ordinanza 01 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI
del 18 settembre 2000).
Il Decreto cantonale esecutivo concernente la
Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC) del 6
dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001, ha stabilito per il Cantone
Ticino che tale fabbisogno vitale equivale all'importo massimo fissato nella
summenzionata ordinanza federale. Esso ammonta pertanto a Fr. 16'880.- annui.
Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione
vigente.
Il valore è stato quindi correttamente inserito
dalla Cassa nella tabella di calcolo PC in questione.
2.8. Pure il
contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dall'Amministrazione
in Fr. 3'096.- deve essere confermato, poiché l'art. 1 lett. a del predetto
Decreto esecutivo cantonale prevede infatti per gli adulti che un importo annuo
forfattario di Fr. 3'096.- debba essere aggiunto ai limiti di reddito annui (in
specie pari a Fr. 16'880.-). Tale ammontare costituisce il premio medio
cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure.
2.9. Resta da
analizzare se l'ammontare di Fr. 6'420.- relativo alla pigione annua lorda sia
corretto.
L’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, in vigore dal 1° gennaio
1999, precisa che:
"
I Cantoni stabiliscono l’importo delle spese di
pigione giusta l’articolo 3b capoverso 1 lettera b fino a concorrenza, in un
anno, di:
-
12000 franchi per le persone sole,
-
13800 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o
danno diritto a una rendita”.
Per l'anno 2001, i suddetti importi sono stati
fissati rispettivamente a Fr. 13'200.- al massimo ed a Fr. 15'000.- al massimo
(art. 2 della citata Ordinanza 01, cfr. consid. 2.5.).
Per le persone sole – come nel caso in esame
laddove ci si deve riferire unicamente al ricorrente -, il Cantone Ticino ha
stabilito per l'anno 2001 una pigione massima pari a Fr. 13'200.- (cfr.
predetto Decreto esecutivo, consid. 2.7.).
Per quanto riguarda l’ammontare della pigione
computabile nell’ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo
appartamento, il nuovo art. 16c OPC-AVS/AI entrato in vigore il
1° gennaio 1998 prevede che:
"
Quando appartamenti o case unifamiliari sono
occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile
dev’essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle
persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel
calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1).
Di massima l’ammontare della pigione è ripartito in
parti uguali” (cpv. 2).
L’UFAS ha commentato nel modo seguente questa
norma (Pratique VSI 1998 pag. 35):
"
Le 1er alinéa indique quand il
y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les
PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises
en compte dans le calcul PC.
On ne précise pas davantage la nature du loyer
qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à
une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou
la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le
titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui
sera en règle générale réparti entre toutes les personnes.
Le 2e alinéa indique comment la
répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et
non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations
sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe".
La norma citata ha in pratica codificato quanto
stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. Secondo il TFA, infatti,
il canone di locazione deve essere suddiviso in parti uguali tra le
persone che occupano l'alloggio (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2;
STCA 11 novembre 1991 in re A.T., STCA 21 febbraio 1992 in re A.T.), anche nel
caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974
pag. 556).
Lo stesso vale per i figli a beneficio di una
prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Una
deroga a tale principio è concessa solo entro certi limiti e dev’essere ammessa
con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte
dell’abitazione.
Un’eccezione è parimenti ammessa quando una persona
accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata
moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 273).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso
l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in
quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e
psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che
divideva con lei l’appartamento, in caso contrario avrebbe dovuto essere
ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per
l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti
dell’amico (DTF 105 V 274).
In specie, dalla documentazione agli atti
dell'Amministrazione risulta che il contratto di locazione stipulato fra
__________ e __________ con oggetto l'appartamento di 4 ½ locali sito nel
vecchio nucleo sulla part. RT __________A e B di __________ ed avente effetto
dal 1° giugno 2000, comporta una pigione annua di Fr. 12'000.-, escluse le
spese accessorie.
Quanto alle persone che durante l'anno 2001 –
anno di computo per il calcolo delle spese riconosciute ai fini
dell'attribuzione di una PC – vi hanno abitato, dal formulario per la richiesta
di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI risulta che __________
condivideva l'appartamento con il ricorrente. Anzi, quest'ultima, come sopra
evidenziato, era giuridicamente la conduttrice responsabile nei confronti del
locatore.
Ciò stante, ritenuto come l'abitazione in
questione sia occupata da due persone, compreso il ricorrente, a giusta ragione
la Cassa ha computato all'assicurato a titolo di pigione lorda la metà
dell'intera pigione, quindi l'importo di Fr. 6'000.- annui.
Inoltre, conformemente all'art. 3b cpv. 1 lett. b
LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre
alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo
di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso alle
persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e
non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art.
257b cpv. 1 CO.
Al N. 3023 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, è previsto quanto segue:
"
Se più persone abitano in comune in un
appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese
accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così
computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono
in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la
maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda
delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).
Non si tiene conto delle parti della pigione pagate
dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC."
Nel caso in esame, dunque, l'importo di Fr. 840.-
deve essere anch'esso suddiviso in due, per cui al ricorrente deve essere
computato l'importo di Fr. 420.-.
Da quanto sopra discende che, sia il canone di
locazione previsto contrattualmente (Fr. 12'000.-) sia il forfait per le spese
di riscaldamento (Fr. 840.-), devono essere calcolati al ricorrente nella
misura di un mezzo, per cui anche in questa evenienza la Cassa ha agito
correttamente attribuendo a quest'ultimo l'importo finale di Fr. 6'420.- a
titolo di pigione annua lorda.
La tesi del ricorrente deve conseguentemente
essere respinta.
2.10. L'assicurato
contesta infine la deduzione fissa di Fr. 1'000.- operata sull'ammontare del
reddito da attività lucrativa indipendente non agricola.
Giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. a LPC (cfr. consid.
2.6.), le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa sono computate al richiedente di una prestazione
complementare quale reddito determinante. Tuttavia, detto ammontare non viene
conteggiato integralmente: infatti, sempre secondo tale disposto di legge, un
importo di Fr. 1'000.- per le persone sole rispettivamente di Fr. 1'500.- per i
coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita è
ridotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa.
In concreto, il ricorrente ha dichiarato al punto
21 "redditi" della richiesta di una prestazione complementare alla
rendita AVS o AI di percepire annualmente, dedotte le spese supplementari per
vitto fuori domicilio, Fr. 2'000.-. Deducendo tale importo dall'importo fisso
di Fr. 1'000.-, il reddito computabile è di
Fr. 1'000.-.
Va poi evidenziato che solo due terzi di questo
saldo vanno ritenuti per il calcolo della PC (art. 3c cpv. 1 lett. a LPC).
All'interessato è stato correttamente ascritto a
titolo di reddito privilegiato l'importo di Fr. 666.-.
Anche su questo punto non v'è ragione di
modificare l'agire della Cassa.
In conclusione, le spese riconosciute ammontano a
Fr. 26'396.- (Fr. 16'880.- quale fabbisogno vitale + Fr. 3'096.- per il
contributo fisso della cassa malattia + Fr. 6'420.- per la pigione annua lorda)
a fronte di un reddito di Fr. 25'386.- che supera le spese riconosciute
soltanto di Fr. 1'010.-.
2.11. In queste
circostanze, il ricorso presentato da __________ deve essere integralmente
respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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